Progressioni economiche orizzontali: i chiarimenti dell’Aran

Con orientamento applicativo CFL259, l’ARAN ha ribadito che le progressioni economiche attivate per il 2023 secondo la disciplina dell’art. 16 del CCNL 16.11.2022 hanno decorrenza 1° gennaio 2023; tutti i dipendenti utili in graduatoria e beneficiari della progressione, in quanto in possesso dei requisiti previsti, acquisiranno il differenziale stipendiale dal 1 di gennaio, a prescindere dalla data di cessazione in corso d’anno. Pertanto, il dipendente cessato dal servizio in data 28 febbraio 2023, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, utilmente collocato nella graduatoria di progressione economica, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, può essere beneficiario della stessa.

In riferimento al requisito di partecipazione alle progressioni economiche all’interno dell’area di inquadramento ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, e quindi alla possibilità di valorizzare il tempo determinato espletato nella ex categoria D3, con l’orientamento applicativo CFL260, l’Agenzia ribadisce che i periodi di lavoro a tempo determinato possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione alla procedura di progressione economica, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati svolti nella medesima area/profilo o comunque equivalente. Considerato che la categoria D3 per effetto del CCNL del 21.05.2018 era stata ricondotta all’unica categoria giuridica D, nel caso di specie è sicuramente possibile ritenere che trattasi della stessa categoria/area.

In merito alla possibilità di attribuire differenziali stipendiali al personale e distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende, ai seni dell’art. 14 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, con l’orientamento CFL261, l’Agenzia osserva che la circostanza che la nuova clausola contrattuale sulla disciplina delle progressioni economiche, contenuta all’art. 14 del CCNL 16.11.2022, non contempli espressamente la partecipazione del personale comandato – distaccato presso altre PA alle predette procedure non pregiudica di certo la possibilità del personale in questione di partecipare alle stesse qualora sia in possesso dei requisiti ivi previsti.

 

La redazione PERK SOLUTION