Le istruzioni ministeriali per la rendicontazione dei proventi da sanzioni CDS 2023

Con la Circolare D.A.I.T. n. 11 /2024, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni. Anno 2023 (rendicontazione 2024).  La certificazione andrà trasmessa a partire dal 1° marzo 2024 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2024 (termine da considerarsi perentorio) sul sito internet della Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale. In caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art 4 del richiamato Decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2023 la circolare rimanda a quanto già precisato con le precedenti circolari F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 e DAIT n. 21 del 20 aprile 2021. Si ricorda l’obbligo per ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. Per gli enti con proventi pari a zero è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione.

Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila.

Nel caso in cui l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica la medesima sarà tenuta a dichiarare tale circostanza indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: I proventi da sanzioni CDS non possono finanziare il contrasto alle occupazioni abusive

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 2/2024, ha escluso la possibilità di finanziare il contrasto alle occupazioni abusive con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 208, comma 4 e 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Dalla lettura dell’art. 208, con specifico riferimento ai commi 4 e 5 bis, emerge come il bene primario che si intende tutelare con l’utilizzo dei proventi in esame sia rappresentato dal miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale nelle molteplici forme individuate dall’art. 208. In particolare, la lettera c) del comma 4, a cui rinvia il comma 5 bis), individua all’inizio del periodo, in modo espresso, la finalità perseguita mediante l’utilizzo dei proventi: “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale”.

Di contro, il D.M. del 5 agosto 2008 del Ministro degli Interni, richiamato dall’Ente a supporto di una soluzione favorevole al quesito posto, definisce il concetto di sicurezza urbana con riferimento all’art. 54 del TUEL il quale individua le funzioni dei sindaci, quali ufficiali del Governo. Nello specifico, il comma 4 dispone che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”; ed il comma 4-bis evidenzia come i “provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 …….. concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”. Per la Sezione risulta evidente che trattasi di finalità che non hanno alcuna diretta connessione con la sicurezza e la circolazione stradale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione sanzioni codice della strada 2021: Diffida ai Comuni inadempienti

Con la circolare n. prot. 0114506 del 15 giugno 2022 la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto gli elenchi dei comuni che non hanno adempiuto all’obbligo di rendicontazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada o sono incorsi in errori di validazione e/o trasmissione dei rendiconti.

A tal riguardo, le Prefetture invieranno agli enti inadempienti apposita diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima, ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale del 30/12/2019. In caso di mancato adempimento entro l’ulteriore termine di cui sopra, sarà attivata, di concerto con il Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibili. la procedura sanzionatoria di cui all’art. 142 comma 12 quater del Codice della Strada.

La rendicontazione dovrà essere resa dagli enti anche in caso di proventi nulli, utilizzando l’apposita funzione sull’applicativo.

La redazione PERK SOLUTION