Illegittima la proroga tecnica del contratto disposta prima dell’avvio della nuova gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, la proroga tecnica del contratto è legittima soltanto a condizione che: a) rivesta carattere eccezionale, dovendo ricorrere l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more della scelta di un altro contraente; b) non sia disposta prima dell’avvio della nuova gara. È quanto evidenziato dal TAR Lombardia, sezione IV, sentenza del 17 novembre 2022, n. 2552.

L’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 prevede che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. La norma prevede che l’opzione per la proroga sia prevista a monte, nel bando e nei documenti di gara.

In merito l’ANAC (con delibera n. 576 del 28 luglio 2021), ha puntualizzato che “l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto” (nello stesso senso T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 10 febbraio 2022, n. 891). Più in dettaglio, in base all’interpretazione della norma fornita dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 10 febbraio 2022, n. 891), affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: a) la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr. C.d.S., V, 11 maggio 2009, n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10 settembre 2008, n. 86/2011 e n. 427 del 2 maggio 2018); b) la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (parere ANAC AG n. 33/2013).

 

La redazione PERK SOLUTION

Legittima la proroga tecnica sino alla conclusione delle procedure di gara

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6354/2020 del 20 ottobre 2020, ha ribadito la legittimità della clausola contrattuale concernente la proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. La proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Se da un lato non è configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell’obbligo di gara, è altrettanto vero che la facoltà di proroga del contratto di appalto (che pertiene all’esercizio del potere autoritativo), anche in presenza di una clausola della lex specialis, deve essere motivata e soggiace, comunque, a determinate condizioni.
Non assume rilievo in ordine alla legittimità della proroga la circostanza che la stazione appaltante abbia annullato la seconda procedura di gara pur essendo pervenuta un’offerta e che subito dopo abbia assunto la decisione di gestire il servizio “in proprio”, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione sia valutare la congruità dell’offerta presentata (tra l’altro, essendo pervenuta una sola offerta, non era possibile procedere a un confronto tra più offerte al fine di scegliere quella migliore) sia decidere di gestirlo in proprio in una situazione in cui è risultato palese il sostanziale disinteresse per il servizio da svolgere da parte del mercato di riferimento (ovviamente alle condizioni date).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION