Riparto anticipazione agli enti in dissesto con procedura semplificata

È stato diffuso dal Ministero dell’interno il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 17.06.2024, di rettifica dell’allegato “A” del decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 08.05.2024, concernente il riparto dell’anticipazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legge del 10 agosto 2023, n.104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n.136 e successivamente modificato dalla legge 15 dicembre 2023, n.191, fino all’importo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, in favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane che abbiano deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che abbiano aderito alla procedura semplificata prevista dall’art. 258 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L’anticipazione è diretta a superare una carenza di liquidità degli enti di cui all’allegato A da destinare all’attività dell’Organismo straordinario di liquidazione e a consentire solo il pagamento di spese per le quali, nel bilancio di tali enti, era già stata prevista idonea copertura.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Opere Indifferibili 2023. Procedura semplificata

Con comunicato del 12 gennaio 2023, il Ministero dell’interno informa che l’articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l’anno 2023, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto.

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Pertanto, vi rientrano gli enti locali attuatori degli interventi relativi alle seguenti misure del PNRR di competenza del Ministero dell’interno:

M2C4 I2.2 (Medie opere): contributo ex articolo 1 comma 139 ss. L. 145/2018 (decreti di assegnazione del 23/02/2021 e 08/11/2021);
M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): contributo ex articolo 1 comma 42 ss. Legge n.160/2019 (decreto di assegnazione del 30/12/2021);
M5C2 I2.2 (Piani urbani integrati): contributo ex articolo 21 decreto-legge n. 152/2021 (decreto di assegnazione del 22/04/2022 e successive modifiche).
A tal proposito, con gli elenchi allegati al presente comunicato sono stati individuati gli enti potenzialmente beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse alla preassegnazione accedendo all’apposita piattaforma Regis. Nello specifico:

Allegato 1 relativo all’articolo 1 comma 139;
Allegato 2 relativo all’articolo 1 comma 42;
Allegato 3 relativo all’articolo 21.
La mancata conferma di interesse all’ulteriore importo assegnato entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nel sito istituzionale comporta la rinuncia automatica alla preassegnazione. In quest’ultimo caso, l’ente locale avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.

Si provvederà a formalizzare le relative preassegnazioni definitive con decreto del Ragioniere generale dello Stato relativo per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l’interesse al contributo attraverso le modalità sopra indicate. Il predetto decreto costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio.

Procedura ordinaria 2023

Si fa presente che all’esito della procedura semestrale semplificata e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

  • gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
  • gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55;
  • gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
    1. dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all’articolo 1, comma 423, della citata legge n.234 del 2021;
    2. dall’Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25;
    3. dal commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell’accordo di programma per la realizzazione degli 4. interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.169 del 24 novembre 2020;
    4. gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
    5. limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci: Circolare MEF su procedura “semplificata” su variazione prezzi, estesa a opere PNC

La RGS ha pubblicato la Circolare n. 37 del 9 novembre 2022 con alcune specifiche indicazioni e relative tempistiche da seguire rispetto alle “procedura semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 che – ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, in corso di conversione – trova applicazione anche ai seguenti programmi ed interventi degli enti locali, finanziati con le risorse di cui all’articolo 1 del PNC (DL 59/21):

  • Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 (lettera b), numero 1);
  • Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione (lettera c), numero 12);
  • Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica (lettera c), numero 13);
  • Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (lettera d), numero 1)

In particolare, la Circolare 37/2022 fornisce indicazioni operative per:

  • Rimodulazione risorse (art. 7 comma 1, ultimo periodo del DPCM). L’ente locale attuatore può inserire sul sistema Regis le domande di rimodulazione, al fine di richiedere un importo di preassegnazione diverso da quello risultante dall’applicazione al singolo progetto (collegato a specifico CUP) della percentuale indicata nell’Allegato 1 al DPCM 28/7/22. Le richieste per ciascun CUP, da trasmettere aggregate per ciascuna misura (intervento), possono essere inoltrate dall’ente locale dalla data di pubblicazione della circolare fino al 15 novembre 2022.
  • Assegnazione definitiva (art. 7 comma 2 del DPCM). L’ente locale attuatore, entro 5 gg dal perfezionamento del CIG, è tenuto ad aggiornare sul sistema Regis: a) le informazioni relative all’avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell’opera e importo gara – da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso); b) il fabbisogno finanziario, derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati infrannualmente o incrementati ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n.50 del 2022, specificando il parametro di calcolo; c) le disponibilità derivanti dall’applicazione dell’articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022 (rimodulazione somme a disposizione QE ed utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi).;
  • Annullamento preassegnazione (art. 7 comma 3 del DPCM). L’Amministrazione finanziatrice, entro il 31 gennaio 2023, provvede a rilevare, attraverso i sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, tutti i CUP di competenza collegati alle diverse misure (interventi) indicate nell’Allegato 1 e individuate ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, per i quali non siano state avviate le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022.

Alla circolare, che indica schematicamente le diverse fasi della procedura attraverso il sistema informativo ReGis, sono allegati i modelli da utilizzare per le richieste di rimodulazioni.

 

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