Servizi sociali: Obiettivi di servizio, riparto e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2022 (in corso di pubblicazione in G.U.), recante obiettivi di servizio, riparto e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo di 44 milioni di euro per l’anno 2022, previsto dall’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti, in forma singola o associata, dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Per l’annualità 2022, il contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge n. 232 del 2016, pari a 44 milioni di euro, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2022” approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 15 luglio 2022.

In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l’anno 2022, come definito negli allegati 1 e 2 alla citata Nota metodologica.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR. L’efficace e tempestiva attuazione del PNRR richiede, infatti, che siano attivati, da parte delle Amministrazioni interessate, adeguati sistemi di gestione e controllo, in grado di assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, entro le scadenze fissate nella decisione di approvazione del Piano stesso da parte dell’U.E.

Gli Stati membri, ai sensi dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, devono adottare opportune misure per tutelare gli
interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del “doppio finanziamento”. In ossequio a ciò, la RGS ha predisposto uno strumento operativo a beneficio di tutti i soggetti interessati, denominato “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”, allegato alla Circolare.

Il documento – frutto della preliminare condivisione svolta con tutte le competenti Amministrazioni all’interno del “Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR” istituito con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 57 del 9 marzo 2022 – descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR in capo sia ai Soggetti Attuatori che alle Amministrazioni centrali titolari
di Misure PNRR. Scopo delle Linee Guida è quello di fornire linee di orientamento e di indirizzo metodologiche, nonché indicazioni di massima e, per quanto possibile, primi suggerimenti operativi sulla corretta individuazione del “titolare effettivo” dei destinatari/appaltatori di fondi PNRR, sulle misure per la prevenzione e l’individuazione del “conflitto di interessi” e del “doppio finanziamento” e, più in generale, indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di controllo e rendicontazione delle spese nonché dei dati/atti/documenti a comprova del conseguimento di milestone e target al fine di attestare compiutamente l’effettivo ed efficace avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Piano.

Allegati:

Rendicontazione spese per referendum ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, con la circolare DAIT n. 80/2022, fornisce indicazioni operative alle Prefetture per la rendicontazione delle spese per referendum ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022. I comuni dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo alle Prefetture entro e non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data
delle consultazioni, e cioè entro il giorno 12 ottobre 2022, (articolo 15, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni).

La tardiva presentazione del rendiconto oltre tale termine comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo, se dovuto, mentre la mancanza del rendiconto, dopo opportuno sollecito, determinerà da parte della Direzione Centrale l’adozione del
provvedimento coattivo di recupero dell’intero importo attribuito. Gli onorari maggiorati del 50 per cento, spettanti ai componenti delle  sezioni ospedaliere Covid e dei seggi speciali Covid ai sensi dell’articolo 3, comma 7, decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, sono a totale carico dello Stato, anche in caso di abbinamento con le elezioni amministrative e NON rientrano nelle somme assegnate e già comunicate. Pertanto, tali spese, se non distintamente indicate, andranno estrapolate dai rendiconti ricevuti ed inserite nella distinta funzione presente nell’applicativo.
Analogamente, le spese sostenute dai Comuni per le cartoline avviso per i residenti all’estero sono a totale carico dello Stato e, parimenti, andranno inserite a parte, all’interno della specifica sezione del medesimo applicativo.

Per quanto riguarda il contributo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, la circolare precisa che lo stesso non è compreso nelle somme assegnate e già
comunicate, e analogamente alle voci di spesa sopra citate, se non distintamente indicato nel rendiconto, dovrà essere estrapolato ed inserito nell’apposita funzione presente dell’applicativo a disposizione delle Prefetture.

In ultimo, viene precisato che, per un mero errore di configurazione del programma di gestione delle spese elettorali, ove sia stato inserito lo scrutatore aggiuntivo (il cosiddetto seggio volante), non sono state calcolate le maggiorazioni ad esso spettanti per la pluralità delle consultazioni. Di conseguenza, le predette maggiorazioni saranno aggiunte successivamente, in sede di pagamento. Nel caso l’ente abbia rendicontato spese complessive al di sotto del budget assegnato, sarà ammesso al rimborso l’importo comprensivo di tali maggiorazioni. Nell’opposto caso in cui l’ente abbia rendicontato spese complessive pari o al di sopra del budget assegnato, sarà corrisposta in aggiunta solamente la parte relativa alle predette mancate maggiorazioni per lo scrutatore aggiuntivo, da comunicarsi a cura di codeste Prefetture alla PEC della Direzione Centrale finanzalocale.prot@pec.interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo cinque per mille IRPEF ai comuni. Assegnazioni 2022 – anno d’imposta 2020

Con la Circolare FL n. 81/2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che in data 6 luglio 2022 si è provveduto al pagamento delle quote spettanti ai Comuni per l’anno d’imposta 2020 – anno finanziario 2021, secondo l’elenco fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanza – Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l’utilizzo dei contributi erogati e le modalità di predisposizione del rendiconto e della relazione illustrativa, occorre far riferimento alla vigente normativa in materia, in particolare al D.P.C.M. del 23 luglio 2020 che ha modificato e integrato i precedenti D.P.C.M. del 23 aprile 2010 e del 7 luglio 2016.

Gli enti che ricevono contributi per importi superiori a 20.000 Euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa con procedura informatica, mentre gli enti che ricevono importi inferiori devono redigere il rendiconto e la relazione sui modelli cartacei predisposti da questo Ministero e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni. L’utilizzo e la rendicontazione devono essere effettuati entro l’anno successivo alla corresponsione degli importi spettanti e si richiama l’attenzione sugli obblighi di pubblicazione indicati nei commi 5 e 6 dell’articolo 16 del citato D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Tutti gli enti beneficiari dei contributi per il cinque per mille dell’IRPEF devono osservare tutte le norme previste dalla legislazione in materia, tenuto conto che, annualmente, le Prefetture effettuano controlli ispettivi che possono comportare l’applicazione delle sanzioni stabilite nell’articolo 17 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Allegati:

Circolare DAIT n.81/2022 – Modello A 
Circolare DAIT n.81/2022 – Modello A (.zip) 
Circolare DAIT n.81/2022 – Modello B
Circolare DAIT n.81/2022 – Modello B (.zip)

 

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Rendicontazione sanzioni codice della strada 2021: Diffida ai Comuni inadempienti

Con la circolare n. prot. 0114506 del 15 giugno 2022 la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto gli elenchi dei comuni che non hanno adempiuto all’obbligo di rendicontazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada o sono incorsi in errori di validazione e/o trasmissione dei rendiconti.

A tal riguardo, le Prefetture invieranno agli enti inadempienti apposita diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima, ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale del 30/12/2019. In caso di mancato adempimento entro l’ulteriore termine di cui sopra, sarà attivata, di concerto con il Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibili. la procedura sanzionatoria di cui all’art. 142 comma 12 quater del Codice della Strada.

La rendicontazione dovrà essere resa dagli enti anche in caso di proventi nulli, utilizzando l’apposita funzione sull’applicativo.

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Proroga al 31 luglio 2022 del termine per la rendicontazione della spesa per potenziamento servizi sociali

A seguito di richiesta presentata dall’ANCI, la Conferenza Stato Città, nella seduta del 16 giugno 2022, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 luglio 2022 del termine di certificazione dell’obiettivo di servizio, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2021 recante “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali”.

Si rammenta che con il DPCM del 1° luglio 2021 sono stati determinati gli obiettivi di servizio di ciascun Comune per l’anno 2021 (sulla base della nota tecnica allegata) e le modalità di monitoraggio del livello dei servizi e le modalità di utilizzo delle risorse per i servizi sociali. Sulla base di tali parametri, è stata effettuata la ripartizione delle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale, che consentirà di riequilibrare sul territorio i livelli di spesa per i servizi, e i Comuni potranno fornire prestazioni ai cittadini sulla base delle effettive esigenze della collettività e non più basate sulla spesa storica, criterio che svantaggiava gli enti che risultavano aver speso meno negli anni precedenti.
I comuni devono destinare nell’anno 2021 una spesa per la funzione sociale (al netto del servizio nido), almeno pari al fabbisogno standard (col. “A” all. 1 DPCM), nel limite di quanto evidenziato nella col. “F” dello stesso allegato. Le risorse aggiuntive stanziate hanno un vincolo di destinazione e, di conseguenza, occorre verificare la quota effettivamente utilizzata, pena la restituzione di quanto ricevuto.
L’implicazione operativa per tutti i comuni è l’obbligo del monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti e il raggiungimento dell’obiettivo certificato attraverso la compilazione dell’apposita relazione consuntiva.

 

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Rendicontazione dei contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva assegnati dall’anno 2017 al 2019

Con riferimento al contributo a copertura della spesa di progettazione, assegnato dall’anno 2017 al 2019, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, e nell’anno 2021 e 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, il Ministero dell’interno informa che a tutti gli enti beneficiari di detti contributi è stata trasmessa a mezzo PEC una nota, indirizzata al rappresentante legale, al segretario generale, al responsabile del servizio finanziario e al responsabile dell’ufficio tecnico, con cui si invita gli enti stessi a procedere alla presentazione del rendiconto.

Nella nota medesima si precisa che la rendicontazione dovrà essere effettuata mediante il modello informatizzato di certificato (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente) disponibile sul Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, a decorrere dal 15 giugno 2022. Viene specificato, inoltre, che l’invio della rendicontazione deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica tramite la predetta procedura entro le ore 24:00 del 31 agosto 2022. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.O.E.L.). Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile inviare una richiesta a sie.finloc@interno.it, lasciando un recapito per essere, eventualmente, contattati.

 

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Bonus sociali: pubblicazione rendiconti economici relativi ai maggiori oneri sostenuti dai Comuni nell’annualità 2019

Anci rende noto che è stata avviata sul sistema SGAte la pubblicazione dei Rendiconti economici relativi ai Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni nell’annualità 2019, sia per il bonus elettrico che per il bonus gas e per il bonus idrico. Il Rendiconto Economico, che sarà generato solo per i Comuni che nel corso di tale annualità abbiano caricato a sistema almeno una domanda di agevolazione, costituisce il documento in cui vengono riportati, per singola tipologia di bonus, i dati quantitativi relativi alle domande oggetto di rendicontazione per ciascun Comune. Nel Rendiconto figureranno solo le domande la cui data di caricamento su SGAte ricade nel periodo di riferimento (in questo caso dal 01/01/2019 al 31/12/2019) indipendentemente dalla data di protocollo indicata nella domanda.

Ai Comuni che hanno già provveduto a configurare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata di riferimento per il processo di gestione dei Maggiori Oneri verrà in ogni caso inviata una PEC con l’avviso della disponibilità dei Rendiconti. Gli Enti che non abbiano ancora provveduto alla configurazione dell’indirizzo di PEC sono invitati a provvedere in tal senso.

Per la visualizzazione e la gestione del Rendiconto, oltre alla configurazione della PEC, il Comune deve aver provveduto con proprio atto alla nomina del Rendicontatore e alla configurazione di tale ruolo nel sistema SGAte a cura dell’Amministratore SGAte dello stesso Ente. L’attività di creazione/modifica dell’Utente Rendicontatore su SGAte, nonché l’eventuale procedura di recupero credenziali/modifica password del Rendicontatore già abilitato sul Sistema, sono in carico all’Amministratore SGAte del Comune, che potrà operare tramite le credenziali in suo possesso.

Accedendo al sistema SGAte, se necessario, l’Amministratore potrà avviare la procedura di recupero delle credenziali, per cui si rinvia alle seguenti istruzioni per il recupero delle credenziali. Il Rendiconto può essere approvato dal Comune sia con Determina Dirigenziale che con Delibera di Giunta e che, per ogni altra informazione o chiarimento, nonché per ricevere assistenza è possibile contattare il Call Center SGAte per i Comuni al Numero Verde 800192719 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica sgate@anci.it.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: pronte le regole per rendicontare le risorse assegnate ai Comuni sul mobility management

Anci informa che è stato registrato il Decreto direttoriale n. 104 del 15 marzo 2022 “Modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse del fondo di cui all’articolo 51, comma 7, del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – 50 Milioni per il mobility management”. Il decreto direttoriale, in allegato insieme alla modulistica, definisce le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse del fondo. Contestualmente alla presentazione dell’Istanza trasmessa via pec, i Comuni dovranno inviare anche il file allegato alla presente in formato excel, tutto entro il termine del 30 giugno 2022.

Rendicontazione agevolazioni per l’economia locale

L’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, ha disciplinato, come noto, la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura o l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
In ottemperanza alla norma, i comuni con popolazione, con suddetta popolazioni, dovranno trasmettere i dati relativi all’importo complessivo delle agevolazioni riconosciute ai soggetti interessati dalle disposizioni contenute nella normativa, per gli anni 2020 e 2021.
Per ogni comune è disponibile alla pagina web Area Certificati (TBEL), accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente locale, una specifica documentazione denominata “Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, riconosciute negli anni 2020 e 2021 (art. 30-ter del decreto-legge n.34 del 2019)”, che dovrà essere prodotta con le consuete modalità telematiche. Tale certificazione dovrà essere trasmessa dal 1° aprile 2022 al 20 maggio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION