Come noto, i commi da 407 a 414 della legge di bilancio 2022 prevedono l’assegnazione di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 14 gennaio 2022 di assegnazione ai comuni dei contributi citati.
L’articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina, invece, l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. In particolare, il comma 1 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 14 maggio 2019.
Con la Circolare DAIT n.13 del 6 febbraio 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale comunicava che in riferimento ai contributi erogati agli Enti locali, ai sensi dell’art. 1 comma 407 L. 234-2021 (annualità 2022) e art. 30 comma 14 D.L. 34/2019 (annualità 2021-2022), al fine di consentire le verifiche sull’utilizzo dei finanziamenti, era stata predisposta sul portale TBEL della Direzione centrale apposita procedura di rendicontazione con la compilazione dei dati utili a verificare l’intervento effettuato e finanziato dal Ministero dell’Interno.
Con comunicato del 26 aprile 2023, la Direzione centrale della Finanza Locale precisa che gli enti tenuti alla rendicontazione sono soltanto quelli che alla data del 19 gennaio 2023 avevano trasmesso il certificato finale dei lavori sul richiamato portale TBEL e che a tal fine avevano ricevuto, a mezzo posta certificata, una comunicazione dal Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale con cui si dava avviso dell’apertura della procedura telematica. Tutti gli altri enti che hanno trasmesso il certificato finale dei lavori sul portale TBEL dopo il 19 gennaio 2023, sono momentaneamente esclusi dalla rendicontazione e non possono accedere alla procedura. Le certificazioni su supporto cartaceo che questi ultimi hanno trasmesso al Ministero dell’interno si intendono non acquisite e non hanno alcun valore in quanto l’unica modalità di trasmissione del rendiconto è quella telematica. Sarà cura della Direzione Centrale per la Finanza Locale comunicare a detti enti l’avvio di una nuova procedura di rendicontazione.
Inoltre, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti, il termine ultimo entro il quale deve essere completata la procedura di rendicontazione è stato prorogato al 31 maggio 2023.
La redazione PERK SOLUTION