A decorrere dall’anno 2020, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto, in favore degli enti locali, contributi erariali, soggetti a rendicontazione, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020, – diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “I DECRETI” e con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale – n. 220 del 4 settembre 2020, è stato già assegnato, fino a concorrenza dell’importo di 85 milioni di euro, che rappresenta lo stanziamento per l’annualità 2020, tale contributo agli enti locali, seguendo l’ordine di graduatoria approvato con lo stesso provvedimento.
Successivamente, l’articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, per il richiamato contributo, un ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020.
A seguito delle comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate dai Comuni interessati, il Ministero dell’Interno ha adottato, in data odierna, il decreto concernente l’assegnazione del contributo, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, previsto dal comma 51-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli enti locali assegnatari del contributo sono individuati nell’allegato A). Gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 971 alla posizione 4737 beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2020. Gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021. Sono esclusi dall’assegnazione del contributo gli enti locali titolari delle richieste riportate nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, per le quali non è stato confermato interesse al contributo. Gli enti locali, individuati dalla posizione n. 971 alla posizione 4737, assegnatari del contributo sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto.
Gli enti locali, individuati dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del successivo provvedimento di erogazione del contributo, che sarà adottato entro il 28 febbraio 2021.
In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti sarà effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale”.