Via libera dal Cdm al decreto che differisce al 31 luglio i termini della Tari

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2021, ha approvato un decreto-legge (Testo bozza DL) che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.
Inoltre sono stanziate significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANAC: In GU il nuovo regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio

È stato pubblicato in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021 il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, approvato dall’ANAC nell’adunanza del del 12.5.2021. Le revisioni apportate al testo del  regolamento sono orientate, principalmente, ad introdurre la regola che le comunicazioni e le notificazioni dell’Autorità, concernenti il procedimento sanzionatorio, sono effettuate direttamente dall’Autorità ordinariamente presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario della sanzione. Inoltre, il novellato regolamento stabilisce, nei casi di mancanza di PEC, in deroga alla modalità ordinaria, che le comunicazioni e le notificazioni possano essere effettuate all’indirizzo di residenza dell’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
È stato, altresì, pubblicato in G.U. il  Provvedimento del 12 maggio 2021 dell’ANAC, recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento”.
L’Autorità avvia il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al regolamento d’ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute. Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale. Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta, l’Autorita’ da’ comunicazione del mancato avvio del procedimento. Il responsabile, nel caso in cui disponga l’avvio del procedimento, comunque entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei provvedimenti , ne da’ comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all’Autorita’ che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso.
Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l’Autorita’ provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicita’ idonee di volta in volta stabilite dalla medesima, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorita’.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio per i soli Comuni con FAL

L’ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2021 – prevista dall’art. 52, comma 2 del DL 73/2021, per i soli Comuni  che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e che siano potenzialmente esposti alle conseguenze della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 – porta con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000). Per tutti gli altri enti si applica la regola “speciale”, prevista dall’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021. Lo precisa IFEL in una nota a seguito di numerose richieste di chiarimenti inviate dai Comuni. A tal riguardo, l’ANCI sta richiedendo l’ulteriore e generalizzata proroga al 31 luglio p.v. del termine speciale di cui al citato art. 30 del dl 41/2021. Il relativo emendamento al DL 73/2021 interverrebbe successivamente alla fine di giugno e non è attualmente possibile confidare nell’approvazione della norma.
In merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 6 del DL 73 per il finanziamento delle agevolazioni TARI 2021, utenze non domestiche, ovvero per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, IFEL ritiene ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso.
Infine, IFEL segnala l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso DL 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

DL Sostegni, tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno

Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, rispetto alla precedente versione bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, anticipa al 30 giugno (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per l’approvazione da parte dei comuni delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 2021 (art. 30, comma 5). Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe e regolamenti TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 30 aprile). Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020, con relativo obbligo di comunicazione, entro il 31 maggio di ogni anno, al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION