Regolazione finale dei fondi Covid: i chiarimenti di Arconet

La Commissione Arconet, nel rispondere ad un quesito posto da un Ente in materia di regolazione finale dei fondi Covid, ha confermato che con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, che sarà approvato entro il 31 dicembre del 2024 nel rispetto dei termini previsti, il comune dovrà approvarlo applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “importo da acquisire al Bilancio dello Stato- Totale delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

Poiché trattasi di utilizzo anticipato, rispetto all’approvazione del rendiconto delle quote vincolate, occorrerà procedere nel rispetto della previsione dell’articolo 187, comma 3-quater del TUEL, ai sensi del quale: “se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”.

Nel caso in cui utilizzi anticipatamente solo le entrate vincolate, dovrà approvare in Giunta, entro il 31 gennaio 2025, la verifica analitica delle risorse vincolate, utilizzato per comodità, l’allegato a/2, e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3. Nel rispetto inoltre della previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre 2024, dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, dovrà essere completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

RGS: Indicazioni contabili per gli Enti Locali sulla regolazione delle risorse COVID-19

La Ragioneria Generale dello Stato, con apposito comunicato, fornisce i necessari chiarimenti, anche attraverso esempi, sulle disposizioni contabili inerenti alla regolazione delle risorse COVID-19 da applicare a partire dal Bilancio di Previsione 2024 – 2026 e relativa gestione, fino a quello del triennio 2027 – 2029, per ogni casistica e per ciascun comparto.

La regolazione delle risorse covid deve avvenire nel rispetto del principio dell’integrità, secondo cui le entrate e le spese devono essere iscritte al lordo, senza compensazioni di partite.

Gli enti con eccedenza complessiva di risorse, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024, sono gli enti che rientrano nelle seguenti casistiche:

  • Caso A: enti che presentano un importo maggiore o pari a zero del “Surplus Finale” e/o un importo maggiore o pari a zero dei “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024;
  • Caso B: enti che presentano un importo positivo del “Deficit Finale” minore dell’importo dei “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024.

Per gli enti con eccedenza complessiva di risorse il richiamato decreto prevede che le stesse siano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’Interno a valere:

  • per i comuni sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • per le province e le città metropolitane sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La restituzione delle somme dovrà avvenire applicando annualmente solo alla prima annualità del bilancio le quote confluite nell’avanzo vincolato, per un importo pari al quarto della quota vincolata nel risultato di amministrazione, che si ridurrà quindi annualmente, con evidenza nel prospetto allegato A2 del rendiconto.

Gli enti con deficit complessivo di risorse, di cui al comma 6 dell’articolo 2 del richiamato Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024, sono gli enti che rientrano nelle seguenti casistiche:

  • Caso C: enti che presentano un importo positivo del “Deficit Finale” maggiore dell’importo dei “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024;
  • Caso D: enti che presentano un importo positivo del “Deficit Finale” e un importo pari a zero dei “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024.

Le risorse, al netto dei ristori da restituire (Caso C), sono erogate dal Ministero dell’Interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Quota annuale 2024-2027”) a valere delle risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

 

La redazione PERK SOLUTION