Corte dei conti: Resa del conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 90/2023, nel rispondere ad una richiesta di parere di un Ente, fornisce una ricostruzione del quadro normativo in materia di conti giudiziali e di giudizio di conto, alla luce delle pronunce emesse dalla recente giurisprudenza di legittimità e contabile, nonché dei principi contabili applicati, con particolare riferimento alla resa del conto dell’agente contabile consegnatario di azioni.

Il consegnatario di azioni deve rendere annualmente il conto della propria gestione compilando il modello 22 previsto dal D.P.R. n. 194 del 1996 denominato “Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane”. Il giudizio di conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni “non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti” (ex art. 28, u.c. del R.D. n. 827 del 1924 – Regolamento generale di contabilità dello Stato), anche nella considerazione che sovente le pubbliche amministrazioni sono proprietarie di partecipazioni in soggetti privati c.d. non materializzate.

In relazione al soggetto tenuto alla resa del conto la giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato che “per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 D.Lgs. n. 175 del 2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”( Sez. Giurs. Toscana, sent./ord. n. 127 del 2020). Il conto deve essere presentato dal soggetto incaricato (contabile di diritto) dall’Ente, auspicabilmente con atto di carattere generale con l’indicazione del termine di durata e di cessazione (Sez. Giur. Umbria, sent. n. 86/1999), di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero comunque dal soggetto che in concreto abbia esercitato le funzioni in questione (contabile di fatto). Il conto va sottoscritto dall’agente contabile ed è sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, il quale attesta la corrispondenza con le scritture contabili dell’ente locale e la esaustività e regolarità della documentazione giustificativa” (Sez. Giurs. Veneto, sent.n. 99 del 2019).

Secondo ormai pacifica giurisprudenza, occorre che siano documentate, ai fini del giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (Sez. Giurs. Veneto, sent. n. 62/2012 e n. 99/2019). Se per strumenti finanziari non partecipativi il consegnatario sembra poter coincidere con il depositario materiale dei titoli stessi, nel caso di titoli partecipativi il consegnatario non può che corrispondere con il soggetto che gestisce la partecipazione , ovvero colui che ha la delega dell’Ente per l’esercizio dei diritti di socio”.

Nel redigere il conto, tramite la compilazione del modello 22, l’agente consegnatario deve elencare i titoli delle partecipazioni dell’ente locale esponendone la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento, indicando nella sezione “Motivi delle variazioni” le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, e ciò sia nel caso in cui i titoli abbiano natura documentale, che nel caso si tratti di titoli dematerializzati. Secondo la “visione tradizionale”, il conto giudiziale reso dal consegnatario di azioni espone la consistenza delle partecipazioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento, in quantità e al valore che, in assenza di specificazioni, si è ritenuto essere quello nominale; nella sezione “Motivi delle variazioni” sono indicate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, riferite ad eventuali nuove acquisizioni o cessioni di partecipazioni.

Viceversa, il più recente orientamento giurisprudenziale supera il criterio del valore nominale delle azioni da riportare nella modello 22. Si è al riguardo, affermato, infatti, che “dare atto delle variazioni dei titoli necessariamente implica riconoscere la figura dell’agente contabile nel soggetto in grado di dare conto degli atti gestionali che dette variazioni hanno determinato, che porta ad individuare tale soggetto nell’organo o ufficio preposto alla gestione del servizio e al concreto esercizio nelle assemblee societarie del diritto di voto e degli altri diritti e facoltà di partecipazione societaria”.

Viene dunque a prevalere l’aspetto della disponibilità giuridica delle azioni, più che l’aspetto della disponibilità materiale e affermata, dunque, la figura dell’agente contabile consegnatario di azioni nel soggetto che gestisce la partecipazione societaria ovvero nel soggetto che per delega dell’Ente, esercita i diritti di socio. Ciò viepiù nell’attuale ordinamento del diritto societario il quale, a far data dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, si basa sulla dematerializzazione dei titoli (v. Sez. Giurisd. Molise, sent. n. 53 /2018). Circa, infine, il valore da indicare nel suddetto modello 22, questo Collegio richiama il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del D.Lgs. n. 118 del 2011, secondo cui nel bilancio dell’ente le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, IV c., del codice civile.

Si ricordano, anche, i principi in materia di bilancio consolidato, i quali prevedono, in ordine alla data di riferimento del bilancio della partecipata, il principio che “Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato della partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. E’, tuttavia, accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea”. La giurisprudenza contabile in materia ha, sul punto, precisato che la disciplina che regolamenta la metodologia di valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, ha la finalità di consentire di prendere in considerazione nel bilancio del soggetto partecipante, le quote di utili o di perdite e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata. Con l’effetto che il valore originario della partecipazione viene sistematicamente rettificato per evidenziare i risultati della gestione della partecipata: l’applicazione di tale metodo, coerente con il D.Lgs. n. 118 del 2011, consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell’Ente (Sez. giursdiz. Piemonte, ord. n. 21 e 22 /2022).

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, Resa del conto degli agenti contabili e deposito conti giudiziali

I conti giudiziali, il giudizio di conto ed il giudizio per resa di conto, costituiscono il nucleo storico e fondante della giurisdizione della Corte dei conti, da cui tra origine il nome dell’Istituto, garanzia obiettiva di regolare gestione delle risorse pubbliche in attuazione dell’articolo 103 della Costituzione. Come rilevato dalla Corte Costituzionale, “è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale”. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. L’orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che “il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell’erario pubblico, sia che avvenga a seguito di legittima investitura, sia che avvenga in via di mero fatto, implica l’assunzione da parte di chi li svolge, della qualità di agente contabile (Corte dei conti, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998, n. 28; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 108; 3 febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre 2005, n. 682 ; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002 n. 1943; Sez. Abruzzo, 30.5.2001, n. 98; Sez. Sardegna, 13.01.1987, n. 2)”. Si è anche chiarito che “il significato dell’espressione ‘maneggio’ di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio (Sez. I, 5.5.1989, n. 167 ; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312)”.
La funzione dei giudizi di conto consiste nell’accertamento in sede processuale da parte del giudice contabile della regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili, ovvero da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici.
Ciò premesso, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna, con la Circolare n. 1/2021 fornisce indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dalla Parte III (giudizio ei conti) Titolo I capo I (artt. 137 – 150) del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n.174 del 26.8.2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019) e verificare il corretto adempimento, da parte degli agenti contabili degli enti e degli organismi in qualunque forma costituiti, degli obblighi di legge connessi alle procedure vigenti in materia di giudizio di conto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale

Solo i consegnatari per “debito di custodia” sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, identificandosi in generale il “debito di custodia” nella gestione dei soli magazzini “centrali” o “principali” dell’Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni “destinati all’uso”, ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni “pronti uso”, cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 313/2020.
La ormai consolidata giurisprudenza contabile (ex pluribus: Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2016; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 89 del 7.10.2015; sez. Giur. veneto, sent. n. 200/2016) ritiene che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli enti locali, vada limitato ai consegnatari di beni presi in consegna con “debito di custodia” e non anche quelli per i quali il consegnatario è gravato solo del “debito di vigilanza (art. 32 del Regolamento di cui al DPR 4 settembre 2002, n. 254). Mentre il debito di “custodia” caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, il debito di “vigilanza” invece connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso (intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento).
Dunque non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché si tratti di beni destinati all’uso – sebbene ancora in attesa di utilizzazione – e come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti in persona di un agente responsabile qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza.

Autore: La redazione PERK SOLUTION