Fondo Perseo-Sirio, ipotesi di accordo che regola le modalità di adesione al Fondo

L’Aran rende noto che che si è tenuto il 17 giugno 2021 un incontro tra ARAN, Fondo Perseo-Sirio e le Amministrazioni centrali rappresentate all’interno dell’Assemblea dei delegati del Fondo sull’Ipotesi di accordo, sottoscritta l’8 aprile 2021, che regola le modalità di adesione a Perseo-Sirio, anche mediante silenzio-assenso. L’Ipotesi di accordo in questione non è ancora applicabile poiché deve ancora concludere l’iter dei controlli. L’incontro è servito a condividere alcune prime informazioni sull’applicazione dell’accordo e ad insediare un gruppo di lavoro congiunto che dovrà accompagnare la futura ed imminente fase della sua attuazione, con un’azione di supporto alle amministrazioni coinvolte. Al gruppo di lavoro partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con ampio interesse nel fornire contributi e riscontri. Un altro gruppo di lavoro sarà insediato a breve per impostare analoghe azioni di accompagnamento rivolte al sistema regionale e delle autonomie. A tal fine, analizzando le varie fasi ed i principali passaggi che le Amministrazioni si troveranno ad affrontare, il gruppo di lavoro condividerà circolari informative ed operative, documentazione e moduli da mettere a disposizione delle Amministrazioni e dei dipendenti interessati. In una visione d’insieme sono stati coinvolti anche “ulteriori attori” quali NoiPA e INPS in attività di adeguamento delle procedure dei flussi informativi e contributivi.

Ipotesi accordo modalità di adesione_8-4-2021
Presentazione Accordo silenzio-assenso Perseo-Sirio

Sottoscritta l’ipotesi di accordo sulle modalità di adesione al fondo Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso

E’ stata sottoscritta l’Ipotesi di accordo che regolamenta le modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante il silenzio-assenso.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie Locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.
In analogia a quanto già avviene nel settore privato, l’accordo prevede sia l’adesione espressa, mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, sia l’adesione mediante silenzio-assenso (cosiddetta “adesione tacita”).
Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’esistenza del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il silenzio-assenso). Se non fa né l’una, né l’altra cosa allo scadere dei sei mesi egli è iscritto. Riceve, quindi, una seconda comunicazione da parte del Fondo, che dovrà informarlo dell’avvenuta iscrizione e ricordargli che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.
L’accordo è stato sottoscritto nella forma di Ipotesi e sarà efficace solo dopo il completamento dell’iter dei controlli previsto per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dall’Aran.
Guida introduttiva alla previdenza complementare
Fondo Perse-Sirio

ARAN, precisazioni sulla trattativa per l’adesione al fondo pensione Perseo Sirio

In merito alla trattativa sindacale in corso per introdurre la formula del “silenzio-assenso” tra le modalità di adesione al Fondo Perse-Sirio, l’ARAN con apposita nota chiarisce che la proposta è assolutamente trasparente e prevede che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceve una dettagliata informativa dalla propria amministrazione sull’esistenza del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, come è ovvio, non scatta alcun silenzio-assenso). Se non fa né l’una, né l’altra cosa allo scadere dei sei mesi egli è iscritto. A questo punto, riceve una seconda informativa da parte del Fondo, che dovrà informarlo dell’avvenuta iscrizione e ricordargli che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.
L’adesione tacita alla previdenza complementare non è una stranezza che si sta cercando di introdurre, di soppiatto, nel pubblico per fare un favore ad alcuni sindacati (come commentato nell’articolo), ma una modalità di adesione che già esiste da molti anni nel “privato” (l’adesione tacita nel privato è prevista in Italia dal d. lgs. n. 252/2005) e in molti altri Paesi europei (sia nel pubblico che nel privato). Ad esempio, nel Regno Unito, l’iscrizione automatica si verifica subito dopo l’assunzione; in Francia, l’adesione alla previdenza complementare è obbligatoria per tutti i dipendenti pubblici.
Non è strano che la legislazione italiana e quella di altri Paesi prevedano forme di adesione di questo tipo, poiché vi è un interesse pubblico allo sviluppo della previdenza complementare, soprattutto di fonte negoziale (il cosiddetto “secondo pilastro”). Aderire alla previdenza complementare permette, infatti, ai lavoratori di aggiungere una pensione che si somma a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria. Questa pensione integrativa è, inoltre, pagata in parte con contributi versati dal datore di lavoro (il contributo dei datori pubblici è pari all’1% della retribuzione). Con l’adesione alla previdenza complementare, i lavoratori potranno, quindi, avere una pensione complessiva non troppo distante dall’ultima retribuzione.
L’Agenzia ricorda infine che l’accordo in discussione non riguarda tutti i lavoratori, ma solo quelli assunti dopo il 1° gennaio 2019. Si rivolge, dunque, espressamente, ai giovani, cioè la fascia meno tutelata dalla pensione obbligatoria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine per l’opzione al TFR al 31 dicembre 2025

L’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. La suddetta proroga, di un quinquennio, è finalizzata a consentire a chi si trova in regime di TFS di poter continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Con l’Ipotesi di CCNQ sottoscritto oggi il termine previsto è quindi differito al 31 dicembre 2025.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION