Attribuzione incarico di posizione organizzativa a dipendente inquadrato in categoria C

Con l’orientamento applicativo CFL162, l’ARAN evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali  richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”.

 

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Posizioni organizzative, l’indennità spetta solo con l’istituzione della relativa posizione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32950 del 9 ottobre 2021, ha ribadito che diritto del pubblico dipendente a percepire l’indennità di posizione sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell’attività organizzativa dell’Amministrazione la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato. La Corte ha più volte precisato che l’esclusiva rilevanza da attribuire all’atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottato discrezionalmente, comporta che è da escludere che prima dell’adozione di tale atto sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l’elevata probabilità di essere destinatario dell’incarico e l’irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endo-procedimentali nonché dell’espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.

I richiamati principi sono stati affermati da Cass. n. 11198/2015 e da Cass. n. 15902/2018 anche in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione del personale per il comparto delle regioni e delle autonomie locali e si è evidenziato, in continuità con quanto già statuito da Cass. S.U. n. 16540/2008, che l’apparente diversità di formulazione delle disposizioni contrattuali rispetto a quelle relative ad altri comparti non legittima conclusioni diverse, in quanto le esigenze di servizio sono comunque valorizzate nell’art. 9, che subordina l’istituzione delle posizioni organizzate all’attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 29/1993 (all’epoca vigente), alla ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche dell’ente, all’istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

 

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Nessuna incompatibilità tra la carica di assessore comunale e l’incarico di P.O. presso la Provincia

Con la delibera n. 580 del 28 luglio 2021, l’ANAC ha chiarito che non sussiste l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4 lettera b) del d.lgs. n.39/2013 qualora il titolare di una posizione organizzativa, non assimilabile ad incarico dirigenziale, presso una amministrazione provinciale assuma la carica di componente della giunta di un comune nella stessa regione. La disciplina in esame, di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013, prevede che: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili […] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti […] ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico”.
Al fine di accertare la sussistenza di violazioni dell’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità, occorre valutare se l’incarico di posizione organizzativa conferito presso l’Ente sia assimilabile ad un incarico dirigenziale, in base alla definizione dell’art. 1, comma 2, lettera j) del d.lgs. n. 39/2013. Per incarichi dirigenziali interni, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera j), del d.lgs. n. 39/2013, si intendono “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”. Proprio in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 anche ai titolari di posizioni organizzativa in un ente locale, l’ANAC si è già espressa su una fattispecie assimilabile, con l’orientamento n. 4 del 15 maggio 2014, riformulato in data 19 marzo 2015, a tenore del quale: «Sussiste l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell’assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, fatta salva l’ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall’art. 29-ter del d.l. n. 69/2013». L’orientamento sopra richiamato fa esplicito riferimento ad una P.O. conferita ai sensi dell’art. 109, co. 2, del TUEL, assimilabile ad un incarico dirigenziale.
Nel caso in cui, invece, l’incarico sia riconducibile alla tipologia di cui all’art. 13 co. 1 lett. b) del CCNL 2016-201 (ossia: “lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14.”) e non ai sensi dell’art. 109, comma 2, del TUEL, lo stesso non integra la fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 39/2013.

 

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Indennità di ordine pubblico, esclusa per le posizioni organizzative

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con il Parere n. 555/0.P./0001884/2020/1 dell’8 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di corrispondere l’indennità di ordine pubblico anche al personale delle Polizie Locali, titolare di posizione organizzativa, impegnato in servizi operativi esterni connessi all’emergenza sanitaria. Il Dipartimento, nel ricostruire il quadro normativo in materia, ha affermato l’impossibilità di cumulare detta indennità con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali.
La formulazione letterale dell’art. 18 del CCNL del 21 maggio 2018, e nello specifico la possibilità di erogare ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ulteriori trattamenti accessori, assume carattere tassativo; di conseguenza l’indennità di ordine pubblico non sembra ancorabile ad alcuna delle previsioni derogatorie.
Rispetto all’ulteriore questione sottoposta, riguardante la possibilità di riconoscere al personale di Polizia Locale, titolare di posizione organizzativa, i compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuato a seguito dell’emergenza sanitaria, da finanziarsi con le risorse del fondo, di cui all’art. 115 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), la nota evidenzia che la problematica è stata esaminata dall’ARAN che ha espresso orientamenti applicativi restrittivi, a meno che la situazione emergenziale non sia condotta esegeticamente, in via di interpretazione estensiva, alla nozione di emergenza derivante da calamità naturale, fattispecie prevista dall’art. 18 del CCNL, quale ipotesi derogatoria legittimante il cumulo di tali compensi. Della questione è stato interessato il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.

 

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