Progressioni verticali e limite alle spese di personale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 148/2024, in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibile esclusione dai tetti di spesa di alcune risorse destinate alle cd. “progressioni in deroga”
introdotte dall’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 2019 – 2021, ha evidenziato la quota dello 0,55% del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali ai sensi dell’art. 13 comma 8 del CCNL 16/11/2022, non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e, pertanto, non è esclusa dal computo del tetto di spesa calcolata secondo quanto prevede l’art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La Sezione chiarisce che non esiste una definizione normativa del monte salari e che, tuttavia, tale espressione viene convenzionalmente utilizzata in tutti i contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al
fondo per i trattamenti accessori. Rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

Le norme che riportano la locuzione “oneri per rinnovi contrattuali” fanno, invece, più concreto e specifico riferimento agli incrementi retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva integrativa e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, certificati, ai fini del controllo sulla compatibilità con i vincoli di bilancio, dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.

La Sezione osserva, altresì, che nessun elemento sostiene una assimilazione della quota del monte salari 2018 agli oneri per i rinnovi contrattuali, dal momento che il monte salari è un valore economico che ricomprende tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento per il personale, mentre gli oneri per i rinnovi contrattuali individuano il maggior -e nuovo- valore correlato alla stipula di un diverso accordo di lavoro.

In definitiva, l’interpretazione letterale e logico-sistematico dell’art. 13 del CCNL 16.11.2022 e dell’art. 1, comma 612, legge n. 234/2021, conduce a ritenere che la quota del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali ai sensi del comma 8, dell’art. 13, non sia assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e quindi non possa essere esclusa dai tetti di spesa secondo la previsione dell’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i..

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Progressioni verticali e verifica budget assunzionale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 272/2022, in risposta a specifico quesito di un Ente in merito alle corrette modalità di determinazione della spesa per progressioni verticali ai fini della verifica della capacità assunzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019, ha evidenziato che qualora l’ente intendesse procedere all’interno della programmazione del fabbisogno di personale all’attivazione di progressioni verticali, ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento.

I magistrati, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ricordano che la progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2011 comporta l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, si risolve in una ipotesi di novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr. Corte di cassazione SS.UU. civ. 20 ottobre 2017; cfr. anche, conforme: SS.UU. civ. 20 dicembre 2016, n. 26270), e perciò impone di ritenere che il budget assunzionale è eroso per l’integrale costo della retribuzione e non per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione. Tale interpretazione risulta coerente con l’orientamento secondo il quale il limite individuato dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34 del 2019: “(…) non consente all’ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio”, tanto che “(…) anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale dell’ente”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran, progressioni verticali e istituti contrattuali maturati e non goduti

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL141, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, in caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018).
Con riferimento alla questione posta in esame, l’Autorità conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza giuslavoristica in materia, recepita negli orientamenti applicativi del comparto Funzioni Locali.
Il passaggio alla Categoria superiore non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro, e di conseguenza al lavoratore interessato dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti.
Diversamente avviene, nel caso di concorso pubblico, a prescindere dal fatto che esso avvenga con o senza riserva di posti per il personale di ruolo. Il lavoratore infatti, una volta superato il concorso, instaura con l’Amministrazione un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti da quello di cui precedentemente era titolare con la stessa. Questa novazione del rapporto comporta, in questo caso, l’estinzione del precedente rapporto di lavoro con il conseguente venir meno anche di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento.
In conformità a tale impostazione, la disciplina contrattuale nazionale con riferimento specifico alle progressioni verticali di cui all’art 22 del D.Lgs 75/2017, come nel previgente quadro regolativo, si è limitata a statuire in merito a due istituti contrattuali:
– il riconoscimento, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale (art. 11, comma 8, del CCNL del 21/05/2018);
– l’eventuale esonero dal periodo di prova (art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Avanzamento verticale anche in caso di un solo dipendente

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, chiamato a pronunciarsi sulla portata applicativa della disposizione di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021, con specifico riguardo alla parte riguardante la disciplina della progressione tra le aree, ha evidenziato che la norma consente all’amministrazione di prevedere il possesso di requisiti superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno. In tal senso, il legislatore valorizza l’excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente. Tra gli altri, sono previsti parametri valutativi come il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno.
Le amministrazioni possono quindi programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura dei fabbisogni professionali sulla base delle proprie specifiche esigenze, declinando in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali nonché gli ulteriori titoli di studio ritenuti maggiormente utili.
Per le procedure comparative di accesso alla categoria “D”, l’Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti dalla contrattazione collettiva purché previamente individuati.
La circostanza che si abbia un unico candidato non esime l’amministrazione dall’esperire la procedura, ferma restando, in ogni caso, la puntuale prete-derminazione dei criteri di valutazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Progressioni verticali, i chiarimenti della Corte dei conti

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 34/2021, fornisce una corretta interpretazione della disciplina delle progressioni verticali recata dall’art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017 (come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020). L’art. 22, comma 15, come noto, riconosce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì ad una procedura selettiva riservata al personale di ruolo. Considerata la natura eccezionale della procedura disciplinata dall’art. 22, comma 15 citato, il legislatore ha predisposto limiti rigorosi per la sua applicazione, in particolare limitandone l’operatività temporale (triennio 2020/2022) e fissando un tetto ai posti disponibili pari al trenta per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria (anteriormente al D.L. 162/2019, analoga disciplina faceva riferimento al triennio 2018/2020 e prevedeva un limite del 20%). Pertanto, per la corretta applicazione della norma:

  • riveste carattere essenziale il piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP), che costituisce lo strumento programmatorio fondamentale per le politiche assunzionali;
  • il limite del 30% da osservare deve intendersi riferito al solo numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria o area, condividendo l’ampia giurisprudenza contabile formatasi sul punto e dalla quale questa Sezione non intende discostarsi (Sez. reg. contr. Campania, n. 103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2020/PAR);
  • tra le assunzioni rilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni verticali, nel limite del 30%, devono essere ricomprese anche le assunzioni per mobilità, in quanto la norma si riferisce alle assunzioni, senza ulteriori specificazioni o esclusioni. Il numero di posti per le procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento “di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. Il nuovo sistema di computo degli spazi per le assunzioni (abbandonando il sistema impostato su tetti al turnover) non ha più bisogno di ricorrere al concetto di “mobilità neutrale”, ed alla necessità di coprire le mobilità in uscita con mobilità in entrata. Il DL. n. 34/2019 consente ora alle amministrazioni di effettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato entro il volume di spesa di personale attivabile in base al rapporto che essa avrà con la media delle entrate correnti dell’ultimo triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, tutti i dipendenti in qualsiasi modo assunti (per concorso pubblico, per mobilità, per scorrimento di graduatoria) contribuiscono, con la loro spesa imputata al bilancio dell’ente, a determinare il volume della spesa del personale rilevante al fine di determinare i limiti assunzionali in rapporto con le entrate correnti.

Sempre in tema di progressioni verticali, con deliberazione n. 35/2021, la Corte dei conti, Sez. Toscana, ha altresì chiarito che il tetto del 30% va considerato come limite massimo e invalicabile non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP. Tale soluzione appare obbligata considerando il carattere eccezionale e derogatorio della norma in esame rispetto alla procedura ordinaria prevista dall’art. 52 del D.lgs. 165/2001.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti alle progressioni verticali

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 38/2020, ha espresso il proprio parere in merito in materia di progressioni verticali del personale dipendente. I giudici contabili, dopo una ricostruzione del quadro normativo, nell’ambito del quale si colloca l’istituto giuridico delle c.d. “progressioni verticali” (reintrodotto, inizialmente, per il solo triennio 2018-2020, dall’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, disposizione poi modificata dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale poi ha esteso al triennio 2020-2022 la possibilità di attivare procedure selettive, per i passaggi di livello tra le aree, riservate al personale di ruolo) hanno evidenziato che gli enti hanno la facoltà e non l’obbligo di attivare procedure selettive per la progressione verticale tra le aree, alle quali possono partecipare solo i dipendenti che sono in possesso dei titoli per l’accesso dall’esterno alla posizione professionale di destinazione. Le predette procedure selettive devono avere natura concorsuale, ovvero devono prevedere prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Pertanto, qualora l’amministrazione si determini all’esercizio della facoltà di attivare le progressioni verticali, proprio in ragione del fatto che trattasi di strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, è necessario che ciò sia adeguatamente motivato dalla necessità o dall’opportunità di dare valore all’esperienza maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione e, quindi, di sviluppare e valorizzare professionalità che già sussistono nell’ambito dell’Ente. Occorre, altresì, essere consapevoli che l’assunzione del dipendente interno al livello superiore erode il budget assunzionale di quell’esercizio finanziario.
Per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va considerato come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP. Per dar corso a una progressione verticale occorre prevedere l’assunzione di almeno quattro dipendenti nella categoria.
Il limite del 30% da osservare, quindi, è da intendersi riferito solo al numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non al numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
I piani triennali del fabbisogno di personale (PTFP) devono tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, pertanto di anno in anno potranno essere modificati in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale, previa adeguata motivazione, purché vi siano le relative coperture finanziarie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION