Corte dei conti, referto sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

La Corte dei conti, Sezioni riunite, con deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 ha approvato il referto sui piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle partecipazioni delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali, tra cui gli ordini e le federazioni professionali, attribuiti alla competenza della magistratura contabile. Dagli accertamenti istruttori condotto emergono alcuni profili di non conformità al dettato legislativo. In particolare,

  1. ritardata formalizzazione, da parte di alcuni ministeri, dei provvedimenti di revisione o dell’invio della prescritta comunicazione negativa;
  2. incompleta esplicitazione, in alcuni provvedimenti approvati da ministeri, enti pubblici nazionali ed ordini professionali, o nelle allegate schede tecniche di dettaglio, della ricorrenza di tutti i parametri elencati nell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  3. omessa ricognizione, nei provvedimenti adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle partecipazioni indirette detenute tramite queste ultime;
  4. adozione dei piani di revisione straordinaria e periodica, da parte di alcuni ministeri, con provvedimento adottato da organo differente rispetto a quello di vertice politico-amministrativo;
  5. ritardata conclusione, in alcuni casi, di programmate alienazioni di partecipazioni societarie; omessa esplicitazione, nei piani di revisione, delle motivazioni per le quali il costo del personale e, in generale, i costi di  funzionamento non necessitino di interventi di razionalizzazione, come da parametro contenuto nell’art. 20, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 175 del 2016;
  6. mancata adozione, e relativa pubblicazione sui siti internet istituzionali, da parte di alcune amministrazioni ed enti pubblici nazionali, di obiettivi specifici sui costi di funzionamento e del personale delle società a controllo pubblico,
    prescritti dall’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016;
  7. omessa o ritardata adozione, da parte di alcuni enti pubblici nazionali, dei provvedimenti di revisione straordinaria o periodica o dell’invio della prescritta comunicazione negativa;
  8. incompleta esplicitazione, nel provvedimento di autorizzazione alla costituzione di una nuova società, adottato da un ente pubblico nazionale, dei parametri motivazionali prescritti dall’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  9. presenza di procedure di liquidazione di società partecipate avviate da tempo e non ancora concluse, nonché, a volte, decisione di sciogliere la società intervenuta pochi anni dopo la costituzione;
  10. omessa indicazione, in alcuni piani di revisione periodica degli enti pubblici nazionali, dei dati necessari a valutare il costo medio annuo del personale;
  11. omessa o ritardata approvazione, da parte di alcuni ordini professionali nazionali e territoriali, dei provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica o dell’invio della comunicazione negativa prescritta dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  12. mancata rilevazione, nei piani di revisione adottati da alcuni ordini professionali nazionali, delle società detenute indirettamente tramite un ente controllato non avente natura societaria;
  13. assenza o carenza, in alcuni piani di revisione approvati dagli ordini professionali nazionali e territoriali, delle motivazioni a supporto del mantenimento di partecipazione societarie, in presenza di uno o più parametri elencati nell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  14. omessa o incompleta adozione, da parte di alcune società controllate da ordini professionali nazionali, della delibera assembleare motivata, prescritta dall’art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175 del 2016, a fondamento dell’opzione dell’organo di amministrazione collegiale.