Corte dei conti: Possibile modificare il rendiconto per errori materiali

Con la deliberazione n. 1/2024, la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha risposto positivamente alla richiesta di un Comune circa la possibilità di modificare il rendiconto già approvato, rettificando l’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente, nel caso di specie, il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.

La richiesta di parere concerne il disallineamento tra il fondo di cassa al 31.12.2022 esposto nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere, che si sarebbe verificato per effetto, sostiene il Comune, di una disfunzione del gestionale in uso. Tale differenza ha comportato una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza. Ripristinato il corretto funzionamento del gestionale, il Comune chiede di confermare la possibilità di “intervenire per correggere il conto consuntivo già approvato solo ed esclusivamente con il successivo rendiconto che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale con solo effetto ex nunc”.

I giudici evidenziano come il cd. principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto, in termini generali, risulti codificato all’art. 150 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, laddove si prevede che “il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti”. Con riferimento agli Enti territoriali che non approvano il rendiconto con legge, quali i Comuni, l’intangibilità di quest’ultimo può ritenersi discendente dal principio di annualità del  bilancio enunciato nell’Allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui “i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono  predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l’anno solare […]”. Il principio di intangibilità del rendiconto approvato dagli Enti territoriali risulta, altresì, enunciato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, deliberazione n. 2/2016; Corte dei conti Sez. Veneto, del. n. 590/2017/PRSP; Corte dei conti Sez. Piemonte, del. n. 117/2018/PRSE ; Corte dei conti Sez. Lazio, del. n. 5/2023/PRSE).

Tuttavia, per la Sezione, non può non tenersi conto della possibilità che si verifichino errori materiali nella redazione del rendiconto, laddove al principio di intangibilità del rendiconto deve in ogni caso raccordarsi con gli altri principi generali e postulati contenuti nell’allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011. In primo luogo, deve considerarsi il principio di veridicità, il quale fa esplicito riferimento al principio del true and fair view ed è connesso ad altri postulati di bilancio, quali l’attendibilità, la correttezza e la comprensibilità delle risultanze contabili. La necessità di adeguare tempestivamente le risultanze del rendiconto, allorché non rispecchino fedelmente la reale situazione contabile dell’Ente, è stata oggetto di recenti interventi normativi. Non si rinvengono nell’ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto, in presenza di meri errori materiali, quali, come nel caso specifico, la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa al 31.12.2022 riportato nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere (che si sarebbe verificato per effetto di una disfunzione del gestionale in uso), riverberantesi su una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza.

Di conseguenza, l’Ente potrà dunque, mediante opportuna delibera dell’organo consiliare, procedere senza indugio alla rettifica dell’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Stralcio crediti di dubbia esigibilità: Le indicazioni della Corte dei conti

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 144/2023/PAR, in risposta ad una richiesta di un Comune, fornisce utili indicazioni in merito all’attività di riaccertamento dei residui relativa al mantenimento o allo stralcio dei residui attivi con anzianità superiore ai tre anni e più in particolare dei residui attivi ultraquinquennali. Il Comune istante ha chiesto di sapere se la perdurante pendenza di procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva del credito o l’assenza di una formale comunicazione di inesigibilità del medesimo credito da parte dell’agente della riscossione possa precludere all’Ente di valutare l’opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio un residuo attivo di anzianità ultratriennale di dubbia o incerta esigibilità.

La Sezione, alla luce del quadro normativo vigente, chiarisce che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l’obbligo di congruo
accantonamento al FCDE, gravi sull’ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull’ente l’obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell’ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all’opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull’ente l’onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l’art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell’onere probatorio gravante sull’ente, nel senso cioè che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti” (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il “riconoscimento formale” della sua “assoluta inesigibilità o insussistenza” deve essere comunque “adeguatamente motivato” attraverso “l’analitica descrizione delle procedure seguite” per ottenerne la riscossione o indicando “le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione”, fermo restando “l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.

In conclusione, la Sezione evidenzia che la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione
di definitiva inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione non costituisca ragione di per sé sufficiente a giustificare il mantenimento nel conto del bilancio dell’ente locale di un residuo attivo di anzianità ultratriennale e di dubbia o difficile esigibilità, a meno che non sussistano congrui e plausibili elementi capaci di fondare ragionevoli aspettative di effettivo incasso, di cui l’ente deve fornire, in occasione delle operazioni di riaccertamento annuale ordinario dei residui, adeguata ed esaustiva motivazione, tanto più pregnante ed incisiva quanto più remoto è l’esercizio di provenienza del residuo stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga termini rendiconti e bilanci, il Ministero comunica l’elenco degli enti interessati

Con la Circolare DAIT n.28 del 28 maggio 2021, il Ministero dell’Interno rende noto che il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021, prevede, la proroga di alcuni termini in materie di competenza del Ministero dell’interno. In particolare, l’articolo 52, comma 2, stabilisce esclusivamente che “per gli enti locali che abbiano incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 luglio 2021:
a) Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 de/2000.”. L’elenco dei soli enti interessati al suddetto differimento dei termini, rilevato dai dati forniti dalla Cassa Depisti e Prestiti e previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è reperibile sulla intranet DAIT al seguente indirizzo https://intradait.interno.it/eintradait /intranet/finaloca/documenti/Elenco_Enti_per_differimento_bilanci_rendiconti_al_31 luglio_ 2021.
Resta fermo, comunque, il termine del 31 maggio 2021, previsto dall’articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, per l’approvazione della deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 e il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 nei confronti degli altri enti locali non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 52 del predetto decreto-legge 73/2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-bis, rinvio bilanci e rendiconti al 31 luglio 2021 per i soli enti con FAL

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, c.d. decreto Sostegni-bis.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
3. tutela della salute;
4. lavoro e politiche sociali;
5. sostegno agli enti territoriali;
6. giovani, scuola e ricerca;
7. misure di carattere settoriale.
Tra le diverse novità di interesse per gli enti locali evidenziamo l’art. 52 che differisce al 31 luglio 2021 – per i soli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità (FAL) di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti – il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del TUEL. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163. La proroga si correla alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, che, nel modificare nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale dell’anticipazione ricevuta.
Si prevede, inoltre, l’istituzione di fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, questionario sul rendiconto 2020

Con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sul rendiconto della gestione 2020. Le linee guida rappresentano, come noto, un riferimento per le attività di controllo demandate ai Collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell’ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno. Le “Linee guida” intervengono in un quadro di finanza pubblica caratterizzato dall’emergenza sanitaria, in ragione della quale sono stati assunti dal Governo numerosi provvedimenti, fra i quali quelli volti ad alleggerire, mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti fiscali a carico dei cittadini e degli enti. Se da una parte gli enti sono chiamati ad una attenta valutazione dell’incidenza di tali provvedimenti sulla gestione finanziaria, dall’altra il ruolo dell’Organo di revisione diventa ancor più rilevante nell’ottica di un equo contemperamento tra le finalità degli anzidetti provvedimenti e l’esigenza di mantenimento degli equilibri, anche prospettici, di bilancio. La struttura del questionario è stata mantenuta conforme a quella dell’esercizio precedente (salvo un’integrazione delle domande preliminari con un “focus” sugli effetti connessi all’emergenza sanitaria riscontrabili nella gestione 2020), nell’ambito della quale le domande e i quadri contabili vengono modificati in coerenza con le novità nel frattempo intervenute.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Richiesta Anpci proroga rendiconto 2020 per i piccoli e medi comuni

L’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia ha inoltrato, al Ministro dell’Interno, una richiesta di proroga del termine per l’approvazione del conto consuntivo 2020 al 30 giugno dell’anno in corso Nell’attuale situazione emergenziale dovuta alla continua diffusione del contagio Covid-19, figurano in prima linea i sindaci, la stragrande maggioranza dei quali di comuni di piccole e medie dimensioni che, nonostante le note difficoltà, stanno strenuamente fronteggiando nei propri territori l’avanzata del virus.
Alla luce di quanto sopra, l’Associazione ritiene opportuno un ulteriore lasso di tempo al fine di consentire loro di poter ottemperare all’attuazione degli adempimenti contabili previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, programma nuovi controlli BDAP-Bilanci armonizzati

Nella riunione del 20 gennaio 2021, la Commissione Arconet ha presentato il programma dei controlli BDAP sui bilanci armonizzati individuati dal Comitato di governo della BDAP composto da rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti. La modalità di introduzione dei nuovi controlli sarà sempre rispettosa, come per il passato, sia dei tempi necessari all’adeguamento dei sistemi informatici, sia della gradualità dell’introduzione “del blocco” da parte del sistema BDAP.

DATI CONTABILI ANALITICI DI RENDICONTO
– controlli di esistenza per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale anche per il DCA economico e patrimoniale (almeno un importo maggiore di zero)
– Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020; – controlli di coerenza non bloccante tra i DCA finanziari e gli schemi di bilancio – dal rendiconto 2021;

BILANCIO CONSOLIDATO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del TUEL (la BDAP già acquisisce la delibera con cui gli enti comunicano di non avere enti o società controllate e partecipate)
– dal bilancio consolidato 2020; – gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato – dal bilancio consolidato 2020;
– controlli di coerenza non bloccanti tra conto economico e stato patrimoniale – dal bilancio consolidato 2021;
– controlli bloccanti per SDB trasmessi senza importi significativi (controllo di esistenza di almeno un importo maggiore di zero) – Controlli bloccanti dal bilancio consolidato 2021
– controlli non bloccanti dal bilancio consolidato 2020;

RENDICONTO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, al fine di individuare i comuni che non tengono la contabilità economico patrimoniale – dal rendiconto 2020;
– controlli di validità sullo stato patrimoniale per tutti gli enti – Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;

Per quanto riguarda l’acquisizione delle delibere degli enti locali concernenti l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 232, comma 2 e all’art. 233-bis comma 3, sia le modalità di invio sia i nuovi controlli della BDAP, sono stati definiti per dare attuazione al DM del 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della Situazione patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Ai fini dell’applicazione dei controlli e del recepimento delle delibere, il sistema BDAP effettuerà i controlli sulla popolazione dei comuni nel rispetto delle indicazioni del TUEL, per verificare l’esistenza e/o il mantenimento del presupposto riguardante la dimensione della popolazione previsto per l’esercizio delle facoltà in parola. Ai fini dello snellimento delle procedure è stato deciso che la validità di una delibera inviata per esercitare la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL sotto intende anche l’esercizio della facoltà di cui all’art. 233-bis comma 3 del TUEL in quanto l’ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile. A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà. In caso di comportamenti contraddittori da parte degli enti, che ad esempio pur avendo inviato una delibera di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL inviano il rendiconto della gestione comprensivo degli allegati patrimoniali, è prevista l’attivazione di un’interlocuzione tra ente e BDAP. Per quanto riguarda l’applicazione dei controlli ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 si ricorda che non sono stati resi bloccanti. Con riferimento invece ai controlli applicati ai DCA si fa notare che trattasi di fatto di un mero controllo di esistenza ma si sottolinea che per la prima volta sono stati previsti controlli di coerenza tra diversi documenti. Fino ad ora i controlli di coerenza sono stati applicati esclusivamente con riferimento allo stesso documento ad esempio tra i diversi prospetti del bilancio di previsione o tra i diversi prospetti del rendiconto di gestione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’inosservanza dei tempi di deposito della relazione dell’organo di revisione rende illegittima la deliberazione di approvazione del rendiconto

Il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione al rendiconto di gestione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare. È quanto ribadito dal TAR Lazio, Sez. Seconda Bis, con sentenza n. 11588 del 09/11/2020, conformemente a quanto già espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3813 del 2018. Non soccorre, al fine di addivenire a differenti conclusioni, la circostanza che il regolamento comunale abbia previsto per il deposito della relazione un più ridotto termine di dieci giorni antecedenti alla seduta consiliare avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto di gestione, tenuto conto dell’applicazione dei generali principi sulla gerarchia delle fonti.
Al riguardo, giova ricordare che l’art. 227, TUEL dispone che:
a) il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione;
b) la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
La norma prevede, dunque, un termine dilatorio fra il deposito degli atti e la votazione, per consentire lo studio della documentazione sui quali interverrà il voto, affinché la discussione possa svolgersi in modo informato e consapevole da parte dei consiglieri comunali.
Del pari, secondo i giudici amministrativi, neppure è possibile riconnettere positivo apprezzamento alla ricezione della notificazione della diffida prefettizia, giacché, in disparte ulteriori considerazioni, l’amministrazione era nelle condizioni di assicurare il rispetto sia del termine sopra indicato sia di quello assegnato dal Prefetto, non emergendo in atti una indifferibilità correlata all’ottemperanza della diffida in argomento, tanto più che, come chiarito anche di recente dal Giudice d’Appello, l’art. 141, comma 2, del TUEL – applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 2 bis ed ai sensi del quale “… quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio” – ha introdotto un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà”, potendo derivare la grave misura dello scioglimento dell’organo non già dalla mera inosservanza del termine suddetto bensì dalla constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del Consiglio di non addivenire all’approvazione (Cons. St., sez. III, n. 4288 del 2020, con la quale sono state condivise le statuizioni recate nella sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 97 del 17 gennaio 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, emanate le linee guida e relativi questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto 2019

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazioni nn. 8 e 9 del 28 maggio 2020 ha approvato le linee guida e i relativi questionari rispettivamente al bilancio di previsione 2020-2022 e al rendiconto della gestione 2019.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, FCDE e profili di non regolarità della relazione al rendiconto dell’Organo di revisione

Con deliberazione n. 68/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, all’esito dei controlli sul questionario al rendiconto 2017 di un Comune ha evidenziato evidenti criticità derivanti da un’errata applicazione del metodo ordinario nella determinazione del FCDE, con conseguente sottostima dello stesso, tale da rendere “disponibile” un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all’effettiva situazione finanziaria dell’Ente. Anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi.
Chiariti in punta di diritto i principi e le regole posti a fondamento della determinazione dell’FCDE, come evidenziati nell’esempio n. 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all 4/2 al D.Lgs. 118/2011), la Corte rileva come l’ente abbia determinato un accantonato a FCDE in maniera non corretta, laddove i dati considerati a base del calcolo non risultano essere riferiti a “residui attivi iniziali” e “riscossioni in c/residui”, bensì ad “accertamenti” e “riscossioni” (riferimenti, questi, propri della determinazione dell’accantonamento in sede di bilancio di previsione, anziché in sede di rendiconto). Inoltre, la Corte rileva profili di non regolarità della Relazione al rendiconto 2017 da parte dell’Organo di revisione pro tempore dell’Ente, dalla quale non emergono valutazioni tecniche circa il metodo di calcolo o la congruità o meno della somma accantonata a FCDE. Nello specifico è emerso che il rendiconto sia stato approvato sulla base di una relazione incompleta, largamente lacunosa, ai fini di una rappresentazione adeguata dei complessivi equilibri finanziari dell’ente e, in particolare, ai fini del giudizio di congruità del FCDE e delle necessarie valutazioni sull’entità del FPV di parte capitale e dei rapporti con le società partecipate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION