Agenzia delle Entrate, recupero maggiore IVA versata mediante il meccanismo dello split payment

In tema di recupero della maggiore IVA split versata da parte degli enti locali, l’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 424/2021, ha evidenziato che l’Ente committente, destinatario di una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto IVA, in relazione alla quale opera, appunto, la scissione dei pagamenti, non assumendo la qualifica di debitore d’imposta, non ha facoltà di variare autonomamente l’imposta addebitatagli in rivalsa, restando tale facoltà rimessa al cedente e/o prestatore nel presupposto che sarebbe quest’ultimo a rispondere dell’errore laddove fosse in seguito accertata una errata applicazione delle aliquote. Nel caso di specie, l’Ente istante nel rappresenta che per le fatture ricevute negli anni 2018-2019, per l’esecuzione di alcuni lavori, poteva applicarsi l’IVA al 10% anziché al 22%, ha chiesto come recuperare la maggiore imposta versata con riferimento alle fatture ricevute per le quali non è più possibile fare ricorso all’articolo 26 del DPR 633/1972 per l’emissione di note di variazione. L’Agenzia osserva che spetta al solo cedente/prestatore la facoltà di avvalersi dello strumento della nota di credito per rettificare l’IVA erroneamente addebitata. Tale assioma, peraltro, non è inciso dalla circostanza che, nel caso di specie, l’operazione è regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), disciplinato dall’articolo 17-ter del decreto IVA. Con riferimento alle fatture per le quali il fornitore non ha più facoltà di emettere le note di variazione, essendo ormai decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione il medesimo, laddove intenda recuperare la maggiore imposta addebitata per rivalsa, può attivare la procedura di rimborso di cui all’articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA. Tuttavia, essendo stata la maggiore imposta versata mediante il meccanismo dello split payment, l’Agenzia è dell’avviso che il fornitore debba indicare nell’istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l’Ente committente. In alternativa, laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente dall’Ente committente, l’istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Recovery Fund, Il documento presentato dall’Anci in audizione al Senato

Nel 2019, un quarto delle opere pubbliche è stato realizzato dai Comuni: i Comuni sono i principali e più efficienti investitori pubblici con indici di spesa e risultato di gran lunga superiori agli altri livelli di governo. Gli investimenti comunali sono inoltre garanzia di ampia diffusione delle opere nelle diverse economie territoriali e concorrono alla soluzione di problematiche di immediato rilievo nazionale, connesse alle infrastrutture delle grandi aree urbane, sedi attrattive di innovazione, competenze e ricerca e -al tempo stesso – luoghi di emersione di nuova disuguaglianza e marginalità sociale. È quanto emerge dal documento dell’Anci, consegnato in commissione bilancio al Senato nel corso delle audizioni sul Recovery Fund.
L’Anci indica dieci azioni di sistema per il rilancio del Paese: l’edilizia verde, la mobilità sostenibile pubblica, l’economia circolare e il riuso delle acque, le città digitali, la scuola al centro della città, una casa per tutti, le periferie creative: rigenerazione urbana, ‘cultura è turismo’, un Patto per lo sviluppo e la scuola nazionale di pubblica amministrazione (fonte ANCI).

La cancellazione dei debiti sotto i 1000 euro consente il recupero dell’IVA per la società di rifiuti

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 107/2020, all’istanza di una società che gestisce i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani e che per gli anni 2006, 2007 e 2008 si è occupata anche dell’applicazione e della riscossione della TIA (assolvendo all’obbligo di pagamento dell’imposta, ad aliquota agevolata del 10 per cento), ammette la possibilità – a seguito della cancellazione ex lege dei debiti fino a 1000 euro sorti nel periodo 2000-2010 – di procedere al recupero dell’imposta, portandola in detrazione con un’unica nota di variazione nella dichiarazione annuale.
L’art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 136/2018, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille Euro (alla data di entrata in vigore del decreto) comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, siano automaticamente annullati. Si tratta di una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili. Dal suddetto annullamento automatico emerge per la società istante un credito corrispondente all’IVA sulla TIA anticipata all’Erario all’atto dell’emissione della fattura e non più recuperata. Sul punto, l’Agenzia ricorda la possibilità di esercitare, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la rettifica dell’imposta (Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, recepita dall’art. 26 del decreto IVA). Infatti, l’art. 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 del decreto IVA, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
L’Agenzia, accogliendo la tesi dell’istante, riconosce il diritto di rettificare l’imposta versata all’erario e il diritto alla detrazione dell’IVA a seguito della nota di variazione, operazione che dovrà avvenire, nel caso in esame, con la dichiarazione relativa al 2019 (anno in cui il concessionario ha comunicato l’annullamento dei crediti), da presentare entro il 30 aprile, termine prorogato al 30 giugno 2020 per effetto dell’articolo 62, commi 1 e 6, DL n. 18/2020, che ha sospeso gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Nel caso in cui la dichiarazione IVA sia stata già presentata, resta ferma la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione Iva 2020 entro i termini di legge (articolo 8, comma 6-bis, DPR n. 322/1998).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION