Vige la regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione

La regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione, stabilita dal Codice dei contratti, deve essere garantita al momento della valutazione degli elaborati progettuali, che non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi. Non è invece in contrasto con il principio dell’anonimato conoscere il nominativo dei concorrenti da parte della commissione giudicatrice al momento dell’accettazione dell’incarico. Anzi, risulta fondamentale per verificare la sussistenza di conflitti d’interesse. L’importante è che l’esame degli elaborati progettuali avvenga in forma anonima, analogicamente alla disciplina dei concorsi pubblici.

È quanto precisato dall’Anac con la delibera n. 358 del 20 luglio 2023, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune, il quale gestisce i concorsi con una piattaforma web. Questa consente di gestire l’intero iter concorsuale, garantendo l’anonimato fino al momento della proclamazione dei vincitori. Tale piattaforma web, però, consentendo il totale anonimato dei concorrenti, non permette ai membri della commissione giudicatrice di conoscere i partecipanti fino al momento della graduatoria finale dei selezionati. Di qui l’impossibilità per i membri di commissione di effettuare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come richiesto dalla legge, al momento dell’accettazione dell’incarico.

L’Autorità ha pertanto precisato che i membri della commissione giudicatrice devono conoscere al momento dell’accettazione l’elenco dei partecipanti, dichiarando eventuali incompatibilità. Successivamente, inizia la procedura anonima garantita dalla piattaforma, con la selezione dei vincitori senza possibilità di collegamento dei concorrenti agli elaborati progettuali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Principio dell’anonimato nello svolgimento delle fasi di reclutamento del personale

Le pubbliche amministrazioni devono introdurre, nel proprio PTPCT, un’apposita regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle procedure di reclutamento del personale, con particolare attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato alla correzione degli elaborati, avuto riguardo alle specifiche modalità della prova ed al margine di discrezionalità di cui la Commissione dispone. È quanto ha ribadito l’ANAC con la deliberazione n. 592 dell’8 luglio 2020, con la quale è stata avviata attività istruttoria a seguito di segnalazione relativa ad irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento della prova scritta della selezione pubblica per il reclutamento di 4 agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato. In particolare, i candidati, su richiesta della Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e cognome sui fogli consegnati per lo svolgimento della prova, mettendo a conoscenza della propria identità i membri della Commissione all’atto della correzione. I consiglieri di minoranza dell’Ente segnalavano al Segretario generale (RPCT) la possibile illegittimità della procedura concorsuale, per mancato rispetto della regola dell’anonimato nella correzione delle prove. Il Segretario chiedeva, pertanto, chiarimenti sui fatti segnalati al Presidente della commissione con particolare riguardo alla mancata applicazione della regola dell’anonimato, il quale riscontrava la richiesta rilevando che l’apposizione, da parte dei candidati, del proprio nome e cognome sui fogli delle prove concorsuali non avrebbe inficiato la correzione poiché, trattandosi di domande a risposta multipla, la commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità valutativa.
L’Autorità, pur non ravvisando nella condotta tenuta dal RPCT, i presupposti per la configurazione di una responsabilità dirigenziale o disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge n. 190/2012 (poiché l’area di rischio in cui si sono verificati I fatti denunciati è stata inserita nel PTPCT 2020 e presidiata con apposite misure di prevenzione, sulla cui attuazione il RPCT ha vigilato, riscontrando la segnalazione ricevuta ed attivando le opportune verifiche), ha tuttavia osservato che in conformità alle disposizioni recate dall’art. 1 co. 7, 9 lett. c) e 10 della l. 190/2012, come meglio specificate nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, la questione avrebbe dovuto essere portata all’attenzione dell’organo di indirizzo politico (Sindaco, Giunta) e del Responsabile del Secondo Settore – Servizi finanziari e fiscali -, il quale è preposto alla gestione delle procedure di reclutamento del personale, come risulta dal PTPCT. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la regola dell’anonimato degli elaborati delle prove scritte costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo la par condicio fra i candidati (Cons. St. Ad. Plen., 20.11.2013, n. 26). È fondamentale che i predetti soggetti si attivino, operando in sinergia fra di loro, al fine di predisporre misure di prevenzione della corruzione più stringenti di quelle attualmente in vigore, volte a regolamentare le fasi di svolgimento delle procedure selettive, con particolare attenzione all’assoluta necessità di mantenere l’anonimato degli elaborati concernenti le prove scritte, fino all’avvenuta correzione degli stessi, anche nella prospettiva di evitare che in futuro possano insorgere problematiche analoghe.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION