Le Pubbliche amministrazione devono rendere pubblici i loro debiti e le imprese creditrici

Con Atto a firma del Presidente del 18 settembre 2024, l’ANAC, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un’Amministrazione ministeriale, ha chiarito che le Pubbliche amministrazioni, con cadenza annuale, devono pubblicare l’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese loro creditrici.

L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 richiede la pubblicazione, con cadenza annuale, dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Trattasi, quindi, di dati complessivi che confermano la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità.

Per garantire un’interpretazione coerente delle disposizioni del citato articolo 33, l’Autorità ha escluso dall’ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie: i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; nonché i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Pertanto – scrive Anac – nella sottosezione Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti occorre indicare l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito fatte salve le due fattispecie specificamente, escluse nella circolare sopra richiamata nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa e che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni/enti. Dirimente, infatti, per ricomprendere un soggetto tra le imprese creditrici è l’esercizio di una attività d’impresa e l’esistenza di un credito.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corretta pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune

L’Anac, con atto del Presidente del 11 settembre 2024, fornisce chiarimenti in merito alla corretta pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune.

L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 concernenti gli incarichi di consulenza e collaborazione richiede la pubblicazione delle “seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.

Le Amministrazioni hanno la possibilità di pubblicare i relativi dati mediante la banca dati (nel caso in esame, Anagrafe delle Prestazioni PerLaPa). In tal caso, l’adempimento agli obblighi di pubblicazione avviene mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti all’amministrazione titolare della banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i relativi dati. In ogni caso, la citata disposizione mantiene ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.

Quanto alla tempistica di pubblicazione, l’Autorità ricorda che l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che i dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vadano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

 

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Relazione annuale Rpct, differito al 31 gennaio 2024 il termine per la pubblicazione

Per consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quest’anno l’ANAC, con il comunicato del presidente dell’8 novembre 2023, ha prorogato al 31 gennaio 2024 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare.

Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2023 pubblicata sul sito di ANAC. La relazione va poi pubblicata sul sito dell’ente all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”/”Società trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”.

 

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Obblighi di trasparenza per consulenti e collaboratori anche a carico degli organi di revisione

Con la delibera n. 452 del ottobre 2022, l’ANAC nel fornire riscontro ad una richiesta di parere concernente l’applicabilità dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ritiene  applicabile anche agli incarichi di componente dell’Organo di revisione  gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

La norma sopra richiamata obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, “gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione”. In merito a questa disposizione, l’A.N.AC. ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016, rilevando che “Con la modifica apportata dall’art 14 della legge 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Tenuto conto dell’eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, l’Autorità rammenta che ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [..] di componenti del Collegio dei revisori dei conti”. In tal senso la successiva delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti.

Poiché i componenti dell’organo di revisione economico-finanziario (Oref) degli enti locali sono scelti tra soggetti esterni all’ente locale risulta necessario assicurare la massima trasparenza delle informazioni che li riguardano.

 

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PNRR Enti Territoriali, Obiettivi specifici e vincoli nel documento dell’Ufficio Parlamentare di bilancio

L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), un organismo indipendente costituito nel 2014 con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee, ha pubblicato il Flash. n. 1/ 20 gennaio 2022 dal titolo “I bandi PNRR destinati agli Enti territoriali: obiettivi specifici e vincoli territoriali”, che illustra con riferimento ai bandi di assegnazione delle risorse relative agli investimenti del PNRR che prevedono gli Enti territoriali come soggetti attuatori, le modalità di integrazione dei criteri per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi specifici (quelli primari dei singoli interventi) con il vincolo territoriale di assegnazione al Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse territorializzabili al fine di ridurre i divari territoriali (obiettivo trasversale a tutto il PNRR, insieme a equità di genere e creazione di nuove opportunità per i giovani).

L’analisi si concentra su 15 bandi (quelli disponibili al 31 dicembre 2021 sul sito Italiadomani) che complessivamente destinano agli Enti territoriali risorse per circa 12 miliardi. Tra i Ministeri titolari di interventi maggiormente coinvolti in termini di risorse vi sono: il Ministero dell’Istruzione (4,5 miliardi), con i bandi per il potenziamento dell’offerta dei servizi educativi nella fascia 0-6 anni, per la realizzazione di nuove scuole, di mense e palestre; il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (2,8 miliardi), con il bando per le realizzazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare; Il Ministero della Transizione ecologica (1,5 miliardi), con i bandi per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti; il Ministero dell’Università e della ricerca (1,3 miliardi), con il bando per la creazione e il rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Varianti urbanistiche: anche le proposte devono essere rese pubbliche

L’obbligo per i Comuni di rendere pubblici i piani urbanistici e le varianti non vale solo per gli atti definitivi, ma anche per le proposte di modifica degli strumenti urbanistici vigenti. E’ quanto precisa ANAC, intervenuta con Delibera n. 800 del 1 dicembre 2021 in merito ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Comune. Un gruppo di cittadini residenti nel Comune lombardo ha fatto domanda di accesso civico agli atti e ai documenti della proposta di variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di un capannone industriale in un’area residenziale. Trattandosi di semplice “proposta di variante”, il Comune non aveva provveduto alla pubblicazione dei documenti relativi, intenzionato a darne pubblicità solo dopo la delibera di adozione della variante. Cioè a provvedimento concluso.

Di diverso avviso, invece, l’Autorità, che ha precisato come tutti gli atti riguardanti il governo del territorio devono trovare adeguata pubblicità, nell’ottica della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Tale obbligo, però, non vale esclusivamente per gli atti definitivi, ma anche nel caso di “proposte di varianti”. Pertanto, tutta la documentazione riguardante progetti di trasformazione urbanistica, privata o pubblica, volti a modificare lo strumento urbanistico in vigore, va messa a disposizione del pubblico. Innanzitutto con la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

 

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Anci, il quaderno operativo sugli organismi indipendenti di valutazione

ANCI ha pubblicato il 26° Quaderno operativo dell’Anci “Attestazioni degli organismi indipendenti di valutazione o delle strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021”. Il Quaderno fa riferimento alla deliberazione Anac 294 del 13 aprile 2021 e punta a supportare i Comuni nell’attuazione della normativa in materia di trasparenza. Il testo offre un quadro d’analisi degli obblighi di pubblicazione soggetti ad attestazione da parte degli OIV fornendo alcune indicazioni utili in merito al loro contenuto. Il Quaderno infine è corredato, in appendice, da documenti utili all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (riportati a mero titolo esplicativo ed esemplificativo, non sostituendo in alcun modo gli originali).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento termine per la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti

L’Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 11 novembre, ha approvato in prima lettura, con modifiche, il ddl n. 1970 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Durante l’esame in Commissione, in sede referente, sono stati aggiunti i nuovi commi 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies all’art. 1.
Il comma 4-quinquies, nel novellare l’articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, proroga ulteriormente, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, da parte dei comuni, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e l’imposta municipale propria (IMU). E’ altresì  prorogata, al 31 dicembre 2020, la data entro la quale il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote IMU e il testo del relativo regolamento, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Il comma 4-sexies conferma il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento dell’IMU previsto dall’articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), da effettuare sulla base dei citati atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 4-septies precisa che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 724, della legge 147 del 2013 nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’IMU di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Acquisizione dati sui PTPCT relativamente al triennio 2020-2022

L’ANAC, con comunicato del 16 giugno, informa che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la piattaforma di acquisizione dei dati sui PTPCT disponibile al link Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire i dati relativi ai piani triennali 2020-2022. L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento sulla piattaforma PTPCT, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.
Rimane in vigore l’obbligo di pubblicazione dei PTPCT sul proprio sito istituzionale.
Le principali novità introdotte sono:
– Estensione dell’acquisizione dei dati agli Enti di diritto privato ai sensi dell’art. 2 bis, comma 2, lett. c), del D. lgs. n. 33/2013;
– Adeguamento alle indicazioni contenute nel PNA 2019 e relativi allegati

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION