Rendicontazione delle spese per le consultazioni elettorali dell’anno 2021

Con la Circolare n. 89/2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in merito alla rendicontazione delle spese per le consultazioni elettorali 2021. Gli Enti interessati al voto dovranno redigere apposita rendicontazione, entro e non oltre 4 mesi dalla data delle consultazioni, da trasmettere, con modalità telematica, alle Prefetture competenti, indicando, per ciascuna tipologia, la spesa sostenuta:
1) per le spese di sanificazione dei seggi, entro il limite del contributo assegnato;
2) per le spese dei componenti dei seggi elettorali, distinte per sezioni ospedaliere Covid-19 e seggi speciali Covid-19;
3) per le spese per l’invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero.

I comuni interessati alle consultazioni suppletive per l’elezione della Camera dei Deputati nei due collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11- Roma
Quartiere Primavalle della XV circoscrizione Lazio 1, dovranno rendicontare, entro il termine di cui sopra ed in aggiunta alle predette spese, quelle relative alle consultazioni medesime, avendo a riguardo le disposizioni già impartite in occasione delle elezioni politiche dell’anno 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo centri estivi, rendicontazione utilizzo risorse entro il 14 novembre 2020

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con messaggio del 23 settembre 2020, informa che è stata pubblicata la scheda di rilevazione e definizione della procedura per l’attuazione dell’attività di monitoraggio dei trasferimenti e dell’utilizzo delle risorse finanziarie per i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020.
L’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, dispone che questo Dipartimento debba provvedere, con la collaborazione delle regioni e per il tramite delle Anci regionali, a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al medesimo decreto, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa da ciascun comune, entro 120 giorni dall’avvenuto trasferimento delle risorse, ovvero a partire dal giorno 17 luglio 2020 e quindi entro il 14 novembre 2020.
In particolare, il sopracitato decreto ministeriale stabilisce che le amministrazioni comunali debbano fornire la seguente documentazione:

  • copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme;
  • dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.”

A tal fine, così come previsto dal medesimo decreto, il Dipartimento, congiuntamente con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e con l’Associazione nazionale comuni italiani, ha predisposto una scheda di rilevazione, attraverso la quale sarà espletata l’attività di monitoraggio in parola (all. 1).
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza dell’attività di monitoraggio, è stata definita la seguente procedura.
In particolare, le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento devono inviare, tramite messaggio di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it:

  1. una nota di trasmissione, in formato Pdf e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o da altra figura apicale con potere di firma per conto dell’amministrazione comunale;
  2. la scheda di monitoraggio, in formato Excel, compilata almeno in tutti i suoi campi obbligatori;
  3. copia degli atti, in formato Pdf, con i quali sono state impegnate le somme.

Qualora non siano state utilizzate, nemmeno in parte, le risorse del finanziamento pubblico, le amministrazioni comunali beneficiarie devono compilare i campi della scheda solamente fino al punto n. 2.1.
Il messaggio Pec di trasmissione deve avere per oggetto “Nome del comune. Nome della regione. Monitoraggio finanziamento centri estivi 2020” (es. Roma. Lazio. Monitoraggio centri estivi 2020).
Le amministrazioni comunali beneficiarie devono procedere all’invio secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 14 novembre 2020, oppure
  • entro il 19 novembre 2020, solamente per i comuni della Regione Valle d’Aosta e della Regione Friuli-Venezia Giulia che hanno ricevuto il trasferimento tramite bonifici, non disponendo del conto di tesoreria unica.

I termini dell’invio sono stati definiti secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia relativamente al giorno di avvenuto trasferimento delle risorse, o tramite trasferimento sul conto di tesoreria unica in data 17 luglio 2020, o tramite bonifico con data di regolamento al 22 luglio 2020.
Eventuali richieste di assistenza possono essere inviate con messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it.
Con successivo messaggio saranno pubblicate indicazioni circa le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Elezioni e referendum: rendicontazione spese per sezioni e seggi speciali e pulizia-disinfezione

Con Circolare n. 18/2020 la Direzione centrale della Finanza locale fornisce le prime indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per le sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale.
Allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza sanitaria per i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e dei seggi speciali COVID-19, è previsto che in caso di accertata impossibilità alla loro costituzione il Sindaco possa nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune, solo previo consenso degli interessati.
Inoltre, essendo impossibile quantificare, anticipatamente alle operazioni di voto, con esattezza e completezza le spese legate alla pianificazione e organizzazione delle strutture eccezionali legate alla presenza di reparti COVID-19 e alle richieste di voto domiciliare, tali spese non rientrano fra quelle cosiddette ordinarie e pertanto NON sono da includere nella ripartizione del fondo stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze per i rimborsi elettorali. Tali spese saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni) nei limiti degli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 103/2020 (articolo 2, commi 3 e 4).
Anche le spese che gli enti dovranno sostenere per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali e referendarie sono distinte da quelle ordinarie, quindi sono fuori dal limite massimo rimborsabile delle spese elettorali e saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni), nei limiti dello stanziamento previsto dal medesimo decreto-legge n. 117/2020 (articolo 1).
Al riguardo, ricordiamo che l’art. 1 del D.L. n. 117/2020 istituisce entro lo stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, con una dotazione pari a 39 milioni e valevole per il 2020. La ripartizione del Fondo è demandata, quanto a criteri e modalità, ad un decreto del Ministero dell’interno (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze). Circa le operazioni di pulizia dei locali, il protocollo sanitario, sottoscritto dai Ministri dell’interno e della salute il 7 agosto 2020, prevede che prima dell’insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici (le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità, nel documento dell’8 maggio 2020, e del Ministero della salute, nella circolare n. 1744 del 22 maggio 2020). La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del D.L. n. 117/2020 quantifica in complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore) l’impegno lavorativo richiesto, con un corrispettivo costo per sezione elettorale di 630 euro, che moltiplicato per il numero delle sezioni dà un costo di 38.790,360 euro. L’autorizzazione di spesa è stata conseguentemente arrotondata a 39 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION