Con la Circolare DAIT n. 94 dell’8 agosto 2023, il Ministero dell’interno, al fine di fornire un costante supporto ai presidi territoriali, ha diffuso una serie di quesiti con le relative risposte proposti nel corso della sessione formativa del 12 luglio u.s.
In materia di principio di DNSH (Do Not Significant Harm) è stato chiarito che, sia per le piccole e media opere, la relativa scheda deve essere allegata ad ogni rendiconto; la scheda va allegata anche ai rendiconti intermedi, in quanto si riferisce all’intervento nel suo complesso e non ad una specifica fase di rendicontazione.
In merito alla data di fine lavori per le Piccole Opere delle annualità 2020-2021, non essendo il termine di fine lavori imposto normativamente, si ritiene possibile per il soggetto attuatore concludere le opere entro il 31 dicembre 2023, ivi compresa la fase di implementazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione nel sistema Regis. In caso di pagamenti con split payment, è necessario che il soggetto attuatore carichi a sistema il relativo F24. Ai fini dell’attestazione del pagamento dell’IRAP, IRPEF e/o altre spettanze tributarie, il soggetto attuatore dovrà caricare, tra i giustificativi di pagamento, il mandato quietanzato mentre, tra i giustificativi di spesa dovrà caricare ogni relativo documento probatorio (es. F24, etc.).
Per quanto riguarda i passaggi ai fini dell’erogazione delle risorse, dopo aver implementato la Sezione relativa al rendiconto, quest’ultimo passerà in stato “in verifica”. Terminato il controllo da parte da parte dei funzionari della Prefettura competente il rendiconto passerà in stato “verificato formalmente” e di conseguenza il rendiconto sarà idoneo al pagamento.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata.
La redazione PERK SOLUTION