L’art. 116 del DL Rilancio, in attesa di pubblicazione in G.U., sostituisce integralmente l’art. 48 del DL. 18/2020 (c.d. Curata Italia), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che disciplina la sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l’infanzia e dell’attività dei centri diurni per persone disabili e per anziani.
La modifica normativa introdotta dalla lettera a) del comma 1 prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semi-residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell’emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possano essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L’individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle potranno essere definite tramite co-progettazioni con gli enti gestori e riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali, le pubbliche amministrazioni saranno autorizzate, inoltre, al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio e già destinato allo scopo e senza quindi affrontare ulteriori oneri. Tale importo sarà suddiviso in tre distinte quote:
- una quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento;
- una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all’atto della ripresa della normale attività;
- una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori
Viene, altresì, specificato che è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, o di servizi sociosanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.
In ultimo, la lettera b) del comma 1 dell’art. 116 dispone che all’articolo 92, comma 4-bis del DL 18/2020 primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” siano soppresse. AL riguardo, si rammenta che il comma 4-bis reca una serie di disposizioni volte a tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico (escludendo la possibilità per i committenti di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi) e attribuendo anche alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso (salvo quelle per cui vi è già stata l’aggiudicazione) prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto. La modifica normativa permette, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.