Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisce chiarimenti in merito alla programmazione biennale degli acquisti, in particolare sulle date entro le quali svolgere attività obbligatorie per legge.

Il Ministero rappresenta, in primo luogo, che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, per espressa previsione dell’art. 21, comma 6, del Codice, deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, calcolato alla stregua dei criteri di cui all’art. 35 del medesimo testo di legge.
Tanto premesso, le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma anzidetto e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Sul punto, l’art.7, comma 6, del D.M. del 16 gennaio 2018, n. 14, con specifico riguardo alla modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, prescrive l’obbligo, per le amministrazioni dello Stato, di procedere all’aggiornamento del programma e del relativo elenco annuale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio; mentre, per le altre amministrazioni aggiudicatrici, l’approvazione dei medesimi documenti deve intervenire entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento di ciascuna amministrazione.
Tali documenti devono poi essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del MIT e sul sito dell’Osservatorio ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 29, comma 4, del Codice.
Da ultimo, per effetto dell’art. 21, comma 6, del Codice grava sulle amministrazioni pubbliche l’obbligo di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: illegittima la procedura negoziata in assenza del programma biennale degli acquisti di beni e servizi

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è illegittima la procedura negoziata che sia stata indetta in assenza del programma biennale degli acquisti di beni e servizi previsto dall’art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), e operando un artificioso frazionamento temporale dell’appalto allo scopo di non superare la soglia di rilevanza comunitaria, in violazione dell’art. 35, comma 6. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con la sentenza 27 luglio 2021, n. 5561.
Secondo i giudici non sussiste una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell’assenza della medesima; è però indubbio che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un’evidente finalità di pianificazione e di trasparenza.
Anche a postularne un’efficacia di mera programmazione, di strumento di pianificazione della spesa, con carattere cogente nei soli confronti dell’amministrazione (in termini C.d.S., IV, 18 febbraio 2016, n. 651), non può negarsi l’incidenza della stessa sotto il profilo dell’impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti.
Inoltre, l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino». Nella fattispecie controversa la determinazione a contrarre non contiene alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell’appalto su base temporale, limitandosi a rappresentare la necessità del rispetto del principio di rotazione e di garantire la continuità del servizio. In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre la prefissazione della durata del contratto, implicante il raggiungimento di un importo che “lambisce” la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION