Rimborso delle spese elettorali ai Comuni tra esigenze di contenimento della spesa e garanzie partecipative

La determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato.

Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell’ineludibile dialettica procedimentale; dall’altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato. È quanto stabilito dal TAR Piemonte, con sentenza 9 dicembre 2022, n.1098, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento della nota della Prefettura in merito all’assegnazione dei fondi per il finanziamento delle spese relative al Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016.

Il TAR rileva che la determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, co. 8, l. 449/1997 al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato. Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso viola, a sua volta, il principio di autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119, co. 1, cost.), perché, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie con le proprie risorse funzioni amministrative che sono state loro delegate dallo Stato. Nel caso di specie, tali precetti risultano violati, in quanto la Prefettura ha stabilito l’importo massimo del rimborso spettante al Comune a consultazioni elettorali già effettuate e senza consentire a quest’ultimo di interloquire e dimostrare la spettanza di ulteriori rimborsi. Lo stesso provvedimento impugnato mostra la contraddittorietà della fissazione del budget in via successiva alle operazioni referendarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno: gli adempimenti preparatori

In vista delle prossime consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 12 giugno 2022, la direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emanato il 27 aprile scorso una circolare, la n. 38, sui vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

Tra le indicazioni richiamate quella sulla partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, con l’invito ai comuni interessati a dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte nel termine perentorio di martedì 3 maggio 2022 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Sono richiamate, inoltre, le disposizioni relative al voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione. L’elettore interessato – si legge nella circolare – deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spese per le consultazioni elettorali referendarie e amministrative del 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno, con la circolare n. 31 del 13-04-2022 indirizzata alle Prefetture, rende noto che, nelle more di conoscere l’ammontare delle risorse relative alle consultazioni da destinare ai Comuni per il rimborso delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento delle medesime, sia necessario che gli enti assumano i relativi impegni per le attività connesse nel limite delle assegnazioni disposte per le consultazioni referendarie dell’anno 2020, tenendo comunque conto della situazione di contemporaneità di più quesiti referendari nonché della situazione attuale di riparto delle spese rispetto alle predette consultazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Individuate le date per lo svolgimento del referendum popolare confermativo e delle elezioni suppletive

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica.
La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio.

 

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Monitoraggio della spesa elettorale a seguito di revoca consultazione referendaria

Con circolare FL 8/2020, la Direzione Finanza Locale del Ministero dell’Interno fornisce ulteriori istruzioni operative in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dai comuni a seguito del rinvio del referendum popolare del 29 marzo 2020, disposto dal Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2020. La circolare precisa che:

  • per spese sostenute si intendono quelle impegnate ancorché non ancora pagate;
  • le scadenze per l’invio del prospetto delle spese, stabilito con Circolare F.L. n. 7/20 del 6 marzo 2020, entro il 20 marzo p.v. dai comuni alle Prefetture e da queste ultime al Ministero dell’Interno entro il successivo 31 marzo, si intendono, a causa delle obiettive difficoltà operative dovute dalla contingente situazione, spostate rispettivamente al 10 e al 22 aprile 2020;
  • l’effettivo pagamento delle spese in argomento sarà eseguito successivamente previo esame con esito positivo del rendiconto che i comuni sono tenuti a presentare alle Prefetture entro il 6 luglio 2020 (4 mesi a decorrere dal 6 marzo 2020 – data di pubblicazione in G.U. n. 57 del 6 marzo 2020, serie generale, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020 di revoca della consultazione referendaria del 29 marzo 2020).

 

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Revoca referendum popolare, rimborso delle spese sostenute dagli enti

Con Circolare F.L. 7/2020, il Ministero dell’Interno, in conseguenza della revoca del D.P.R. 28 gennaio 2020, di indizione, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, del referendum popolare confermativo concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione  del  numero  dei parlamentari”, fornisce istruzioni operative in ordine alla contabilizzazione e rimborsabilità delle spese sostenute dagli enti relative all’organizzazione della consultazione referendaria.

I comuni dovranno contabilizzare, alla data del 5 marzo, tutte le spese sostenute e rimborsabili dallo Stato, così come previsto nella circolare F.L. n. 2/2020 e in particolare:

  1. le spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario, sostenuta a decorrere dal 3 febbraio al 5 marzo 2020;
  2. le spese per assunzione di personale a tempo determinato riferito al periodo 3 febbraio – 5 marzo; l’ente dovrà comunque procedere alla risoluzione di eventuali contratti stipulati per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in base alle norme generali in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463 cod. civ.);
  3. le spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo per i successivi adempimenti organizzativi connessi all’emanazione del nuovo decreto di indizione della consultazione referendaria;
  4. le spese per l’eventuale acquisto di cabine elettorali e di materiale di consumo vario per le sezioni elettorali, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
  5. le spese per la propaganda elettorale, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
  6. le spese postali già anticipate dai Comuni;
  7. le ulteriori spese, purché legittimamente assunte e indispensabili per l’organizzazione tecnica delle consultazioni.

Per quanto concerne i termini di trasmissione delle spese e per la presentazione dei rendiconti, i comuni dovranno redigere e trasmettere alle prefetture competenti un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’elencazione di cui sopra, entro il 20 marzo 2020. Le Prefetture provvederanno a rimettere a alla Direzione centrale della Finanza Locale, entro il 31 marzo 2020, i prospetti riepilogativi dei comuni. I comuni dovranno, inoltre, predisporre, con la massima sollecitudine e in ogni caso non oltre il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di revoca della consultazione referendaria in oggetto, il rendiconto delle spese sostenute, fino al 5 marzo 2020, con le stesse modalità previste nella circolare F.L. n.2 del 6 febbraio 2020.