Per le procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 non rileva la preventiva adozione del PTFP

La Corte dei conti Toscana, con deliberazione n. 61/2020 in risposta ad un quesito concerne l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis ad una procedura di reclutamento di personale a tempo indeterminato, alla luce della novella legislativa recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 aprile 2020), ha stabilito che nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 troverà applicazione la nuova disciplina recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l’Ente, in data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).

Secondo la Sezione, il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta un atto programmatorio che si pone “a monte” della procedura assunzionale e la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura. Tale conclusione trova riscontro nella recente delibera Sezione Lombardia n. 74/2020, nonché nelle Linee di indirizzo per il fabbisogno di personale (allegate al DM 8 maggio 2018, attuativo dell’art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001), le quali definiscono il piano triennale dei fabbisogni di personale come “atto di programmazione generale” che si colloca nella fase (a valle) della programmazione generale del personale, in quanto risultato di un’attività di analisi e rappresentazione delle esigenze di forza lavoro dell’ente sia sotto il profilo quantitativo (numero delle unità di personale necessarie per assolvere la mission della Amministrazione), che qualitativo (tipologie di professionalità e competenze che meglio rispondono alle esigenze della Amministrazione), e che troverà poi il suo sbocco nella fase del reclutamento effettivo. Analogamente, seppur per diverse ragioni, deve ritenersi che anche l’attivazione della procedura ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 risulti irrilevante ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla (successiva) procedura assunzionale. Infatti, la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato (rectius: prodromico) a quello assunzionale. Tale circostanza pare confermata dal tenore letterale della norma richiamata, la quale prevede che l’Ente non possa avviare procedure assunzionali fintanto che non sia spirato il termine di legge per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità, comminando – peraltro – la nullità dei contratti sottoscritti in violazione della suddetta previsione. I due procedimenti sono dunque distinti, con conseguente impossibilità – logica, ancor prima che giuridica – di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far riferimento per determinare la disciplina applicabile all’altro. Sul punto, peraltro, la Sezione tiene ad evidenziare un ulteriore profilo. Nella particolare ipotesi in cui il procedimento ex art. 34 bis si concluda in data successiva al 20 aprile 2020 con l’assegnazione di personale ai sensi dell’art. 34 bis comma 2 (e conseguente impossibilità da parte dell’Ente di procedere all’avvio della procedura assunzionale), si ritiene che, ai fini della capacità assunzionale dell’Ente, troverà applicazione la disciplina vincolistica antecedete alla novella legislativa, posto che la procedura ex art. 34 bis ha avuto avvio sotto il vecchio regime e la successiva attività svolta consiste in attività procedimentali prive di una propria autonomia funzionale (trattandosi sostanzialmente dello scorrimento dell’elenco e della verifica circa il possesso in capo al soggetto così individuato della professionalità richiesta).

La pronuncia della Corte dei conti si pone in contrasto con quanto prevista dalla Circolare interministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 dove si stabilisce, invece, che possano essere fatte salve le procedure per le quali siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e ove siano state operate le relative prenotazioni di spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION