Scadenza rendicontazione finanziamento centri estivi 2021

Scade domani, 31 marzo 2022, il termine per la rendicontazione, da parte dei Comuni, sull’utilizzo delle risorse finanziarie ricevute per il finanziamento dei centri estivi 2021, mediante l’utilizzo della piattaforma digitale del Dipartimento per le politiche della famiglia (Dipofam). Ciascun comune dovrà trasmettere: a) copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme; b) i dati relativi agli interventi finanziati, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.
È comunque facoltà del comune decidere di caricare anche le relative delibere e gli atti di liquidazione. È inoltre possibile allegare la documentazione relativa alle attività quali fotografie e opuscoli, a testimonianza di quanto realizzato. Le foto più significative verranno successivamente selezionate per la realizzazione del rapporto di monitoraggio 2021.
Entro la medesima data il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme attribuite, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021,) nel caso in cui:
a) non abbia impegnato le somme entro il 31 dicembre 2021;
b) abbia impegnato parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2021. In tal caso, il comune beneficiario è tenuto a restituire solamente la quota di risorse finanziarie ricevute e non impegnate entro il suddetto termine;
c) abbia impegnato totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2021, per realizzare interventi non previsti dall’articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021.
Il versamento delle somme non utilizzate relativo al finanziamento dell’anno 2021, diversamente da quanto previsto per il finanziamento 2020, è da effettuarsi sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati
Causale: Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021 – IBAN: IT49J0100003245350200022330 – Codice SWIFT: BITA IT RR XXX – ABI: 01000 CAB: 03245 – C/C: 350200022330.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione spese elettorali e aggiornamento riparto del fondo per la sanificazione

Con la Circolare n. 25 del 14 marzo 2022, indirizzata alle Prefetture, il Ministero dell’Interno comunica che l’applicativo dedicato per gli inserimenti degli importi rendicontati dagli enti locali per spese elettorali è di nuovo online ed è quindi possibile accedere per immissioni, integrazioni e rettifiche.

A seguito dell’accertamento della situazione definitiva delle sezioni ed elettori, è stato aggiornato e sostituito l’allegato 2 del decreto 30 ottobre 2021, «Ripartizione del fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione de le consultazioni elettorali dell’anno 2021». Di conseguenza, il plafond massimo erogabile per ciascun ente potrebbe differire da quello precedentemente comunicato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’anno 2021

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con la Circolare n. 24 del 14 marzo 2022, comunica la riapertura della piattaforma di rendicontazione dei proventi relativi alle violazione del codice della strada dell’anno 2021, ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992, che dovrà essere effettuata entro il 31 maggio p.v. Con decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 30 dicembre 2019 sono state impartite disposizioni di dettaglio sull’obbligo di rendicontazione. Con le circolari n. 14 del 9 luglio 2020 e n. 21 del 20 aprile 2021 sono state fornite indicazioni operative circa la compilazione e trasmissione dei dati finanziari.

La Circolare precisa che l’applicativo di trasmissione presenta alcune innovazioni:

  • la prima connessa alle modifiche normative apportate dal DL n. 121/2021 – che ha introdotto l’obbligo per gli enti locali di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del sito istituzionale, entro 30 giorni dalla trasmissione, nonché l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2022, di pubblicazione da parte del Ministero dell’Interno delle medesime relazioni sul proprio sito istituzionale. A tal fine è stato realizzato un collegamento informatico diretto tra la trasmissione della rendicontazione e la pubblicazione della stessa in apposita area del sito della Finanza Locale;
  • altra novità interessa gli enti con proventi pari a zero, per i quali è stata creata una procedura rapida di chiusura ed invio della rendicontazione;
  • infine, una procedura rapida è stata prevista per i Comuni appartenenti ad unione di comuni e per le convenzioni tra comuni.

Si ricorda che in caso di mancato o difforme adempimento sarà avviata la procedura prevista dall’art. 4 del predetto decreto ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obiettivi per il sociale: anche gli Ambiti territoriali sociali possono compilare la rendicontazione 2021

IFEL informa che Obiettivi per il sociale, il sistema di compilazione assistita online a supporto dei Comuni chiamati a potenziare lo sviluppo dei servizi sociali, per effetto del DPCM 1 Luglio 2021, è stato recentemente aggiornato: anche gli Ambiti territoriali sociali (ATS) possono compilare le schede di rendicontazione per conto dei Comuni afferenti.

L’ambito territoriale può compilare la pratica di rendicontazione dei Comuni di riferimento in tutti i suoi campi, modificarla e salvarla in ogni momento. Non può, invece, inserire nuove pratiche né cancellarle: tali funzionalità restano appannaggio dei Comuni.

Per richiedere l’accesso è sufficiente che l’ATS interessato alla compilazione per il sociale invii una e-mail all’indirizzo mail: infosociale@fondazioneifel.it richiedendo le credenziali di accesso.

Per gli approfondimenti sul servizio (quali: consultazione normativa, istruzioni di compilazione della rendicontazione …) e per l’accesso al servizio, consultare il sito Obiettivi per il sociale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, indicazioni per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure

Con la Circolare n. 9 del 24 gennaio 2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce indicazioni alle Prefetture sul rispetto degli obblighi euro unitari e di ogni altra disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure.
Gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione ”finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” all’interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
2. l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del supera mento dei divari territoriali;
3. gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
4. l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei mi/estone associati agli interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
5. l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, disposto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (Cfr. Circolare del MEF del 30 dicembre 2021, n. 32).
6. rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs. n. 50/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione centri estivi 2021, le nuove FAQ del Dipartimento per le politiche della famiglia

Sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia le FAQ relative alla rendicontazione delle risorse per il finanziamento dei centri estivi 2021, ripartite ai 7.146 comuni, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021. Sono stati esclusi dal finanziamento i comuni che abbiano espressamente manifestato di non voler avvalersi del finanziamento. Il Dipartimento chiarisce che per la rendicontazione degli interventi realizzati nel 2021 si è scelto di realizzare una piattaforma digitale dedicata che permetta ai comuni beneficiari di inserire i dati digitalmente, invece che trasmettere la documentazione tramite posta elettronica certificata.  La scadenza per l’invio della rendicontazione è giovedì 31 marzo 2022.
Ciascun comune dovrà trasmettere: a) copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme; b) i dati relativi agli interventi finanziati, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.
È comunque facoltà del comune decidere di caricare anche le relative delibere e gli atti di liquidazione. È inoltre possibile allegare la documentazione relativa alle attività quali fotografie e opuscoli, a testimonianza di quanto realizzato. Le foto più significative verranno successivamente selezionate per la realizzazione del rapporto di monitoraggio 2021.
Il monitoraggio va effettuato anche nel caso in cui il finanziamento non sia stato utilizzato (totalmente o parzialmente) entro il termine del 31 dicembre 2021. In tal caso, ai sensi dell’articolo 3 del decreto, la somma non impegnata dovrà essere restituita entro il 31 marzo 2022, comunicando al Dipofam l’avvenuto versamento, tramite la piattaforma digitale. Il versamento delle somme non utilizzate relativo al finanziamento dell’anno 2021, diversamente da quanto previsto per il finanziamento 2020, è da effettuarsi sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati:
Causale: Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021;
IBAN: IT49J0100003245350200022330;
Codice SWIFT: BITA IT RR XXX.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, sistema di rendicontazione assistita delle risorse aggiuntive assegnate nell’ambito del FSC 2021 per i servizi sociali

Per facilitare la rendicontazione, come disposto dal DPCM 1° luglio 2021, delle risorse aggiuntive assegnate nell’ambito del Fondo di Solidarietà comunale 2021 per il potenziamento dei servizi sociali comunali, l’IFEL ha realizzato il servizio Obiettivi per il sociale, un sistema di compilazione assistita online che aiuta a descrivere il livello dei servizi offerti ai cittadini, nonché l’utilizzo delle risorse effettive aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

Nello specifico il sistema permette di effettuare:
– l’autodiagnosi del numero di utenti serviti e della spesa del sociale
– la rendicontazione delle risorse aggiuntive effettive assegnate per il potenziamento dei servizi sociali
– la predisposizione della relazione consuntiva.

Il sito mette a disposizione anche i principali riferimenti normativi sul tema e un’agile sezione che raccoglie le domande più frequenti poste agli esperti IFEL sulle modalità di calcolo dei principali indicatori richiesti (es. spesa storica) e sulle modalità di compilazione della rendicontazione per le varie forme di gestione associata dei servizi sociali. Nell’area ad accesso riservato, oltre allo strumento di calcolo vero e proprio, sono a disposizione dei Comuni i manuali tecnici per il supporto alla compilazione.

Per gli approfondimenti sull’argomento (quali consultazione normativa, istruzioni di compilazione della rendicontazione …) e per l’accesso al servizio, è possibile consultare il sito al link:https://obiettiviperilsociale.fondazioneifel.it/obs/Home

Rendicontazione sanzioni CDS per gli anni 2016 e 2017 entro fine mese

Entro il 31 dicembre 2021 gli enti dovranno procedere alla compilazione e alla trasmissione via e-mail, all’indirizzo renato.berretta@interno.it, della relazione illustrativa, di cui all’Allegato A del Dm 30 dicembre 2019, riguardante i proventi per sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, relativa agli esercizi 2016 e 2017, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse.
Per proventi si intendono il totale delle somme incassate nell’anno a cui si riferisce la relazione, al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi connesse. Qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del decreto, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni. In caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte.
Anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.
Tutte le informazioni acquisite saranno inviate dal Ministero dell’Interno al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i provvedimenti di competenza.
Si ricorda che l’art. 142, comma 12-quater del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), come da ultimo modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. d-septies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, dispone che ciascun ente locale pubblichi la relazione in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Allegati:

Circolare FL n. 14/2020
Circolare FL n. 21/2021

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione sanzioni CDS, c’è tempo fino al 31 maggio 2021

Scade il 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli enti locali dovranno procedere all’inserimento e all’invio dei dati finanziari relativi alla rendicontazione sull’utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale. Con D.M. 30 dicembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha approvato il modello contenente le informazioni richieste per la comunicazione sull’utilizzo dei proventi, il cui schema dovrà essere obbligatoriamente utilizzato. Con la Circolare DAIT n.21 del 20 aprile 2021 il Ministero dell’Interno ha fornito le istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati nella piattaforma informatica. Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nella circolare n. 14 del 9 luglio 2020 è stato precisato che;
• i proventi da indicare sul modello informatico sono quelli incassati nell’anno di riferimento;
• le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa riferimento al punto 2 della circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle
strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;
• qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del richiamato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni;
• in caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte. Sarà cura dell’ente certificatore comunicare preventivamente a questo Ufficio all’indirizzo PEC:
finanzalocale.prot@pec.interno.it l’elenco dei comuni per i quali la certificazione cumulativa viene resa;
• anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni CDS, le istruzioni operative per la rendicontazione entro il 31 maggio

Con la Circolare n. 21/2021, il Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati finanziari relativi alla rendicontazione da parte degli enti locali sull’utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale.
L’art. 142, comma 12-quater, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) come introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) ha previsto l’obbligo per gli enti locali di presentare annualmente ed in forma telematica, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione contenente l’ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. di propria spettanza, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse. Con D.M. 30 dicembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha approvato il modello contenente le informazioni richieste per la comunicazione sull’utilizzo dei proventi, il cui schema dovrà essere obbligatoriamente utilizzato.
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare FL 14/2020, ha fornito le istruzioni operative da seguire per una corretta utilizzazione del sistema informatico, sia per la trasmissione annuale sia per le annualità pregresse che riguardano gli anni dal 2012 al 2018.
Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nella citata circolare, si precisa che;

    • il modello informatico presente sul portale riproduce l’allegato “A” del Decreto interministeriale sopra richiamato;
    • il periodo di riferimento è l’anno finanziario precedente a quello di presentazione della relazione stessa (anno 2020);
    • i proventi da indicare sul modello informatico sono quelli incassati nell’anno di riferimento;
    • le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa riferimento al punto 2 della circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;
    • qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del richiamato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni;
    • in caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte. Sarà cura dell’ente certificatore comunicare preventivamente a questo Ufficio all’indirizzo PEC: prot@pec.interno.it l’elenco dei comuni per i quali la certificazione cumulativa viene resa;
    • anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.

Si ricorda che per quanto riguarda le annualità pregresse non è praticabile la trasmissione telematica e pertanto gli enti procederanno alla compilazione e alla trasmissione via e-mail all’indirizzo renato.berretta@interno.it dell’Allegato A del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, n. 608 per ciascun anno con la seguente tempistica:
– anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
– anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
– anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
– anni 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION