Pubblicato in G.U. il DPCM in materia di finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali

È stato pubblicato in G.U. n. 209 del 1° settembre 2021 il DPCM del 1° luglio 2021,  con il quale vengono determinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario. Sulla base di tali parametri, è stata effettuata la ripartizione delle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale, previste dalla legge n. 178/2020, per l’anno 2021 di 215.923.000 euro e di importi crescenti per gli anni successivi, sino a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030. Ciò consentirà di riequilibrare sul territorio i livelli di spesa per i servizi, e i Comuni potranno fornire prestazioni ai cittadini sulla base delle effettive esigenze della collettività e non più basate sulla spesa storica, criterio che svantaggiava gli enti che risultavano aver speso meno negli anni precedenti. Ciò renderà più equilibrata la spesa dei Comuni, e i predetti enti locali potranno assicurare maggiori erogazioni economiche per lo sviluppo della funzione sociale, erogazioni che saranno sottoposte a monitoraggio per assicurare il continuo potenziamento dei servizi sociali.
Le risorse incrementali della dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021 di 215,9 milioni di euro per lo sviluppo di servizi sociali non sono da considerarsi integralmente aggiuntive per tutti i Comuni, considerato che parte delle stesse sono destinate a compensare le minori risorse determinate dal cambio di metodologia dei fabbisogni standard operato per l’anno 2021 e, in ogni caso, a mantenere inalterato il livello di servizio già offerto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente assunzioni con la quota del FSC finalizzato al potenziamento dei servizi sociali

La Corte dei conti, Sez. Marche, con Deliberazione n 113/2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune – in merito all’interpretazione dell’art. 33 del DL n. 34/2019 in rapporto con l’art. 1, comma 792, della legge n. 178/2020, in particolare se le assunzioni di personale con qualifica di assistente sociale, finanziate con le risorse incrementali del Fondo di solidarietà comunale di cui al citato art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2021, possano essere effettuate in deroga alla normativa vigente in materia di personale che impone vincoli assunzionali e limiti e/o tetti di spesa, proprio in quanto “etero-finanziate” – ha evidenziato che le risorse ex commi 791 e 792 non risultano espressamente utilizzabili – diversamente da quelle afferenti al “Fondo Povertà” – per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale. Le assunzioni di detto personale, in quanto direttamente correlate a un fondamentale compito dell’Ente locale, dovrebbero attuarsi attraverso l’utilizzo di risorse proprie dei comuni e che, anche nella prospettiva del sostegno statale allo sviluppo dei servizi sociali, le risorse aggiuntive a valere sul Fondo di solidarietà comunale dovranno in ogni caso, a pena del recupero delle somme, ricollegarsi al conseguimento di obiettivi da valutarsi con riferimento al soddisfacimento della domanda dell’utenza, in termini di prestazioni rese su ambiti diversificati d’intervento, solo in quota parte riferibili all’attività dello specifico personale. La competenza fondamentalmente gravante sui comuni e la contribuzione in via indistinta per obiettivi di risorse non rivestenti natura strutturale, in quanto revocabili, sono profili che, in un’ottica interpretativa di sistemica valenza, deporrebbero per la non destinabilità delle risorse ex commi 791 e 792, in argomento, alle assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento servizi sociali, determinate le somme prenotate per l’attribuzione dei contributi

Come noto, la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
Il contributo è così determinato:
– 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
– 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Ai fini della concessione del contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali di cui alla lettera a) per aree di attività.
Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15.
Con Decreto Ministeriale n. 144 del 25 giugno 2021, in attesa di pubblicazione in G.U. sono state, invece, determinate le somme prenotate per l’anno 2021, per un totale di € 66.905.066, necessarie all’attribuzione dei contributi per gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli ambiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido

Il comma 6 dell’art. 30 del D.L. n. 41/2021, Decreto Sostegni interviene sulla disciplina, di cui al comma 449, lettera d-sexies, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 come modificato dalla legge di bilancio 2021, di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Si ricorda che il comma 791 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale, da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e al potenziamento degli asili nido comunali. L’incremento delle risorse è riportato nella tabella seguente:

Il successivo comma 792 integra la disciplina vigente del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di assegnazione delle quote incrementali del Fondo destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido. Con l’aggiunta delle nuove lett. d-quinquies) e d-sexies al comma 449 si prevede che:

  1. le quote di risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies);
  2. la quota di risorse relativa al potenziamento degli asili nido nei comuni delle RSO sia destinata ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l’ammontare dei posti disponili negli asili, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo sarà ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con DPCM, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, saranno altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies);
  3. una quota del fondo, pari ad euro 1.077.000 sia destinata, a decorrere dal 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada (distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della provincia di Udine), della quota IMU trattenuta da Agenzia delle Entrate.

Il comma 6 dell’art. 30 del DL 41/2021 interviene modificando il terzo e quarto periodo dell’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), legge n. 232/2016, al fine di precisare che il riparto delle risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sarà effettuato, non più con DPCM, ma con apposito decreto del Ministero dell’Interno previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente. Con il medesimo decreto di ripartizione del Ministero dell’interno saranno altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, con le omologhe linee di intervento, di più ampia portata, definita nell’ambito del PNRR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Potenziamento dei servizi sociali, Accesso alla piattaforma e le FAQ ministeriali

La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il contributo è così determinato:
– 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
– 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.
Per quanto riguarda l’articolazione degli Ambiti, si farà riferimento a quella comunicata dalle Regioni sulla piattaforma SIOSS (il Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali, accessibile esclusivamente tramite le credenziali SPID),
Dal punto di vista operativo:
– entro il 28 febbraio di ogni anno il responsabile dell’Ambito inserisce sul sistema SIOSS i dati relativi al personale dell’anno precedente e le previsioni dell’anno corrente;
– entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, vengono riconosciute le somme liquidabili riferite all’anno precedente e prenotate le somme per l’anno corrente.
Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15, in corso di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Risposte alle domande frequenti (FAQ)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento servizi sociali, definite le modalità per accedere al contributo

È stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 1 comma 800 della Legge di Bilancio 2021 che definisce le modalità in base alle quali il contributo di cui all’art. 1 comma 797 è attribuito all’ambito territoriale e da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso.
Si rammenta che i commi 797-804 dell’art. 1 della legge 178/2020, recano misure volte al potenziamento dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e dei servizi territoriali di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017, che includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali, in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
La finalità è quella di raggiungere un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali, definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.
A tal fine è previsto un contributo economico che ammonta:
• ad euro 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
• ad euro 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Ai fini della concessione del contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali di cui alla lettera a) per aree di attività.
Il contributo sarà attribuito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il contributo non spetta in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni richieste.
Spetta, altresì, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso.
I Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni possono indire possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti richiesti: ovvero, essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diramato anche la Nota 1139 del 4 febbraio 2021 con la quale comunica che sono in via di definizione le modalità attraverso le quali gli Ambiti territoriali potranno accedere al previsto contributo ed è in via di definizione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso. Dei citati provvedimenti, una vota definiti sarà data tempestiva comunicazione, insieme alle relative istruzioni e ai chiarimenti necessari, in vista della scadenza prevista dalla normativa per la comunicazione dei dati necessari al ministero prevista per il prossimo 28 febbraio. La nota evidenzia, altresì, che il contributo costituisce finanziamento stabile a copertura dei costi di ogni assistente sociale (equivalente a tempo pieno) assunto a tempo indeterminato eccedente e non esuberante le soglie minima e massima sopra richiamate.
Anci ha predisposto una Nota che fornisce alcuni chiarimenti alle domande più frequenti poste dalle amministrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION