Corte dei conti, niente compenso ai membri interni delle Commissioni di concorso degli enti locali

Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 34/2022, ad un quesito riguardante l’interpretazione dell’art. 3, comma 13, legge 19 giugno 2019, n. 56, che regola la corresponsione dei compensi per l’attività dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali.
In particolare, il Comune istante chiede se: 1) un ente locale, previo recepimento dei contenuti di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020, possa prevedere la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico, del compenso stabilito con legge 19 4 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 2) il compenso in argomento possa essere impegnato anche a favore di personale non dirigenziale.
La Sezione, nel condividere le conclusioni cui sono giunte recentemente altre Sezioni regionali di controllo, ribadisce che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 56/2019 dall’art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la disciplina in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia.
Tale interpretazione appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La voluntas legis trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel “Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729)” dove si legge che: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Principio dell’anonimato nello svolgimento delle fasi di reclutamento del personale

Le pubbliche amministrazioni devono introdurre, nel proprio PTPCT, un’apposita regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle procedure di reclutamento del personale, con particolare attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato alla correzione degli elaborati, avuto riguardo alle specifiche modalità della prova ed al margine di discrezionalità di cui la Commissione dispone. È quanto ha ribadito l’ANAC con la deliberazione n. 592 dell’8 luglio 2020, con la quale è stata avviata attività istruttoria a seguito di segnalazione relativa ad irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento della prova scritta della selezione pubblica per il reclutamento di 4 agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato. In particolare, i candidati, su richiesta della Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e cognome sui fogli consegnati per lo svolgimento della prova, mettendo a conoscenza della propria identità i membri della Commissione all’atto della correzione. I consiglieri di minoranza dell’Ente segnalavano al Segretario generale (RPCT) la possibile illegittimità della procedura concorsuale, per mancato rispetto della regola dell’anonimato nella correzione delle prove. Il Segretario chiedeva, pertanto, chiarimenti sui fatti segnalati al Presidente della commissione con particolare riguardo alla mancata applicazione della regola dell’anonimato, il quale riscontrava la richiesta rilevando che l’apposizione, da parte dei candidati, del proprio nome e cognome sui fogli delle prove concorsuali non avrebbe inficiato la correzione poiché, trattandosi di domande a risposta multipla, la commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità valutativa.
L’Autorità, pur non ravvisando nella condotta tenuta dal RPCT, i presupposti per la configurazione di una responsabilità dirigenziale o disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge n. 190/2012 (poiché l’area di rischio in cui si sono verificati I fatti denunciati è stata inserita nel PTPCT 2020 e presidiata con apposite misure di prevenzione, sulla cui attuazione il RPCT ha vigilato, riscontrando la segnalazione ricevuta ed attivando le opportune verifiche), ha tuttavia osservato che in conformità alle disposizioni recate dall’art. 1 co. 7, 9 lett. c) e 10 della l. 190/2012, come meglio specificate nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, la questione avrebbe dovuto essere portata all’attenzione dell’organo di indirizzo politico (Sindaco, Giunta) e del Responsabile del Secondo Settore – Servizi finanziari e fiscali -, il quale è preposto alla gestione delle procedure di reclutamento del personale, come risulta dal PTPCT. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la regola dell’anonimato degli elaborati delle prove scritte costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo la par condicio fra i candidati (Cons. St. Ad. Plen., 20.11.2013, n. 26). È fondamentale che i predetti soggetti si attivino, operando in sinergia fra di loro, al fine di predisporre misure di prevenzione della corruzione più stringenti di quelle attualmente in vigore, volte a regolamentare le fasi di svolgimento delle procedure selettive, con particolare attenzione all’assoluta necessità di mantenere l’anonimato degli elaborati concernenti le prove scritte, fino all’avvenuta correzione degli stessi, anche nella prospettiva di evitare che in futuro possano insorgere problematiche analoghe.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION