Contributo per agevolazioni per la promozione dell’economia locale: Comunicazione di avvenuto pagamento

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che le risorse finanziarie di cui al Fondo previsto dall’articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, rubricato “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, relative all’anno 2022 e ripartite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2023 (Allegato A), sono state erogate con decreto dirigenziale del 19 aprile 2024.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia gli importi sono stati erogati per il tramite della predetta Autonomia speciale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, rende noto che è disponibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concesse per l’anno 2023.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020 e/o 2021, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 aprile 2024.

La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2023.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Il Ministero richiama l’attenzione degli enti in particolare sul comma 5 dell’articolo 30-ter, il quale dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Allegato:
Lettera ai Comuni

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagato il contributo per agevolazioni per la promozione dell’economia locale

La Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che le risorse finanziarie di cui al Fondo previsto dall’articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, rubricato “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, relative all’anno 2020 e 2021 e ripartite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2022, sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 aprile 2023.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano gli importi sono erogati per il tramite delle predette Autonomie speciali.

Le ulteriori dotazioni del citato Fondo, previste per l’anno 2022, secondo gli importi indicati dal ripetuto articolo 30-ter, comma 6, saranno ripartite con successivo analogo provvedimento, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, secondo i criteri definiti al primo comma dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del fondo per la promozione dell’economia locale per gli anni 2020 e 2021

Con decreto del 29 dicembre 2022, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, è stato effettuato il riparto del fondo destinato alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale per gli anni 2020 e 2021, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.

Il fondo destinato alla concessione di agevolazioni per la promozione dell’economia locale è ripartito tra i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti assegnando a ciascun ente l’importo complessivo dei contributi annui, determinati ai sensi del medesimo articolo 30-ter, certificato dagli enti interessati al Ministero dell’interno con la procedura telematica. Le risorse sono destinate per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti esercenti attività nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

Le misure delle assegnazioni attribuite ai comuni beneficiari, per l’ammontare complessivo di 458.088,68 euro per l’anno 2020 e di 409.019,65 euro per l’anno 2021, sono indicate pro quota e per annualità nell’allegato A “Piano di riparto”, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

La redazione PERK SOLUTION