Appalti, legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa che non dichiara una precedente risoluzione contrattuale

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che abbia omesso di dichiarare l’esistenza di una precedente risoluzione contrattuale per inadempimento (art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). È quanto stabilito dal  TAR Lazio, sezione II, con sentenza 1° febbraio 2021, n. 1328, pronunciandosi sul ricorso presentato da una Società contro Consip s.p.a., che ha disposto la sua estromissione dalla terna di subappaltatori, indicata dal R.T.I. nell’ambito di una procedura di gara, per aver reso una dichiarazione non veritiera attesa l’omessa indicazione, nell’ambito del proprio DGUE e nella domanda di partecipazione, della risoluzione di un precedente contratto. Nel merito, la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, ripetutamente riconosciuto – in ragione dell’equiparabilità, ai fini dell’esclusione automatica prevista dal citato art. 80, comma 5, lett. f-bis), della dichiarazione omessa (o reticente) rispetto a quella non veritiera – come la mancata menzione di una precedente risoluzione contrattuale, invero esistente, rientri tra quelle dichiarazioni obiettivamente “false” idonee a giustificare l’esclusione automatica del concorrente, senza che residuino poteri di apprezzamento in capo alla stazione appaltante, trattandosi di fattispecie “di per sé dimostrative di pregiudiziale inaffidabilità” (da ultimo, C.d.S., Sez. V, n. 2332/2020). Ne discende, pertanto, la legittimità dell’esclusione dalla gara pubblica dell’impresa che abbia omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, afferendo il relativo obbligo dichiarativo ai principi di lealtà, diligenza e buona fede che presiedono ai reciproci rapporti delle parti nella disciplina degli appalti pubblici, giustificando la dichiarazione non veritiera – “per ciò soltanto” e a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza e gravità dei relativi episodi – l’estromissione dalla gara, non consentendosi, per l’effetto, alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei relativi requisiti di integrità ed affidabilità professionale del concorrente possibile futuro contraente (in tal senso, ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 3925/2018). L’operatore economico non può, infatti, sottrarsi all’obbligo informativo – posto a suo carico dall’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 nonché, nel caso di specie, dalla lex specialis di gara – di dichiarare tutte le situazioni suscettibili di integrare una delle cause di esclusione tipizzate, autonomamente valutando la rilevanza dell’episodio di inadempimento o negligenza, essendo il relativo accertamento di esclusiva pertinenza della stazione appaltante (in tal senso, ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 5171/2019 e Sez. III, n. 6433/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION