CDP: richieste di rimborso anticipato e riduzione dei prestiti ordinari entro 31 maggio 2022

La Cassa Depositi e Prestiti, con avviso del 20 maggio scorso, informa che il termine l’invio delle richieste di rimborso anticipato e riduzione dei prestiti ordinari in essere è fissato al 31 maggio 2022.

La richiesta di rimborso anticipato (parziale o totale) dovrà essere corredata dalla deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione di rimborso anticipato, esecutiva ai sensi di legge. Sarà possibile richiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario che, alla data del 1° giugno 2022, risultino integralmente erogati. La delibera di Consiglio dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere. Fermo restando il pagamento della rata in scadenza alla data del 30 giugno 2022 con le consuete modalità (i.e. tramite addebito diretto in conto – SDD – unitamente agli altri finanziamenti in essere), CDP, verificata la validità della documentazione ricevuta, invierà a partire dal 13 giugno 2022 una comunicazione con l’indicazione degli importi dovuti e delle modalità per effettuare il rimborso anticipato.
In relazione alla riduzione dei prestiti ordinari, le richieste dovranno pervenire entro il 31 maggio 2022 e la rideterminazione dei piani di ammortamento avrà effetto dal 1° luglio 2022. I provvedimenti di riduzione verranno trasmessi agli enti nel mese di luglio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

CDP, Operatività di fine anno per la concessione e l’erogazione di prestiti agli Enti Locali

Per favorire la programmazione delle attività finanziarie di fine anno, la Cassa depositi e prestiti, con avviso del 6 novembre u.s., informa gli enti locali che
– le richieste di nuovi finanziamenti, complete di tutta la documentazione prevista nelle Circolari CDP S.p.A. n. 1280/2013 (varie tipologie di prestiti di scopo), n. 1254/2004 e n. 1279/2010 (anticipazioni sul Fondo Demolizioni Opere Abusive) e n. 1294/2019 (anticipazioni sul Fondo Rotativo per la Progettualità), devono pervenire a CDP entro il 15 dicembre 2020;
le proposte contrattuali, complete dei documenti di garanzia, nonché degli altri documenti eventualmente richiesti nella “Comunicazione di fine istruttoria”, devono essere inviatw entro le ore 12:00 del 28 dicembre 2020; in ogni caso, per un’efficace gestione delle richieste di finanziamento, gli Enti devono trasmettere tempestivamente le proposte contrattuali;
le richieste di erogazione, per poter essere evase con valuta beneficiario fissata entro il mese di dicembre 2020, devono essere complete in ogni loro parte e inviate entro l’11 dicembre 2020.
Per l’incasso delle rate dei prestiti in scadenza il 31 dicembre 2020, CDP procederà con l’invio delle disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento 31 dicembre 2020.
Analogamente, per il rimborso delle Anticipazioni di Liquidità concesse ai sensi dell’articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, CDP procederà con l’invio delle disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento 30 dicembre 2020.
Le richieste di diverso utilizzo dei prestiti potranno subire un rallentamento nella fase istruttoria, per consentire il perfezionamento prioritario delle domande di finanziamento.
Per quanto riguarda la determinazione dei tassi di interesse e delle maggiorazioni dei prestiti, CDP si fa presente che l’11 dicembre 2020 saranno pubblicate le condizioni, con validità dalle ore 12:00 dell’11 dicembre 2020 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020, da applicare alle proposte contrattuali, complete e valide, inviate successivamente alle ore 12:00 dell’11 dicembre 2020 ed entro il termine delle ore 12:00 del 28 dicembre 2020.
Le domande di finanziamento per le quali non sarà perfezionata la concessione entro il mese di dicembre 2020 verranno annullate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, le FAQ sulla rinegoziazione dei prestiti 2020

Sono state pubblicate dalla Cassa Depositi e Prestiti le FAQ ricorrenti sulla procedura di rinegoziazione prestiti 2020.

Rinegoziazione prestiti CDP 2020

Quali Enti sono interessati dall’iniziativa?
CDP ha approvato una operazione di rinegoziazione in favore di Regioni, Province Autonome ed Enti Locali (Città Metropolitane, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni).

L’operazione di rinegoziazione CDP prevede misure quali quelle disposte dall’art.112 del Decreto c.d. Cura Italia “Sospensione quota capitale enti locali”?
No, l’operazione di rinegoziazione deliberata da CDP riguarda esclusivamente le posizioni di prestito di propria titolarità e prevede caratteristiche peculiari, mentre quella di cui all’art. 112 si riferisce ai soli prestiti gestiti da CDP per conto del MEF.

A seguito della deliberazione delle operazioni di rinegoziazione da parte di CDP, come sono rese note le caratteristiche delle stesse e le modalità di adesione?
In analogia a precedenti operazioni di rinegoziazione, le condizioni e i termini di tale operazione sono state definite in una apposita Circolare CDP, la n. 1300 (di seguito la “Circolare”) che descrive in dettaglio tutte le informazioni utili per valutare l’adesione all’iniziativa.

Come si può aderire all’iniziativa?
La CDP mette a disposizione di ciascun Ente locale, nel periodo di adesione, l’elenco dei prestiti rinegoziabili e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito “Applicativo”).

Quali prestiti non potranno comunque essere rinegoziati?
La Circolare individua esaustivamente i prestiti che non potranno essere rinegoziati in funzione delle loro caratteristiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si riportano alcune tra le principali cause di esclusione:
prestiti intestati ad Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020 di cui al piano di ammortamento originario;
prestiti intestati ad Enti morosi o in condizione di dissesto finanziario per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
prestiti intestati ad Enti che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020 (cfr. art. 163 TUEL).

L’operazione può essere autorizzata con una delibera di giunta?
No, è necessaria una delibera di Consiglio (esecutiva a tutti gli effetti di legge) i cui estremi devono essere indicati nella determina a contrattare.

Da dove è possibile accedere all’Applicativo?
Dall’area riservata del sito internet CDP, nel Portale ELPA, è possibile accedere al Portale dei Finanziamenti in cui sarà attivato l’Applicativo dedicato all’iniziativa. Preventivamente all’apertura della finestra temporale di adesione, è consigliabile verificare il corretto funzionamento dell’utenza che sarà utilizzata per l’accesso al portale ELPA. In caso di necessità, è possibile richiedere assistenza per la risoluzione di problemi tecnici o per una nuova richiesta di registrazione.

Entro quale data si può aderire alla Rinegoziazione nell’Applicativo?
Il periodo di adesione va dal 6 al 27 maggio 2020.

Quali sono le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili degli enti locali?
Le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili sono puntualmente individuate dalla Circolare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si riportano alcune delle principali caratteristiche:

  1. a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile;
  2. b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
  3. c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data ≥ EUR 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

I prestiti rinegoziabili per ciascun Ente sono esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile attraverso l’Applicativo.

Quali sono le condizioni economiche dell’operazione?
I tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati.

Quali sono i principali effetti della rinegoziazione?
I principali effetti dell’adesione alla rinegoziazione sono i seguenti:
la durata dei prestiti rinegoziati viene allungata fino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata);
corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti ante rinegoziazione;
corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva di una quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020, e di una quota interessi calcolata in base al nuovo tasso di interesse fisso post rinegoziazione individuato secondo un criterio di equivalenza finanziaria;
corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”).

È possibile allungare la durata dei prestiti?
La durata dei prestiti rinegoziati viene allungata fino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata).

Per poter aderire all’iniziativa, occorre necessariamente rinegoziare tutti i Prestiti Rinegoziabili?
No, mediante l’applicativo ciascun ente può selezionare i mutui che intende rinegoziare.
Quelli non selezionati continueranno ad essere disciplinati dai contratti vigenti.

Qual è la documentazione richiesta per aderire all’iniziativa?
La documentazione da presentare, di seguito sinteticamente riepilogata, è puntualmente elencata nella Circolare, deve essere firmata digitalmente e, tranne la delegazione di pagamento, deve essere trasmessa tramite l’applicativo:

  1. a) proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione;
  2. b) determinazione a contrattare;
  3. c) modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
  4. d) consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy;
  5. e) delegazioni di pagamento in originale.

Entro quale data la CDP deve ricevere la documentazione istruttoria?
Entro il termine perentorio del 3 giugno 2020 per la documentazione da trasmettere mediante l’applicativo. Entro il medesimo termine del 3 giugno 2020 per gli originali cartacei delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato. In considerazione dell’attuale contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica da COVID-19 è tuttavia accordata agli Enti la facoltà di trasmettere le predette delegazioni di pagamento anche successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, ma entro e non oltre il 30 luglio 2020. La mancata ricezione delle citate delegazioni entro il suddetto termine potrà essere causa di risoluzione dei rapporti rinegoziati.

La Circolare CDP n. 1300 prevede che le delegazioni di pagamento debbano “essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano”. E’ possibile procedere alla trasmissione delle delegazioni di pagamento anche a mezzo Posta Elettronica Certificata?
Sì, è possibile, a condizione che tramite PEC sia trasmesso l’originale di ciascuna delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, redatto nella forma del documento informatico (il file .pdf è generato dall’applicativo di CDP), completo della relata di notifica al tesoriere dell’Ente e debitamente sottoscritto digitalmente sia dal soggetto munito di idonei poteri che dal messo notificatore. In altri termini, a titolo esemplificativo, se un Ente rinegozia 7 prestiti, dovrà inviare – con unica PEC – 7 distinte delegazioni di pagamento (ossia, 7 distinti file). In funzione della numerosità delle delegazioni di pagamento da inviare, l’Ente potrà anche procedere con più trasmissioni via PEC, purché, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo del 30 luglio 2020 stabilito dalla Circolare n. 1300.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION