Utilizzo sanzioni CDS per l’acquisto di mezzi per finalità di protezione civile

L’art. 66-quinquies del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – c.d. Decreto Semplificazioni bis – nel novellare l’art. 208, comma 5-bis, del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), aggiunge un’ulteriore possibile destinazione per le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada prevedendo che tali risorse possano essere destinate anche all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente interessato. Si tratta di una novità significativa in materia di utilizzo dei proventi in questione che trova la sua ratio nel supportare l’azione della protezione civile nell’affrontare le emergenze e fornire assistenza alla popolazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni codice della strada, necessaria una chiara definizione dei rapporti tra Comune e Unione

L’esercizio del potere di accertamento delle sanzioni al codice della strada, delegato ad una Unione necessita di una preventiva e chiara definizione dei rapporti finanziari con il singolo Comune, in ragione della differenziata titolarità dell’entrata rispetto alla tipologia di sanzione – e questo anche nell’ipotesi di una completa attribuzione del provento al soggetto unionale – al fine di una corretta composizione delle rispettive risultanze contabili e delle imputazioni dei successivi esiti positivi o negativi del credito. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 144/2021. A tale fine è indispensabile che l’ente e l’Unione siano in ogni tempo, in grado di poter identificare univocamente il titolo di accertamento delle singole e rispettive entrate di competenza. I rapporti finanziari reciproci devono risultare opportunamente ed adeguatamente regolamentati, anche attraverso apposite pattuizioni, perché sia resa evidente la catena di flusso, avente effetti finanziari ed economici sugli assetti contabili dell’ente, a garanzia della ricostruzione della filiera di gestione delle risorse pubbliche ed a presidio dell’integrità della ricchezza collettiva.

 

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Rendicontazione sanzioni CDS, c’è tempo fino al 31 maggio 2021

Scade il 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli enti locali dovranno procedere all’inserimento e all’invio dei dati finanziari relativi alla rendicontazione sull’utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale. Con D.M. 30 dicembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha approvato il modello contenente le informazioni richieste per la comunicazione sull’utilizzo dei proventi, il cui schema dovrà essere obbligatoriamente utilizzato. Con la Circolare DAIT n.21 del 20 aprile 2021 il Ministero dell’Interno ha fornito le istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati nella piattaforma informatica. Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nella circolare n. 14 del 9 luglio 2020 è stato precisato che;
• i proventi da indicare sul modello informatico sono quelli incassati nell’anno di riferimento;
• le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa riferimento al punto 2 della circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle
strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;
• qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del richiamato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni;
• in caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte. Sarà cura dell’ente certificatore comunicare preventivamente a questo Ufficio all’indirizzo PEC:
finanzalocale.prot@pec.interno.it l’elenco dei comuni per i quali la certificazione cumulativa viene resa;
• anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.

 

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Corte dei conti, destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative del codice della strada

In tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, non risulta di per sé decisiva la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere. È invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, o in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Spetterà al Comune, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi previsti dall’art. 208, commi 4, lett. b) e c), e 5-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. È quanto previsto dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 85 del 25.06.2020.

 

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Le istruzioni operative per la trasmissione della relazione sui proventi da CDS

La Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nella seduta del 23 giugno u.s., ha approvato le istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all’art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno n. 608 del 30 dicembre 2019, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”. Le istruzioni riguardano l’inserimento dei dati finanziari nel modello informatico per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio di ciascun anno e sarà accessibile da parte di ogni ente interessato sul sito web della Direzione Centrale delle Finanza Locale, all’indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
Si ricorda che comunicato dell’11 maggio 2020 il Ministero dell’Interno ha ritenuto, a causa dell’emergenza da Covid-19, di prorogare entro il mese di settembre 2020, in via di prima applicazione, l’invio della relazione illustrativa, in virtù della possibilità prevista dall’art. 2, comma 4 del Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019.
In prima applicazione le istruzioni operative si applicano a decorrere dal 2020 con riferimento all’anno finanziario 2019. Per quanto riguarda l’inserimento riferito ad anni finanziari precedenti saranno fornite idonee istruzioni con successiva circolare esplicativa a cura del Ministero dell’Interno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION