Corte dei conti, calcolo indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale

La Corte dei conti, Sezione per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 58/2021, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare la corretta modalità di calcolo dell’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 82 del TUEL, in applicazione del DM 119/2000 e del criterio previsto dall’art. 156 del TUEL, ha chiarito che l’art. 156 costituisce il costante riferimento per gli Enti ai fini della determinazione delle misure dell’indennità di funzione per gli amministratori locali. La stessa può essere incrementata, a seguito di aumento della popolazione accertata dall’Istat alla data del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, con contestuale passaggio dell’ente ad una classe demografica superiore, ovvero essere diminuita, in caso di riduzione della popolazione, accertata alla stessa data e con le medesime modalità, con conseguente declassamento demografico dell’Ente. L’eventuale attribuzione da parte dell’Ente locale dell’indennità di funzione agli amministratori locali di cui all’ art. 82, prima che l’Istat abbia ufficialmente accertato il dato di cui all’art. 156, non può che avere natura di provvisorietà, essendo necessario, ai fini dell’esatta quantificazione dell’importo la correlazione con il dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 47/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito all’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ha ricordato che ove nello statuto di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti sia prevista – alla luce del disposto dell’art. 39, comma 1, TUEL – la figura del Presidente del Consiglio comunale, a quest’ultimo non possa che spettare l’indennità di funzione, di cui all’art. 5 del Decreto 4 aprile 2000, n. 119. La concreta quantificazione di quest’ultima, come peraltro già messo in evidenza da altra Sezione di questa Corte (Sez. controllo Lombardia n. 67/2020/PAR), presuppone un espresso atto deliberativo da parte del Comune, in quanto tale quantificazione – alla luce anche della novella recata dall’art. 57-quater, comma 1, del d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha inserito un comma 8 bis all’interno dell’art. 82 TUEL in forza del quale «la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» – non appare poter operare ex lege, postulando una scelta decisionale rimessa alla discrezionalità dell’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION