Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno 2021

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 23 marzo 20201, fornisce indicazioni operative in merito agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per l’anno 2021.

Imposta municipale propria (IMU)
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto – come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

TARI
Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all’anno 2021, in virtù dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
La delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell’art. 13, commi 15 e 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, la pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it della delibera in questione viene comunque effettuata a cura del MEF qualora il comune la trasmetta nell’ottica di assicurare una pubblicità meramente informativa, purché, in tal caso, unitamente al testo dell’atto, venga inserito l’allegato recante il piano economico finanziario (PEF).

Addizionale comunale all’IRPEF
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’addizionale comunale all’IRPEF relativi all’anno 2021, in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, devono essere trasmessi al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2021 ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021. In caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
In fase di trasmissione devono essere inseriti, oltre al testo della delibera, i dati da essa risultanti utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal comune, una delle seguenti modalità:
1. aliquota unica senza esenzione;
2. aliquota unica con esenzione;
3. pluralità di aliquote senza esenzione;
4. pluralità di aliquote con esenzione;
5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
6. pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
7. gestione casi specifici.
Le modalità di cui ai punti n. 5 e n. 6, introdotte a decorrere dall’anno d’imposta 2021, consentono, in particolare, di inserire le aliquote con lo stesso metodo utilizzato nelle modalità n. 2 e n. 4 (vale a dire sulla base di campi di applicazione predefiniti) e le esenzioni, invece, con lo stesso metodo utilizzato nella modalità n. 7 (vale a dire compilando un campo testuale libero).

Imposta di soggiorno
Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non abbiano sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L’inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall’apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l’anno d’imposta di adozione dell’atto medesimo, e solo previa verifica che l’atto non sia stato già trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto nel sito www.finanze.gov.it.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

Rilascio della ricevuta di avvenuta acquisizione del documento
A decorrere dall’anno d’imposta 2021, in tutte le sezioni del servizio “Normativa tributi enti locali” (“Gestione addizionale comunale all’IRPEF”, “Gestione IMU L. 160-19/TARI/IMI/IMIS/IUC” e “Gestione altri tributi comunali”) il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti è attestato da una ricevuta in formato pdf che può essere scaricata dall’utente comunale al termine dell’operazione e resta, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti.
Entro le ventiquattro ore successive all’acquisizione del documento, la medesima ricevuta viene altresì trasmessa al comune mediante PEC, utilizzando l’indirizzo che l’utente comunale ha scelto in fase di inserimento a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi PEC presenti su Indice PA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL,Versamento del saldo IMU 2020 – Obblighi di pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef

L’IFEL, con nota del 2 dicembre scorso, sui termini di inserimento delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’IMU nel portale del Mef, ricorda che la disciplina ordinaria (ora racchiusa nel co. 767, art.1, della legge di bilancio 2020) condiziona l’efficacia degli atti deliberativi alla loro pubblicazione entro il 28 ottobre, a cura del Mef, sul “Portale del federalismo fiscale” e, a questo fine, al fatto che gli atti stessi siano trasferiti al Mef da parte dei Comuni entro il 14 ottobre.
Nel corso del 2020, i termini ordinari di inserimento e di successiva pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef hanno subito tuttavia delle modifiche, a seguito dei ripetuti rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione, la cui ultima proroga è stata fissata al 31 ottobre dal DM Interno del 30 settembre 2020. Al nuovo termine del 31 ottobre sono stati collegati anche i termini di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ad opera dell’art. 138 del dl 34/2020, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”.
Nel frattempo, i termini di invio e pubblicazione delle delibere al Mef erano già stati prorogati dall’articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), al 31 ottobre per l’inserimento delle delibere nel Portale del Mef e al 16 novembre per la loro pubblicazione a cura del Mef.
La coincidenza nel 31 ottobre del termine di approvazione delle nuove aliquote IMU con il termine di inserimento delle stesse nel Portale del Mef (31 ottobre), ha impedito il generalizzato rispetto di tale ultimo adempimento. Molti Comuni hanno inserito le delibere dopo il 31 ottobre, avendo approvato le delibere sulle aliquote a ridosso dell’ultima data disponibile. Si osserva, in proposito, che il sistema ha opportunamente consentito il caricamento delle delibere sul portale del Federalismo fiscale, anche oltre il termine formale di legge. Si è tuttavia determinata un’alea di incertezza circa l’efficacia dei provvedimenti contenenti le nuove aliquote IMU.
A questa incertezza sopperisce ora il decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito in legge n. 159/2020 – G.U. n. 300 del 3/12/2020), che riapre formalmente i termini di inserimento, assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali. In particolare, l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125, inserito nella fase di conversione, prevede i nuovi termini seguenti:
– 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
– 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.
Inoltre, l’articolo 1, comma 4-sexies del dl 125 del 2020, conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. Pertanto, la normativa conferma che il saldo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati e disponibili per la consultazione sul Portale del Mef, prescindendo dall’osservanza del previgente termine.
La norma non indica una data di riferimento precisa in base alla quale valga l’obbligo di considerare i dati pubblicati sul sito Mef. Appare tuttavia ragionevole che ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, valga l’obbligo per i contribuenti e gli intermediari fiscali di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo, ovvero acquisite direttamente dai siti comunali. Viene così assicurato un lasso di tempo adeguato per la conoscenza dei provvedimenti, mentre le deliberazioni comunicate e pubblicate dal Mef entro i termini prorogati dal dl 125 costituiranno il riferimento per l’eventuale conguaglio da regolare entro il 28 febbraio 2021, ovvero per la richiesta di rimborso. Il comma 4-septies, infatti, considera l’ipotesi in cui le delibere vengano pubblicate successivamente – e comunque entro il 31 gennaio 2021 – prevedendo che l’eventuale differenza d’imposta ancora dovuta sarà versata, senza sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021 e che, nel caso di una differenza negativa, il rimborso avverrà su richiesta del contribuente sulla base delle regole ordinarie (co. 724, della legge 147 del 2013).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION