Esenti da ritenuta i contributi Covid erogati dal Comune a sostegno delle attività economiche

Non sono da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi i contributi erogati dal Comune, in via eccezionale e strettamente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostegno delle attività economiche del territorio, a  copertura delle spese connesse all’erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie, a condizione che siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e che siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 58 del 31.01.2022.

L’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973 individua solo i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati – delimitando il proprio ambito di applicazione al rispetto di due condizioni, soggettiva e oggettiva: ovvero che: a) il destinatario del contributo sia un’impresa; b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile allo specifico caso dei contributi erogati in seguito all’emergenza COVID-19, l’Agenzia ricorda che l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 riconosce ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. Pertanto, condizioni necessarie ai fini della non concorrenza al reddito dei contributi in esame sono che questi ultimi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19 e che siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esentasse i contributi straordinari per l’emergenza da Covid-19

Ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, si applica il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. È quanto chiarito dall’Agenza delle Entrate con la risposta n. 411 del 16 giugno 2021. In relazione al regime fiscale applicabile a tale emolumento, l’Agenzia osserva che l’articolo 10-bis del “decreto Ristori”, ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di specie, l’Ente istante, Teatro Stabile, ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale del contributo straordinario ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT), al quale è stata applicata la ritenuta del 4 per cento. Nella fattispecie in esame per l’Agenzia non osta all’applicazione del regime esentativo la circostanza che il contributo erogato sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento che l’articolo 10-bis fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rilevando, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION