DL Infrastrutture, trasparenza per le procedure semplificate di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

L’ articolo 16-ter del DDL di conversione in legge del D.L. 121/2021, modifica il comma 3 dell’art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di inserirvi la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti, ai soli fini di trasparenza, danno evidenza nei rispettivi siti web istituzionali dell’avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dal medesimo comma nel quadro delle semplificazioni introdotte in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.
Come noto, l’articolo 48 del DL 77/2021 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
È previsto che, per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del
2016 (codice degli appalti). L e stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63 per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
La novella normativa di cui all’art. 16-ter  prevede che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti diano evidenza dell’avvio delle procedure negoziate  mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION