Deposito rendiconto: illegittimo una riduzione del termine, anche se tutti i consiglieri dovessero essere d’accordo

Il termine previsto dall’art.227 del d.lgs. n.267/2000 – che richiede il deposito degli atti almeno venti giorni prima della riunione consiliare – risponde ad una specifica esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni soggette a deliberazione. È questa in sintesi la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un sindaco che ha chiesto, qualora sussista la volontà unanime dei consiglieri, se si possa abbreviare il termine minimo di 20 giorni, previsto dall’articolo 227, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, termine necessario per mettere a disposizione dei componenti dell’organo consiliare la proposta del rendiconto di gestione, da deliberare entro il 30 aprile.

Il principio condiviso dalla giurisprudenza e che da ultimo si evince dalla recente sentenza del TAR Campania–sez.I n.2068 del 31.03.2023, in merito al termine minimo di 20 giorni previsto dall’art.227, è quello di non poter concedere un termine inferiore rispetto a quello stabilito dalla normativa legislativa, in quanto si violerebbe “… il diritto d’informazione in favore dei singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte alla loro valutazione. A questo diritto corrisponde il preciso obbligo dell’ente comunale di mettere a disposizione dei consiglieri in tempo utile tutti i documenti necessari per avere piena cognizione del contenuto delle proposte di deliberazione portate all’attenzione dell’organo rappresentativo, al fine di espletare correttamente il mandato”.

Il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare. Nel panorama giurisprudenziale sussistono anche pronunce contrarie alle precedenti (TAR Lazio-sez. IIbis, n.11588 del 9/11/2020; cfr. Cons. Stato n.3813 del 2018).

Il deposito degli atti almeno venti giorni prima della riunione consiliare – risponde ad una specifica esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni soggette a deliberazione; pertanto, non sembra corretta una riduzione di tale termine, anche se tutti i consiglieri dovessero essere d’accordo sulla riduzione del termine in questione.

 

La redazione PERK SOLUTION

CNDCEC, pubblicata la relazione al rendiconto 2022 dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), rende disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”.

La relazione al rendiconto 2022 è predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D.lgs.18/8/2000 n. 267” (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D.lgs. 118/2011. Per la formulazione della relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi delle check list pubblicate a corredo della relazione e dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Lo schema di relazione è aggiornato tenendo conto delle norme emanate e della prassi pubblicata fino alla data di pubblicazione del documento e, in particolare, include un focus sulle verifiche che il revisore deve effettuare relativamente agli effetti sulla gestione finanziaria 2022 connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla crisi energetica nonché una specifica sezione relativa ai controlli sulla gestione dei fondi PNRR-PNC.

Il documento è composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione correlato da tabelle in formato Excel editabili e costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta l’unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.

 

La redazione PERK SOLUTION

Limiti sulla possibilità di operare in autotutela sui rendiconti comunali già approvati dal Consiglio

Benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di “auto-correzione”, lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l’amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il “preponderante interesse pubblico” (art. 21-quinquies l. n. 214/1990). È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez Riunite, in speciale composizione, sentenza n. 16/DELC/2022, pronunciandosi sul ricorso proposta da un Comune avverso la pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in merito all’inadempimento del Comune medesimo rispetto alle misure correttive richieste.
Nel caso di specie, dopo lo scioglimento degli organi del Comune e la nomina di un commissario per la gestione corrente fino alle elezioni, il consiglio neoeletto approvava il rendiconto, confermando la grave compromissione degli equilibri finanziari dell’ente. Dopo l’approvazione del rendiconto 2020 l’ente deliberava di accedere alla procedura di riequilibrio e chiedere il Fondo di rotazione, ma allo scadere dei 90 giorni previsti per la redazione del piano, il Comune chiedeva la revoca della procedura di riequilibrio in ragione dell’avvenuto ripristino degli equilibri.

Il Comune interessato, per ripristinare gli equilibri, come dichiarato nella delibera di revoca al ricorso al piano di riequilibrio, aveva riapprovato in autotutela il rendiconto 2020 (senza parere dell’organo di revisione) abbattendo gli accantonamenti del Fondo contenzioso e del FCDE con ciò ottenendo una riduzione drastica del disavanzo del 2020 che, unita alle buone prospettive del rendiconto 2021 ancora da approvare, potevano consentire, ad avviso dell’Ente, di considerare risolta la grave compromissione degli equilibri finanziari. Il Comune aveva altresì proceduto, sempre in autotutela, a riapprovare i rendiconti 2017, 2018 e 2019 nonostante il parere negativo dell’organo di revisione.

Per i giudici, non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata. Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell’ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell’ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell’art. 150 del r.d. n. 827/1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch’essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali.

Sul punto la Corte costituzionale ha osservato, con argomento riferentesi all’ordinamento contabile regionale, ma di portata generale, che “il principio di continuità del bilancio è una specificazione del più ampio principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost.” in quanto “collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in via strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Alla ciclicità e continuità tra determinazione iniziale del bilancio e rendicontazione finale consegue la possibilità di valutare la credibilità della definizione e dell’attuazione del programma politico che ha raccolto il consenso elettorale maggioritario.

Ulteriore elemento nel senso esposto della irretrattabilità del rendiconto è la previsione che la dichiarazione di dissesto non possa
essere revocata (art. 246 TUEL) in quanto adottata in presenza di una situazione di bilancio compromessa e non più rimediabile.
L’operazione di riapprovazione dei rendiconti del Comune per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 con il parere negativo dell’organo di revisione, e poi anche di quello del 2020, secondo la Sezione, getta un’ombra ineliminabile sulla attendibilità  veridicità dei rendiconti riapprovati e quindi sui saldi esposti nel rendiconto 2021 che, ad avviso dell’Ente, risulterebbero gli unici da considerare per la valutazione dell’adozione di adeguate misure correttive.

 

La redazione PERK SOLUTION

Annullamento delibera consiliare relativa all’approvazione del rendiconto di gestione

In caso di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto non si imputa all’ente un’impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all’approvazione dello strumento contabile. È questo il parere del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere nella quale viene rappresentato l’avvenuto annullamento, disposto dal Tar Campania, della delibera consiliare relativa all’approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2020.
Il Ministero ricorda che l’art. 141 del TUEL riconosce al prefetto il potere di avviare la procedura di scioglimento nel caso in cui il consiglio dell’Ente, nei termini di legge, non abbia provveduto all’approvazione del documento contabile. La stessa giurisprudenza ha chiarito che “tutta la procedura prevista nell’ art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l’intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l’ulteriore termine appositamente assegnato dall’autorità prefettizia, l’organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito. La procedura sollecitatoria di cui al richiamato comma 2, per la sua complessità, è diretta infatti a limitare al minimo l’intrusione dell’Autorità governativa, in un’ottica del rispetto della sfera di competenze, di rilievo anche costituzionale di cui gli enti sono titolari. Nella fattispecie in esame non si imputa all’ente un’impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all’approvazione del rendiconto di gestione 2020 che rimane, tuttavia, un atto obbligatorio per l’ente.
Pertanto, ove non venga diversamente disposto dal Consiglio di Stato, in caso di ricorso da parte dell’amministrazione avverso la sentenza del TAR, il consiglio comunale potrà nuovamente pronunciarsi sull’argomento, sanando i vizi procedurali che hanno determinato l’annullamento degli atti deliberativi impugnati. Solo in caso di inerzia del consiglio comunale, quindi, dovrà essere avviata la procedura sostitutiva prevista dal citato art. 141, comma 2, del TUOEL.