DL Sostegni-ter, Procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali

Con 191 voti favorevoli, 33 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl n. 2505, di conversione del decreto-legge n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il testo passa ora alla Camera.

Il nuovo articolo 12-bis contiene disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2022 e per la durata del PNRR, le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell’anno precedente, secondo le modalità previste dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 80 del 2021. Il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera può, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, assumere la titolarità anche in sedi (singole o convenzionate) corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti. Questo, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi (prorogabili fino a dodici). Per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore (ai sensi del comma 4 dell’articolo 52 di cui al citato decreto legislativo n. 165 del 2001).

A decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR, il corso-concorso di formazione ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più Comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento con criteri stabiliti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, nei due anni successivi alla prima nomina, i segretari assolvono, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali. L’assolvimento di tali obblighi formativi avviene mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell’ambito della ordinaria programmazione didattica i cui indirizzi sono definiti e approvati dal Ministro dell’interno, su proposta del Consiglio direttivo per l’Albo Nazionale dei segretari, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.

Si stabilisce, inoltre, che una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico – concorso pubblico per esami bandito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 465 del 1997 – per accedere al corso-concorso di formazione possa essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) ed aventi un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali sia previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION