Illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore

Con ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore.

In tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l’approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all’assunzione e, per l’amministrazione che ha indetto il concorso, l’obbligo correlato, soggetto al regime di cui all’art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.

La Cassazione ha chiarito che la responsabilità risarcitoria della p.A. per mancata tempestiva assunzione del lavoratore postula, ai fini dell’accertamento della colpa, l’esatta identificazione delle regole e dei principi che devono ispirare l’azione amministrativa, alla stregua di un giudizio che può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di legge, qualora l’esclusione o l’affermazione della colpa sia il risultato di un’individuazione non corretta dei principi in questione, venendo in rilievo le regole giuridiche alla luce delle quali deve essere espressa la valutazione sull’illiceità dell’atto o della condotta (Cass. Sez. L – Sentenza n. 825 del 19/01/2021).

Nel caso di specie, la decisione impugnata ha ritenuto che la ritardata assunzione da parte dell’odierno controricorrente trovasse giustificazione nella già menzionata clausola del bando di concorso. In conclusione, secondo la Cassazione, il diniego o ritardo dell’Amministrazione nel procedere all’assunzione del vincitore di una procedura concorsuale non può trovare legittima giustificazione nella presenza, all’interno del bando, di una “clausola di riserva” che consenta alla stessa Amministrazione di non procedere comunque all’assunzione, dovendosi ritenere tale clausola nulla, in quanto tale da integrare una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da integrare un contrarius actus illegittimo – e come tale passibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario – in quanto privo dei requisiti di forma ed integrante una forma di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell’insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto, ormai regolato dal disposto di cui all’art. 1218 c.c.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: più trasparenza nelle procedure di assunzione di personale

A seguito di segnalazioni da parte parlamentare su presunte illegittimità nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato riguardo la copertura di 322 posti di operatore socio-sanitario da parte di un’azienda sanitaria regionale, l’Anac è intervenuta con Comunicato del Presidente del 20 giugno 2023, facendo presente la rilevanza dal punto di vista della trasparenza e delle misure anticorruttive delle procedure concorsuali.

I fatti segnalati facevano riferimento ai bandi, nei quali sono stati inseriti requisiti di partecipazione, che hanno come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti. L’Autorità rileva che tra le aree di rischio delle amministrazioni pubbliche, aree richiamate con forza anche nel Piano anticorruzione, vi sono proprio quelle dei concorsi e delle prove selettive per l’assunzione del personale, nonché quella delle progressioni di carriera. Alle amministrazioni e agli enti spetta assicurare la massima trasparenza nell’area dei concorsi, asl fine di prevenire forme di cattiva gestione che ledano il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Anac raccomanda, inoltre, “di avere cura nella predisposizione di bandi di concorso, di non ricorrere a clausole o previsioni che abbiano come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti, ad esempio fissando un requisito di accesso alla procedura che limita di fatto irragionevolmente la partecipazione, e, in generale, di scongiurare la predisposizione di bandi tali da suscitare anche solo il sospetto che le relative procedure concorsuali favoriscano soggetti predeterminati”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera del Cdm al nuovo regolamento sui concorsi pubblici

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

“Con il provvedimento approvato – afferma il Ministro Zangrillo – tracciamo la strada per un nuovo modo di selezionare il personale pubblico, imprimendo una decisiva accelerazione ai tempi di conclusione delle procedure e puntando su digitalizzazione e trasparenza. Un intervento che ci permette di affrontare le oltre 170 mila assunzioni previste per il 2023 con maggiore forza, fiducia e consapevolezza di aver messo a sistema un meccanismo innovativo e all’avanguardia. La certezza dei tempi è un importante stimolo per i candidati, una garanzia per le amministrazioni”.

Viene fissato il limite massimo di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale. La pubblicazione dei bandi avviene attraverso il Portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell’ente che bandisce il concorso. Particolare attenzione è riservata alla rappresentatività di genere, con l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione. Previste tutele nei confronti delle donne in gravidanza o allattamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cassazione, nulle le assunzioni delle società pubbliche in mancanza di procedure concorsuali

In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, conv. in L. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1; tale nullità è ora espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 19, comma 4, del quale deve tuttavia essere esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662).
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza 27-01-2022, n. 2538. La Corte ha ritenuto l’applicabilità alle società pubbliche dei criteri e modalità di reclutamento:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
La nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge determina la nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, alle quali si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019). Pertanto, l’estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell’assunzione, ove pure accertata e provata non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019)” (Cass. 29 luglio 2019, n. 20416, p.ti da 23 a 25 in motivazione).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Protocollo anti Covid-19 per i concorsi pubblici

È stato adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021), validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile.
Il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici si rivolge ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure, quali ad esempio le amministrazioni titolari delle procedure concorsuali, le commissioni esaminatrici, il personale di vigilanza, i candidati e agli altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei concorsi.
Oltre alle misure igienico sanitarie da adottare per l’organizzazione dei concorsi il protocollo reca specifiche indicazioni in merito ai requisiti delle aree concorsuali, ai requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo svolgimento della prova. Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in
conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il piano operativo deve essere reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata
alla procedura concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della prova. In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:
• il rispetto dei requisiti dell’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento della prova;
• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
• le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;
• le procedure di gestione dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.
Il rappresentante legale dell’amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile dell’organizzazione concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 3 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Nota operativa sulla sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi

Pubblichiamo la nota operativa dell’Anci sulla sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali. Il documento illustra le novità introdotte dall’articolo 1 comma 9 del DPCM 3 novembre 2020.
La nota ricorda che tra le diverse misure introdotte dal DPCM 3 novembre 2020, finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, vi è la sospensione delle sole prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private per il periodo di efficacia del DPCM, ovvero dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. La nuova previsione presenta differenze sostanziali rispetto alle misure adottate nella prima emergenza. Si evidenzia in primo luogo la circostanza che non viene riproposta la sospensione delle “procedure concorsuali”, indipendentemente dalla fase in cui le stesse si trovino, ma esclusivamente della fase di “svolgimento delle prove preselettive e scritte”. La nuova disposizione non preclude dunque la possibilità di avviare nuove procedure concorsuali, rispetto alle quali è raccomandabile aderire all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Decreto n. 34/2020, artt. 247-248.
Inoltre, non appare preclusa la possibilità di svolgere la prova orale anche in presenza, con l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 e dei protocolli di sicurezza. Tale Direttiva nel febbraio scorso, prima ancora che venisse adottata la sospensione dei concorsi pubblici, aveva fornito indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle prove concorsuali.
Sono da ritenersi altresì escluse dalla sospensione le prove pratiche per le quali non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti, come ad esempio prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, i quesiti su utilizzo graduatorie relative a procedure concorsuali sono inammissibili

I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 17/SEZ/AUT, chiamata a pronunciarsi su una questione di massima sottoposta dalla Sez. Puglia, in merito ad un quesito sottoposto da un Comune circa la possibilità di attingere, per la copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50%, da una graduatoria approvata da altro ente.
Come noto, la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’articolo 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo. Sotto il profilo oggettivo, la facoltà di richiedere pareri, oltre a essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla materia della contabilità pubblica. Già la Corte, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie sia delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.
La Sezione Autonomie, con la deliberazione in argomento, nell’affrontare il tema dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, ribadisce che l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa.
La dilatazione del perimetro di tale funzione condizionerebbe l’attività amministrativa e i processi decisionali degli enti, sui quali è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno, neutrale e indipendente. Il tema pregiudiziale dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere provenienti dagli enti territoriali coinvolge anche il rapporto dell’esercizio della funzione consultiva con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e agli altri organi giurisdizionali. Pertanto, l’oggetto del parere non deve riguardare fatti oggetto di indagine da parte della Procura contabile o di eventuali giudizi pendenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Nel caso di specie, la richiesta di parere portata all’attenzione della Sezione regionale di controllo per la risoluzione di un fatto gestionale specifico rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione (lo scioglimento dell’alternativa tra lo scorrimento della graduatoria e l’indizione di un nuovo concorso pubblico), sarebbe inammissibile oggettivamente, in quanto estranea alla materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, poiché riguardanti problematiche gestionali attinenti alla diversa materia del personale. Le modalità, con le quali attuare in concreto lo scorrimento delle graduatorie, integrano quella “riserva amministrativa”, rispetto alla quale è piena la discrezionalità dell’amministrazione e non è opportuno l’esercizio della funzione consultiva. Ritenere che le possibilità di scorrimento o di utilizzazione aliunde di graduatorie preesistenti siano disciplinate da norme comunque miranti al contenimento della spesa pubblica, soltanto in ragione degli effetti, riflessi ed eventuali, indotti sul piano economico-finanziario da queste discipline, è smentito dalla semplice osservazione che l’effetto di finanza pubblica è direttamente ricollegato all’onere assunzionale, che, collocandosi a monte delle scelte organizzative concernenti l’assunzione, prescinde dalle concrete modalità di reclutamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Rilancio, assunzioni di personale negli enti in dissesto

Tra le proposte emendative, approvate dalla Commissione Bilancio della Camera al Disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), segnaliamo quella che consente – per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali e nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza della PA – alle regioni a statuto ordinario, alle province, alle città metropolitane e ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto di riattivare e portare a termine, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo,  eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito dell’acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION