Recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario: necessaria delibera consiliare corredata dal parere dell’organo di revisione

Qualora l’ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell’organo di revisione – che certifichi l’ammortamento anticipato del disavanzo e le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto del nesso causale fra i due profili. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 24/2024/PRSE, nell’esaminare per il tramite delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune.

Nel caso di specie, la Sezione ha constatato il ripiano integrale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, riportando un valore positivo del risultato di amministrazione disponibile (lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. Il suddetto miglioramento è dipeso dal risultato della gestione di competenza, rappresentato dalla differenza tra accertamenti e impegni. La Sezione reputa necessario che il Comune concluda, sostanzialmente e anche formalmente, il percorso del suo recupero.

Invero, il disavanzo applicato al bilancio e non effettivamente recuperato, o recuperato solo parzialmente, deve trovare applicazione al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione; laddove, invece, l’ente sia stato particolarmente rapido nel recupero, e perciò virtuoso, senza attendere il decorso del termine trentennale, si pone la questione riguardante le modalità con cui è possibile ritenere, sotto l’aspetto concreto e formale, chiuso il rientro dal c.d. extra deficit, anche al fine di evitare lo stanziamento delle quote di recupero nelle annualità successive, liberando così spazi finanziari. Ciò anche a garanzia dei fondamentali principi di trasparenza e veridicità dei documenti contabili sia in sede previsionale che consuntiva.

Nel caso di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario è pur sempre necessario, in particolare sotto il profilo contabile, verificare il nesso che ricorre fra le attività, non oggetto di preventiva e specifica individuazione, poste in essere dall’ente e l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, approvando formalmente le relative risultanze: tali operazioni, difatti, si rendono necessarie e rappresentano il presupposto per non dover procedere all’iscrizione, in uscita, della quota annuale di recupero.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per il recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario prima dei termini serve atto formale

Qualora l’Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, una delibera consiliare – corredata dal parere dell’Organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con la deliberazione n. 109/2020/PRSE, a seguito dell’esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018 di un Comune. Dall’esame della documentazione contabile dell’Ente (coinvolto nella sperimentazione dell’armonizzazione nel 2014) è emerso che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, abbia riconosciuto un maggior disavanzo pari ad euro – 3.517.454,62, da ripianare in n. 30 rate, ciascuna da euro 117.248,48 48. In sede di bilancio 2017, la quota di disavanzo iscritta nella parte spesa è risultata pari ad euro 90.321,65 in quanto il rendiconto 2016 si è chiuso con un disavanzo pari al medesimo ammontare iscritto nel 2017, dimostrando un recupero del disavanzo trentennale che è avvenuto in maniera tempestiva. Nel bilancio di previsione 2018, non essendoci un disavanzo da ripianare (il risultato di amministrazione 2017 si è chiuso con un avanzo disponibile, lett. E) positivo), non è stato iscritto alcun disavanzo. Nel merito, i giudici contabili hanno evidenziato che i risultati conseguiti nel corso del 2016 e del 2017 non possono, ex se, esimere l’Ente né dal documentare, sotto il profilo contabile, l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario, né dall’approvare formalmente il recupero anticipato del disavanzo in parola. Tali operazioni, difatti, si rendono necessarie prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di euro 117.248,48 per le annualità successive al 2017. Ancorché l’Ente abbia la possibilità di rivedere – nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, nonché degli altri vincoli di finanza pubblica- il piano di recupero del disavanzo, occorre l’adozione di uno o più atti da cui emergano le entrate che vanno a coprire il disavanzo, riducendone o, come nel caso di specie, azzerandone l’importo. Diversamente, ove l’Ente, nella sua piena discrezionalità, intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale, per gli esercizi finanziari in cui la stessa non è stata applicata al bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION