Eventuale incompatibilità tra ruolo di revisore e quello di co-redattore del piano di risanamento della società partecipata dall’ente

Vi è l’esigenza di garantire l’indipendenza del revisore incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere con la quale è stato chiesto se sussista incompatibilità fra il ruolo di revisore dei conti del comune e quello di co-redattore del piano di risanamento di una società partecipata del comune, laddove il revisore compare in qualità di componente del gruppo di lavoro della società di consulenza cui è stato affidato, da parte della in-house, l’incarico di redigere il piano di risanamento della stessa.
Considerato che l’incarico del collegio dei revisori è iniziato il primo luglio 2021 e che il piano di risanamento della in-house è datato agosto 2021, anche se l’attività di co-redattore del piano di risanamento non è di carattere “continuativo” e l’incarico non è stato affidato direttamente dalla società al professionista, sarebbe stato quantomeno opportuno, per il Ministero, che il revisore evitasse ogni qualsivoglia situazione che potrebbe mettere in discussione il buon andamento della funzione di revisione economico-finanziaria. Ricorda che secondo il recedente orientamento giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’art. 2399, primo comma del c.c., è incompatibile la posizione del revisore con l’esercizio di attività tali da comprometterne l’indipendenza nell’esercizio delle funzioni di controllo, e in particolare quando il controllore è direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.
A supporto di tale orientamento circa l’indipendenza del revisore dell’ente locale dalla partecipata, sono anche le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 18, del decreto legge n.138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, secondo il quale “In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette in-house…, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni”.
Pertanto, sarà cura dell’ente richiedere al revisore interessato di integrare la propria attestazione di incompatibilità, rilasciata al momento dell’accettazione dell’incarico, precisando il proprio ruolo nella redazione del piano di risanamento della in-house e le tempistiche della formulazione dello stesso in funzione della nomina nel collegio di revisione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Profili di incompatibilità della nomina a revisore di un dipendente del consorzio partecipato dallo stesso ente

Il Ministero dell’Interno, con parere del 28 settembre 2021, risponde ad un quesito di un Comune in merito alla sussistenza di cause ostative circa la nomina a revisore dei conti di un dipendente, a tempo pieno, in qualità di Responsabile finanziario del Consorzio partecipato dal medesimo Comune.
Secondo il Ministero, si potrebbe configurare l’ipotesi di incompatibilità, prevista dall’art. 236, comma 3 del TUEL, trattandosi di contestuale svolgimento da parte del revisore del comune di un incarico presso un organismo, del quale il comune fa parte e che, peraltro, gestisce, anche per conto del comune, l’importante servizio pubblico idrico, di primaria importanza. L’art. 236 stabilisce, infatti, che “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile”, nonché quelle di cui al successivo terzo comma, il quale stabilisce che “i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi di consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. Il primo comma, dell’articolo 2399 del codice civile, alla lettera c) dispone che non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono: “coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.
La ratio della norma risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. Del resto, occorre tenere nella dovuta considerazione alcune recenti modifiche normative che hanno attribuito all’Organo di revisione dell’ente nuovi compiti di verifica e controllo, il cui assolvimento richiede la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà del revisore.
Pertanto, tale ipotesi, dovrà essere vagliata dallo stesso Comune al fine di valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità della nomina del revisore, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune nell’ambito consortile. Il revisore dei conti, al fine di garantire l’autonomia di giudizio e l’indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di controllato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION