ANAC: L’appalto non può essere spezzettato in lotti per aggirare la soglia dei 150.000 euro

Un appalto non può essere spezzettato in diversi interventi allo scopo di rimanere al di sotto della soglia dei 150mila euro, evitare la gara e procedere con un affidamento diretto. Lo ribadisce l’Anac in un atto del presidente del 6 luglio 2022 inviato ad un comune, al termine dell’attività di vigilanza su presunte irregolarità nell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una strada cittadina.

Nel caso di specie, è emerso che la Giunta ha approvato nell’agosto 2021 il progetto dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza stradale – via Vittorio Veneto”, esclusi i marciapiedi, per un importo di 98.800 euro. Il progetto è stato affidato tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel. A settembre la stessa Giunta ha approvato altri due progetti: “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato destro” per un importo lavori di 74.246 euro e “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato sinistro” per un importo lavori di 73.146 euro, anche questi affidati in via diretta mediante la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel.

Secondo Anac i tre affidamenti costituiscono il risultato di un frazionamento di un’unica prestazione di lavori di un valore che risulta superiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto. Si tratta di lavori di manutenzione analoghi della stessa strada Via Vittorio Veneto il cui importo, sommato, arriva ad un totale di 246.193 euro per il quale il decreto semplificazioni prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù del suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con l’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DL 16 luglio 2020, che nell’ambito degli appalti di lavori circoscrive il ricorso all’affidamento diretto con un unico operatore agli importi inferiori a 150.000 euro nonché con le altre disposizioni che disciplinano le procedure da seguire nell’affidamento e i relativi obblighi di pubblicità e comunicazione in proporzione al valore del contratto. Tali regole costituiscono attuazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità immanenti nel diritto comunitario – in particolare per quanto attiene la concezione dell’affidamento diretto senza confronto competitivo come istituto eccezionale, cui è possibile ricorrere nei casi tassativamente previsti dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: illegittima la procedura negoziata in assenza del programma biennale degli acquisti di beni e servizi

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è illegittima la procedura negoziata che sia stata indetta in assenza del programma biennale degli acquisti di beni e servizi previsto dall’art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), e operando un artificioso frazionamento temporale dell’appalto allo scopo di non superare la soglia di rilevanza comunitaria, in violazione dell’art. 35, comma 6. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con la sentenza 27 luglio 2021, n. 5561.
Secondo i giudici non sussiste una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell’assenza della medesima; è però indubbio che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un’evidente finalità di pianificazione e di trasparenza.
Anche a postularne un’efficacia di mera programmazione, di strumento di pianificazione della spesa, con carattere cogente nei soli confronti dell’amministrazione (in termini C.d.S., IV, 18 febbraio 2016, n. 651), non può negarsi l’incidenza della stessa sotto il profilo dell’impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti.
Inoltre, l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino». Nella fattispecie controversa la determinazione a contrarre non contiene alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell’appalto su base temporale, limitandosi a rappresentare la necessità del rispetto del principio di rotazione e di garantire la continuità del servizio. In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre la prefissazione della durata del contratto, implicante il raggiungimento di un importo che “lambisce” la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION