Poteri e revoca del presidente del Consiglio comunale

La revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla potenziale revoca del presidente del consiglio comunale per condotta asseritamente non imparziale.

Il Ministero ricorda che in assenza di una specifica norma statutaria che la preveda, occorre dare conto della giurisprudenza sul punto. Il TAR Campania, con sentenza n.2174 del 2017, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa siciliana, secondo cui l’istituto della revoca del presidente del consiglio comunale può essere contemplato solo in ragione di una specifica previsione statutaria. Tuttavia, l’assenza di apposita previsione statutaria non può tradursi in una sorta di inamovibilità assoluta o quasi assoluta del Presidente del Consiglio comunale (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez.I, n.334/2010), pur in presenza di condotte palesemente arbitrarie, contrarie ai relativi doveri istituzionali, rispetto alle quali l’organo assembleare si troverebbe sprovvisto del più efficace e incisivo rimedio, costituito dalla rimozione dalla carica in parola e volto, in ultima analisi, a scongiurare la propria paralisi funzionale. D’altronde, non può negarsi, alla luce del principio del contrarius actus, la possibilità per il Consiglio comunale di addivenire alla revoca dell’incarico de quo: se, cioè, all’organo assembleare spetta per legge (art.39, comma 1, del d.lgs. n.267/2000) la designazione del proprio Presidente, al medesimo non può non spettare, specularmente, la rimozione di quest’ultimo.

La revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia che non sfoci in comportamenti che compromettano la terzietà del suo ruolo. (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, n.1983 del 1999; Consiglio di Stato, sez.V, n.3187 del 2002; TAR Lazio n.14142 del 2020). Quanto all’ulteriore questione posta nel quesito, in ordine ai poteri presidenziali di convocazione del consiglio come disciplinati dal d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 20 dello statuto comunale, il Ministero concorda sul fatto che in base alla richiamata previsione statutaria sembrerebbe, infatti, precluso al Presidente il potere di fissare l’ordine del giorno dei lavori senza il preventivo coinvolgimento del sindaco.

 

La redazione PERK SOLUTION