In tema di recupero della maggiore IVA split versata da parte degli enti locali, l’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 424/2021, ha evidenziato che l’Ente committente, destinatario di una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto IVA, in relazione alla quale opera, appunto, la scissione dei pagamenti, non assumendo la qualifica di debitore d’imposta, non ha facoltà di variare autonomamente l’imposta addebitatagli in rivalsa, restando tale facoltà rimessa al cedente e/o prestatore nel presupposto che sarebbe quest’ultimo a rispondere dell’errore laddove fosse in seguito accertata una errata applicazione delle aliquote. Nel caso di specie, l’Ente istante nel rappresenta che per le fatture ricevute negli anni 2018-2019, per l’esecuzione di alcuni lavori, poteva applicarsi l’IVA al 10% anziché al 22%, ha chiesto come recuperare la maggiore imposta versata con riferimento alle fatture ricevute per le quali non è più possibile fare ricorso all’articolo 26 del DPR 633/1972 per l’emissione di note di variazione. L’Agenzia osserva che spetta al solo cedente/prestatore la facoltà di avvalersi dello strumento della nota di credito per rettificare l’IVA erroneamente addebitata. Tale assioma, peraltro, non è inciso dalla circostanza che, nel caso di specie, l’operazione è regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), disciplinato dall’articolo 17-ter del decreto IVA. Con riferimento alle fatture per le quali il fornitore non ha più facoltà di emettere le note di variazione, essendo ormai decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione il medesimo, laddove intenda recuperare la maggiore imposta addebitata per rivalsa, può attivare la procedura di rimborso di cui all’articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA. Tuttavia, essendo stata la maggiore imposta versata mediante il meccanismo dello split payment, l’Agenzia è dell’avviso che il fornitore debba indicare nell’istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l’Ente committente. In alternativa, laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente dall’Ente committente, l’istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante.