Deficit strutturale: coesistenza tra le procedure di dissesto e predissesto finanziario

Il comune che ha deliberato lo stato di dissesto, e che non sia in grado di predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non può deliberare una seconda dichiarazione di dissesto finanziario senza aver chiuso la prima procedura. Ricorrendone tutti i presupposti, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità dell’ente locale, è invece possibile attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis, secondo quanto disposto dall’articolo 256, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 184/2020. La Sezione ritiene che il Comune che abbia deliberato il dissesto finanziario, dopo il risanamento, possa nuovamente dichiarare lo stato di dissesto ove ne ricorrano i presupposti. La dichiarazione di un secondo dissesto nell’ambito di una procedura avviata in precedenza e non ancora chiusa, invece, non è prevista dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Richiamando la nota figura di patologia degli atti processuali elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza processualpenalistica, l’ipotesi di una dichiarazione di “dissesto nel dissesto” potrebbe essere qualificata come abnorme, trattandosi di un atto che «per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale» (ex plurimis, Corte di cassazione, II sezione penale, sentenza 26 febbraio 2020, n. 7582). L’articolo 246, comma 1, secondo periodo, del TUEL, inoltre, prevede espressamente che la deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Pertanto, una seconda dichiarazione di dissesto parrebbe costituire, tra l’altro, un’inammissibile revoca implicita dell’unica deliberazione espressamente qualificata come irrevocabile dalla legge. Nel caso in cui l’ente abbia dichiarato il dissesto e l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento, l’ente, ai sensi del comma 12 dell’art. 256 del TUEL, potrebbe aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’articolo 243-bis del TUEL, all’interno della procedura di dissesto che non sia possibile chiudere altrimenti. Tra le misure straordinarie vi è, altresì, la possibilità che il Ministero dell’Interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, intervenga per il pagamento integrale della massa passiva, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION