Illegittimo il regolamento comunale che consente l’installazione degli impianti di telefonia cellulare soltanto su immobili comunali

È illegittimo il regolamento comunale che consente l’installazione degli impianti per la telefonia cellulare esclusivamente su immobili di proprietà del Comune. È quanto stabilito dal TAR Veneto, sezione III, sentenza 23 agosto 2021, n. 1021, accogliendo il ricorso presentato da un operatore di telecomunicazioni contro la decisione di un Comune che ha negato il rilascio dell’autorizzazione alla installazione di una nuova Stazione Radio Base, su un terreno privato, censito al N.C.T. del Comune medesimo.
In base all’art. 86 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricomprese le stazioni radio base (SRB), sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; tale assimilazione e la considerazione che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestano “carattere di pubblica utilità”, postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 6 aprile 2019, n. 312; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 6 giugno 2016, n. 1331; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 marzo 2015, n. 764; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 1° aprile 2014, n. 951).
Il Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2308) ha rilevato che “secondo la Corte costituzionale, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica (Corte cost., n. 336 del 27 luglio 2005)” e che “Anche la giurisprudenza successiva ha concordemente sottolineato la necessità di una capillare distribuzione sul territorio delle reti di telecomunicazione (C.d.S., Sez. III, n. 2455 del 13 maggio 2014) e la loro compatibilità, in linea di principio, con qualsiasi destinazione urbanistica (C.d.S., Sez. III, sentenza n. 119 del 15 gennaio 2014)”.
Secondo i giudici, l’Amministrazione comunale non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che costituiscano, nella sostanza, una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare SRB in intere zone territoriali omogenee, ovvero introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il termine d’impugnazione del regolamento comunale decorre dalla pubblicazione della relativa delibera

Il termine d’impugnazione del regolamento comunale decorre dalla data di pubblicazione della relativa delibera all’Albo pretorio, a norma dell’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). È quanto ribadito dal TAR Lombardia, Sez. III, sentenza 16 ottobre 2020, n. 1947. Circa il regime di pubblicazione dei regolamenti degli Enti Locali (e conseguente disciplina del decorso dei termini di impugnazione), recente giurisprudenza ha chiarito che nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti locali e della disciplina del relativo potere regolamentare di cui al d.lgs. 267/2000, se lo Statuto dell’Ente locale non prevede diversamente, vanno tenuti distinti il regime di pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento che è regolata dagli artt. 124 e 134 ed il regime di entrata in vigore del regolamento, che è disciplinato dall’art. 10 delle preleggi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 11 marzo 2020, n. 3179). Nella stessa pronuncia si precisa che i termini di impugnazione della delibera che approva il Regolamento decorrono dalla pubblicazione all’Albo (T.A.R. Potenza, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 452; T.A.R. Lecce, Sez. I, 29 aprile 2014, n. 1128).
Nel caso di specie, lo Statuto del Comune intimato prevede una esplicita disciplina della pubblicazione e della esecutività del regolamento, essendo previsto che “I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono ripubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore contestualmente al primo giorno di  pubblicazione”. Lo Statuto, quindi, differenzia la fase di esecutività della delibera di approvazione del Regolamento, che dipende dal compimento della pubblicità ex art. 124 t.u.e.l. da quella della entrata in vigore del Regolamento stesso (che viene fatta coincidere con il primo giorno della seconda pubblicazione).
Il TAR Lombardia condivide la tesi difensiva del Comune, secondo la quale la seconda pubblicazione non è integrativa dell’efficacia della delibera di approvazione del regolamento stesso, ma è rivolta ad una mera pubblicità notizia (sostitutiva del regime della vacatio legis di cui all’art. 10 delle Preleggi), come tale non comportante il differimento dei termini di impugnazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION