Via libera del Cdm al nuovo regolamento sui concorsi pubblici

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

“Con il provvedimento approvato – afferma il Ministro Zangrillo – tracciamo la strada per un nuovo modo di selezionare il personale pubblico, imprimendo una decisiva accelerazione ai tempi di conclusione delle procedure e puntando su digitalizzazione e trasparenza. Un intervento che ci permette di affrontare le oltre 170 mila assunzioni previste per il 2023 con maggiore forza, fiducia e consapevolezza di aver messo a sistema un meccanismo innovativo e all’avanguardia. La certezza dei tempi è un importante stimolo per i candidati, una garanzia per le amministrazioni”.

Viene fissato il limite massimo di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale. La pubblicazione dei bandi avviene attraverso il Portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell’ente che bandisce il concorso. Particolare attenzione è riservata alla rappresentatività di genere, con l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione. Previste tutele nei confronti delle donne in gravidanza o allattamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Consiglio dei ministri al regolamento sui concorsi e le assunzioni nelle PA

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 ottobre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa del Governo, il testo stabilisce che l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione, che si svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

Si stabiliscono i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e, rispetto alla normativa precedente, si introduce la previsione che ai concorsi possano partecipare i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e i cittadini di Paesi terzi che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, del godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.

Inoltre, al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, si prevede che il bando contenga, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, a parità di titoli e di merito si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del PIAO

Pubblicato in G.U. n. 209 del 07-09-2022 il decreto del 30 giugno 2022, n. 132 che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano integrato di attività e organizzazione è il documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Obiettivo del PIAO è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

 

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Piattaforma per la notificazione degli atti della PA, in vigore dal 21 giugno il nuovo regolamento

È stato pubblicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2022 il decreto 8 febbraio 2022 del ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale recante “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”. La piattaforma notifiche è affidata alla società PagoPA, ed è parte delle infrastrutture pensate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici con l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi. Il regolamento mette in primo piano anche la garanzia della protezione dei dati personali in tutti i passaggi. Grazie a questa piattaforma, le notifiche non solo saranno disponibili in forma telematica sul portale, ma saranno trasmesse anche tramite PEC (che resta il canale di interazione privilegiato) e, qualora il cittadino non avesse disponibilità di accesso digitale, la notifica avverrà attraverso la classica raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il funzionamento

Accedere alla piattaforma sarà molto semplice sia per le amministrazioni sia per i cittadini. Le amministrazioni, attraverso un proprio funzionario, accederanno mediante Spid o Cie. Potranno caricare sulla piattaforma il documento da notificare, inserire il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale (Pec). Dal punto di vista del cittadino le modalità di accesso sono le medesime, ovvero tramite Spid o Cie – per aziende e persone giuridiche verranno utilizzati Spid o Cie dei rispettivi legali rappresentanti. Al mittente verrà fornita data e ora dell’accesso e presa visione dell’atto da parte del destinatario. PagoPA, gestore della Piattaforma, invierà al destinatario un avviso via Pec per allertarlo dell’esistenza dell’atto, fornendo le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento. La notificazione verrà effettuata in prima battuta presso il domicilio digitale eletto dal destinatario; in seconda battuta, presso il suo domicilio digitale speciale, qualora eletto; in ultima istanza, presso il “domicilio digitale generale” (ossia l’indirizzo inserito in uno degli elenchi delle Pec di professionisti, Pa o cittadini previsti dal Cad). Nel caso in cui tutti i domicili digitali risultino saturi o non validi, il gestore effettuerà un secondo tentativo. Dopo due tentativi falliti, il gestore renderà disponibile al mittente, in apposita area riservata, l’avviso di mancato recapito del messaggio e darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto con raccomandata e avviso di cortesia. Se il destinatario avrà invece comunicato un recapito diverso (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), il gestore invierà un avviso di cortesia e lo renderà disponibile tramite il punto di accesso telematico.

Notifiche anche a chi non ha la Pec

Per i destinatari sprovvisti di recapiti digitali con certificato idoneo, il gestore invierà una raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di indirizzo inesistente saranno svolti accertamenti per individuare un recapito alternativo. In ultima battuta, l’addetto al recapito postale depositerà l’avviso di avvenuta ricezione sulla Piattaforma e lo renderà così disponibile al destinatario. Una volta entrati nella piattaforma essi potranno eleggere uno o più “domicili digitali”, consultare i documenti messi a disposizione dalle varie amministrazioni (potendo verificare in particolare mittente, data e ora di messa a disposizione, avvisi di mancato recapito, codice IUN) ed eventualmente scaricarne una copia o inviarla a chi preferisce. Sarà possibile inoltre delegare l’accesso alla piattaforma a specifici soggetti individuati dal titolare, anche solo per alcuni tipi di documenti (con l’esclusione degli atti giudiziari).

Obblighi e responsabilità

I mittenti sono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa. Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, L’esenzione dal canone unico è disciplinata dal regolamento del Comune

“Si ritiene che sia corretto che il regolamento dell’ente, nel disciplinare il canone, stabilisca anche che per avere diritto alla esenzione per l’attività in questione occorra presentare una specifica richiesta alla quale allegare copia del volantino per il quale si chiede l’esenzione. Ciò ai sensi dell’articolo 1, comma 821 della legge 160/2019 il quale stabilisce, appunto, che il suddetto regolamento vada adottato dal Consiglio comunale o provinciale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. È quanto affermato da Anci, considerando la richiesta di chiarimenti da parte di un Comune in relazione all’esenzione dell’applicazione del canone unico sulla diffusione di messaggi pubblicitari (volantini commerciali). A tal fine richiamano anche il Regolamento elaborato sul Canone Unico da IFEL che, a proposito di riduzioni del canone per certi esercizi commerciali, all’articolo 21 coma 3 recita: “Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione

Non è preclusa la possibilità che la seduta di seconda convocazione del Consiglio comunale possa essere tenuta nello stesso giorno in cui è prevista la prima convocazione, poiché l’art.38, c.2, del d.lgs. n.267/2000 demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare.

È quanto affermato dal Ministero dell’Interno in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un consigliere comunale circa la prassi invalsa presso il suo comune di far seguire la seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione, decorsi 30 minuti dalla constatazione della mancanza del numero legale previsto per le sedute di prima convocazione. Ad avviso del consigliere, tale prassi, oltre a ledere il diritto dei consiglieri di poter presenziare alla seduta di seconda convocazione ove impossibilitati a partecipare alla adunanza di prima convocazione, si porrebbe in contrasto con la normativa regolamentare del consiglio, ai sensi della quale le sedute di seconda convocazione devono essere tenute “nelle successive 24 ore”.

Il Ministero rammenta che l’art.38, comma 2, del Tuel demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale ad apposito regolamento che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il comma 2 del citato art.38 dispone che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.

Ai sensi dell’art.60, comma 2, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dell’ente in parola, “può essere prevista la seconda convocazione, la cui seduta è da tenersi nelle successive 24 ore”. A parere del Ministero, l’espressione “nelle successive 24 ore”, invero, non implica che debba attendersi necessariamente il giorno successivo per poter convocare nuovamente il consiglio. Si soggiunge, infine, che, ai sensi dell’art.3 della citata fonte regolamentare, è previsto che il presidente del consiglio, nell’interpretare il regolamento, possa avvalersi della collaborazione del segretario generale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Cdm, Regolamento per l’individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

La Corte dei conti ribadisce i criteri distintivi delle spese di rappresentanza

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 19/2021/VSG, si è occupata della legittimità delle spese di rappresentanza, riscontrando, nel caso di specie, la non conformità di alcune previsioni contenute nel regolamento dell’ente con le coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile.
La Sezione ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, e, cioè, quelle che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, soddisfano l’obiettiva esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità).
La violazione di tali criteri comporta l’illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.
Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che:
– esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
– non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono.
– non devono porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Inoltre, dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia si ricava che non costituiscono spese di rappresentanza:
– gli atti di mera liberalità;
– le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
– l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
– omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
– ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
– spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Schema di Regolamento per la disciplina del “Canone unico”

L’IFEL ha pubblicato uno schema di regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale (il cd. Canone unico, disposto dai commi 816-847 della legge n.160/2019) che, in assenza di modifiche normative entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
Lo schema è preceduto da una nota Anci-IFEL sulle difficili condizioni di applicazione della nuova disciplina, di cui Anci – come è noto – ha da tempo chiesto un rinvio o la facoltatività per il 2021.
Lo schema di regolamento si propone di agevolare il lavoro degli amministratori e degli operatori impegnati su atti da deliberare in tempi ristretti, fornendo soluzioni operative coerenti con la norma primaria e consapevoli degli spazi di autonoma regolamentazione delle entrate che il nostro ordinamento riserva ai Comuni. Le motivazioni delle principali scelte proposte, o le alternative a disposizione degli enti, sono annotate per agevolarne l’inquadramento nella realtà locale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La bozza dello schema di regolamento attuativo dei contratti pubblici

È stata diffusa nei giorni scorsi la nuova bozza dello Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”, elaborata dalla Commissione di supporto giuridico-amministrativo per l’esame dello schema di regolamento unico nominata dal MIT. Si tratta della terza bozza dello schema di Regolamento attuativo del Codice, ai sensi dell’art. 216, co. 27-octies del Codice medesimo. Il testo deve ancora essere trasmesso al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio, oltre che alla Corte dei Conti, alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata Stato-Regioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION