PNRR, Ministero Interno: Risposte a quesiti

Con la Circolare DAIT n. 94 dell’8 agosto 2023, il Ministero dell’interno, al fine di fornire un costante supporto ai presidi territoriali, ha diffuso una serie di quesiti con le relative risposte proposti nel corso della sessione formativa del 12 luglio u.s.

In materia di principio di DNSH (Do Not Significant Harm) è stato chiarito che, sia per le piccole e media opere, la relativa scheda deve essere allegata ad ogni rendiconto; la scheda va allegata anche ai rendiconti intermedi, in quanto si riferisce all’intervento nel suo complesso e non ad una specifica fase di rendicontazione.

In merito alla data di fine lavori per le Piccole Opere delle annualità 2020-2021, non essendo il termine di fine lavori imposto normativamente, si ritiene possibile per il soggetto attuatore concludere le opere entro il 31 dicembre 2023, ivi compresa la fase di implementazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione nel sistema Regis. In caso di pagamenti con split payment, è necessario che il soggetto attuatore carichi a sistema il relativo F24. Ai fini dell’attestazione del pagamento dell’IRAP, IRPEF e/o altre spettanze tributarie, il soggetto attuatore dovrà caricare, tra i giustificativi di pagamento, il mandato quietanzato mentre, tra i giustificativi di spesa dovrà caricare ogni relativo documento probatorio (es. F24, etc.).

Per quanto riguarda i passaggi ai fini dell’erogazione delle risorse, dopo aver implementato la Sezione relativa al rendiconto, quest’ultimo passerà in stato “in verifica”. Terminato il controllo da parte da parte dei funzionari della Prefettura competente il rendiconto passerà in stato “verificato formalmente” e di conseguenza il rendiconto sarà idoneo al pagamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Rafforzamento capacità amministrativa PA, nota su norme di interesse per Comuni

Dopo il via libera definitivo da parte del Senato al cd. Dl Assunzioni, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2023 – Suppl. Ordinario n. 23, la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. La legge di conversione è entrata in vigore il 22 giugno 2023.

Il testo prevede disposizioni in materia di personale, in particolar modo a supporto dei piccoli comuni e, con più di 2 mila unità, del comparto sicurezza. Previste anche norme per i territori colpiti da eventi sismici, i concorsi pubblici, i controlli, la formazione.

Anci ha predisposto una nota di approfondimento che riporta i contenuti delle principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane, dando evidenza delle modifiche apportate dal Parlamento durante l’esame della legge di conversione.

Tra le diverse novità di interesse per i Comuni e le Città metropolitane , come evidenziato dalla nota Anci, segnaliamo:

  • Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del Servizio Civile (Articolo 1, comma 9-bis) in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, pari al 15 per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale presso le PA, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali;
  • Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici (Articolo 1, comma 12-quater) esteso a trentasei mesi;
  • Disposizioni in materia di responsabilità erariale (Articolo 1, comma 12-quinquies, lett. a), si proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
  • Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC (Articolo 1, comma 12-quinquies, lettera b);
  • Formazione del personale tra i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione (Articolo 1, comma 14-sexies), le amministrazioni dovranno indicare gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
  • Riserva di posti in favore di disabili (Articolo 1, comma 14-septies) per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Si ricorda che le quote di riserva sono quelle previste dall’articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette
    definite ai sensi della stessa legge 68 e sono le seguenti: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.
  • Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale (Articolo 1-bis), la norma reca un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), reca alcune integrazioni della disciplina dei
    concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell’associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei
    candidati idonei. La successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure
    concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). La lettera d) modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l’applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza;
  • Modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi. (Articolo 1-ter), si estende anche alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, la possibilità di attribuire compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale;
  • Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali (Articolo 3, comma 1-bis),
    esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali (Art. 90 del TUEL) dal divieto di cumulo di compensi di cui all’articolo 5, comma 11 del d.l 78/2010 convertito in legge 122/2010;
  • Sostegno alle assunzioni nei piccoli Comuni (Art. 3, comma 2), laddove le risorse del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del PNRR nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnate per l’anno 2022 e non utilizzate, restano nella
    disponibilità dei Comuni beneficiari anche per l’anno 2023;
  • Trattamento economico accessorio (Art. 3, comma 3), ai fini dell’attuazione del PNRR, il reclutamento del personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale non rileva agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio;
  • Stabilizzazioni di personale (Art. 3, comma 5), si  consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione e risponda ad ulteriori requisiti. Le assunzioni sono
    effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione;
  • Requisiti per l’accesso all’impiego presso gli enti territoriali (Articolo 3, comma 5-bis), si prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano individuare, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
  • Deroghe ai limiti di spesa per il segretario comunale (art. 3, comma 6), per gli anni 2023-2026 il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è escluso dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio;
  • Utilizzo di personale presso Comuni con meno di 15.000 abitanti (Articolo 3, comma 6-bis), è accolta una richiesta dell’ANCI di modifica dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza;
  • Contributi alle fusioni di Comuni (Articolo 3, comma 6-ter), per le fusioni di comuni entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto a legislazione vigente per un periodo massimo di dieci anni e commisurato a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono, sia erogato per ulteriori cinque anni;
  • Vicesegretari comunali (Articolo 3, comma 6-quater), si estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale;
  • Misure per l’assunzione di giovani nella P.A. (Articolo 3-ter), si riconosce a tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato;
  • Aumento costo materiali opere pubbliche (Articolo 18, comma 4-bis), si estende l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF. In particolare si prevede che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR ai sensi del DL 13/2023, possono accedere alle risorse del Fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;
  • Interventi di edilizia scolastica (Art.18 comma 4-ter), si consente agli enti locali, per coprire le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi, di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento delle PA: Via libera dalla Camera al DDL di conversione del DL 44/2023

Il disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 7 giugno 2023 e passa al Senato per la conversione definitiva in legge.

Le novità di interesse:

PNRR
Per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, il decreto consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche (articolo 1, comma 1).
Con una modifica introdotta in sede referente, è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sui piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (articolo 1, comma 12-quinques, lettera b).
Con riferimento alle misure relative alle assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione del PNRR, si prevede:

  • che le risorse del Fondo istituito per la suddetta finalità da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti, impegnate e non utilizzate relativamente all’anno 2022, possono essere utilizzate per la stessa finalità anche nel 2023 (articolo 3, comma 2);
  • che la spesa del suddetto personale a tempo determinato assunto dalle regioni a statuto ordinario e dai comuni non rileva ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a tale trattamento non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (articolo 3, comma 3).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In tema di dirigenza, il decreto (articolo 4) introduce alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (comma 1). La disposizione inoltre demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, l’aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale (comma 2).
Nel corso dell’esame in sede referente, è stata altresì introdotta una disposizione che consente il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Il trattenimento in esame viene ammesso con riferimento ai dirigenti in possesso di specifiche professionalità (articolo 1, comma 4-bis).

Ulteriori previsioni in tema di attività della PA sono state introdotte in sede referente. In particolare:

  • il comma 12-quinquies dell’articolo 1, alla lettera a), proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
  • il comma 14-sexies dell’articolo 1 prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
  • l’articolo 27-bis prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine “razza” sia sostituito dal termine “nazionalità”.

REGIONI ED ENTI LOCALI

In tema di personale assunto a tempo determinato si dispone che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possono procedere, fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del termine generale posto al 31 dicembre 2023), alla stabilizzazione del personale che ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni presso l’amministrazione che procede all’assunzione e che abbia gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (articolo 3, comma 5).
L’articolo 3, comma 5-bis, introdotto in sede referente, prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente possano individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale (di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.
L’articolo 3, comma 5-ter reca quote di riserva in concorsi per l’accesso alla dirigenza regionale in favore di personale operante a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma.
L’articolo 3, comma 6-bis, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente, eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.
Un’ulteriore disposizione dà facoltà alle regioni, senza aggravio di spesa, di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, fermo restando il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale (articolo 3, comma 1). Esclude inoltre i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall’obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese (articolo 3, comma 1-bis).

Il decreto, inoltre:

  • per gli anni 2023-2026 esclude il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio (articolo 3, comma 6);
  • estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale (articolo 3, comma 6-quater);
  • stabilisce che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell’interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni soppresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa (articolo 19, comma 3);
  • dispone l‘assegnazione per ulteriori cinque anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 (articolo 3, comma 6-ter);
  • interviene sull’applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno l’obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell’esercizio 2023. È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall’esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell’eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all’esercizio precedente (articolo 18, comma 1);
  • definisce le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all’evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni (articolo 18, comma 3);
  • vincola le risorse ricevute dalle Regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale (articolo 18, comma 4);
  • estende, in relazione a tutti gli interventi di edilizia scolastica, la possibilità di utilizzare per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento (articolo 18, comma 4-ter).

Allegati:

Nota di lettura Senato

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: il Ministero dell’Ambiente pubblica le FAQ per gli investimenti di economia circolare

Sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti giunte al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica su due importanti investimenti del PNRR nell’ambito dell’economia circolare: i progetti “faro” e la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti.

Le FAQ forniscono puntuali indicazioni operative a una platea ampia di soggetti attuatori sugli elementi di caratterizzazione della gestione dei progetti di cui sono responsabili. Tra questi, a titolo di esempio, la generazione dei CUP, la compilazione e la trasmissione dell’atto d’obbligo, la gestione finanziaria delle risorse trasferite e l’emissione delle fatture.

Inv.1.1: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/FAQ-M2C1-I1.1-v1.0-10052023.pdf

Inv.1.2: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/FAQ-M2C1-I1.2-v1.0-10052023_1.pdf

Per maggiori informazioni e per visualizzare gli aggiornamenti futuri, è possibile consultare le pagine del sito web del MASE dedicate agli investimenti di economia circolare:

Investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto del MIT di approvazione istanze opere PNRR eseguite dal 1° gennaio al 31 luglio 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2023 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che approva le istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022” relativamente all’accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 attinente gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione per opere PNRR.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di istruttoria, ha approvato 362 istanze, da cui consegue un ammontare complessivo pari 17.397.650,09 di euro. La liquidazione dei fondi relativi alle istanze approvate avverrà con successivi decreti di pagamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato Città e Autonomie Locali: 50mln ai comuni per potenziare il trasporto scolastico degli alunni con disabilità

Il sottosegretario all’Interno ha presieduto la riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 marzo 2023, durante la quale l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto di un contributo di 50 milioni di euro, per l’anno 2023, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della regione Sardegna. Le risorse, ripartite tra 5.098 Comuni, hanno l’obiettivo di incrementare, nel corso dell’anno, il servizio di trasporto scolastico disabili di 14.373 utenti.
Il decreto reca altresì gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023.

Successivamente, l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 175 milioni di euro per l’anno 2023 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023. Con il decreto in esame viene ripartito il predetto contributo tra 5.099 Comuni per attivare, nel corso dell’anno, il servizio di asilo nido per 22.822 bambini in età 3-36 mesi.

E’ stato, inoltre, dato parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo di cui all’articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 e all’articolo 1, comma 828, della legge n. 197 del 2022, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

Parere favorevole è stato dato anche sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, per l’anno 2022, del Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane. Il Fondo è da ripartire annualmente tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale, in proporzione all’entità delle rate annuali di rimborso del debito. Con il presente provvedimento le risorse del Fondo per l’anno 2022, pari a 13.500.347 euro, vengono ripartite fra i sei comuni, capoluogo di città metropolitane di Napoli, Catania, Reggio Calabria, Torino, Messina e Palermo.

Infine, è stata data una informativa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante attribuzione ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del contributo, per l’anno 2023, a titolo di compensazione derivante dall’esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L’importo complessivamente distribuito è di euro 6.313.320,34 (vedi Report della seduta).

 

La redazione PERK SOLUTION

Riforma Accrual delle PA: la contabilità economica non sostituirà la contabilità finanziaria che conserverà il ruolo di contabilità autorizzatoria

Il Comitato direttivo della Struttura di governo della Riforma Accrual delle pubbliche amministrazioni, in riscontro alla alla richiesta di chiarimento formulata dalla Commissione ARCONET, ha chiarito che il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale Accrual non sostituirà la contabilità finanziaria; la contabilità finanziaria sarà integrata con il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale secondo il modello utilizzato dallo Stato.

Pertanto, come auspicato dalla Commissione, per gli enti territoriali, la riforma 1.15 del PNRR costituisce un percorso di perfezionamento del sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, da realizzare attraverso un adeguamento del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale vigente ai nuovi standard nazionali ITAS ispirati agli IPSAS.

Tuttavia, per ANCI quanto espresso dal Comitato direttivo della Struttura di governo della Riforma Accrual non chiarisce il percorso da attuare fino al pieno compimento della riforma. In particolare, non è stata data nessuna indicazione circa le modalità con cui si intende applicare la riforma per gli enti di minore dimensione, il percorso di formazione indispensabile per la corretta implementazione del nuovo sistema contabile, l’adeguato e profondo periodo di sperimentazione, oltre all’auspicabile semplificazione della contabilità finanziaria. Sui temi sopra indicati non è stata offerta alcuna indicazione di merito nella risposta dello SSB. I tempi di applicazione della riforma sembrano del tutto incompatibili con una ampia quanto necessaria sperimentazione, oltre ad una capillare formazione su ambito nazionale. Inoltre, non è allo stato
previsto un tavolo di lavoro che analizzi le possibili semplificazioni del futuro assetto contabile e le modalità di esclusione per gli enti di minore dimensione.

Le Associazioni chiedono in termini collaborativi di essere informate sullo stato di avanzamento del progetto PNRR recante la contabilità accrual per gli enti territoriali e sulle relative modalità di applicazione, dal Comitato direttivo della Struttura di Governance del progetto stesso. In ogni caso, in seno alla Commissione Arconet, i rappresentanti di ANCI si faranno portavoce per sostenere ogni azione utile ad uniformare gli attuali principi contabili (in particolare il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale 4.3) agli ITAS che, nel tempo, saranno presentati alla Commissione stessa – e da questa opportunamente valutati – per garantire, con
l’attuale quadro normativo, la migliore integrazione possibile tra il sistema contabile in vigore e il rispetto degli standard ITAS basati su un principio accrual, come peraltro auspicato anche nella risposta cui si sta dando riscontro.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Al via il supporto delle Ragionerie territoriali dello Stato a Comuni e Città Metropolitane

Facendo seguito a quanto stabilito dal DM MEF del 31 maggio 2022 e al protocollo d’intesa sottoscritto il 20 ottobre tra la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, è stato attivato il servizio di supporto che le Ragionerie Territoriali erogano a favore dei Comuni e degli altri enti territoriali soggetti attuatori di progetti PNRR.
Il supporto alle Amministrazioni locali riguarderà gli adempimenti in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione ai fini del corretto raggiungimento di Milestone e Target nelle tempistiche previste.
Per trasmettere quesiti e richieste di supporto, i Comuni possono utilizzare gli indirizzi appositamente attivati dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per visionare la lista completa degli indirizzi e il file contenente l’elenco dei Comuni clicca qui.

 

La redazione PERK SOLUTION

Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili

Pubblicato in G.U. n. 278 del 28-11-2022 il decreto del MEF del 18 novembre 2022 concernente l’approvazione degli interventi e l’assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, emanato in attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell’articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022.

Il decreto, volto a consentire l’avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento degli interventi, è corredato da tre allegati contenenti l’elenco delle domande di finanziamento ammesse relative a interventi finanziati da risorse PNRR e per i quali sono stati nominati Commissari Straordinari (allegato 1), nonché quelli relativi al PNC (allegato 2). L’allegato 3 riporta il totale dei contributi concessi suddivisi per Amministrazione istante, con evidenza delle preassegnazioni riconosciute agli enti locali attuatori di interventi PNRR.

La dotazione finanziaria del Fondo è risultata sufficiente a soddisfare la totalità del fabbisogno finanziario emergente dalle preassegnazioni agli enti locali attuatori – cd. procedura semplificata – e dalle istanze presentate dalle Amministrazioni centrali – cd. procedura ordinaria – per le quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo. La capienza del Fondo, quindi, non ha reso necessario definire una graduatoria degli interventi sulla base della quale determinare le opere assegnatarie delle risorse.

Le risorse complessivamente assegnate dal decreto ammontano a 8.074.778.168,50 euro, di cui 5.010.208.037,94 euro destinate a interventi finanziati da risorse PNRR, 679.429.116,27 euro per opere in relazione alle quali sono stati nominati Commissari Straordinari, 453.759.907,93 euro relative a interventi PNC, 1.616.660.978,20 euro preassegnate agli enti territoriali attuatori di misure PNRR e, infine, 314.720.128,16 euro preassegnate nell’ambito PNC.

 

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PNRR, Edilizia scolastica: proroga al 15 settembre 2023 del termine di aggiudicazione degli interventi

Il Ministero dell’istruzione rende noto, con apposito comunicato, che con decreto del 28 novembre 2022, n. 308, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, è stata individuata la data del 15 settembre 2023 quale termine unico e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022. Come noto, i piani di edilizia scolastica transitati tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito dell’Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Per tutti gli interventi, resta fermo il termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023. Il nuovo termine riguarda gli interventi di edilizia scolastica previsti nei seguenti decreti:

  • DM 5 giugno 2020, n. 24, Fondo Sisma Centro Italia, limitatamente agli interventi di importo sopra soglia; DM 25 luglio 2020, n. 71, “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, II parte (per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);
  • DM 7 gennaio 2021, n. 10 (per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);
  • DM 8 gennaio 2021, n. 13, Fondo scuole superiori, I piano di 855 mln” per tutti gli interventi, come rimodulato con decreto del ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, n. 116;
  • DM 11 gennaio 2021, n. 14 Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, I parte(per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);
  • DM 15 luglio 2021, n. 217, Fondo scuole superiori, II piano di 1.125 mln per tutti gli interventi come rimodulato con decreto del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2022,
    n. 117.

Trattandosi di interventi transitati nell’ambito dei c.d. “progetti in essere”, ciascun ente locale sarà destinatario di uno specifico accordo di concessione avente ad oggetto, oltre alle condizioni di utilizzo del finanziamento e le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo, anche il rispetto di ulteriori obblighi quali:

  • il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, come previsto dall’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
  • il rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2020/852. In particolare, l’articolo 17 dello stesso definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo, nonché il rispetto della Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

 

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