PNRR: Pagamento contributo per assunzioni di personale a tempo determinato a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con decreto ministeriale del 17 luglio 2023 è stato disposto il pagamento delle risorse finanziarie, per l’annualità 2023, relative al fondo previsto dal comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, finalizzate alle assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, assegnate con D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 e successivamente rideterminate con D.P.C.M. del 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Per il pagamento delle risorse del Fondo da destinare all’attività di supporto tecnico e per quelle a copertura degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. del 1° maggio 2023, il Ministero è in attesa di ricevere i dati sul riparto di dette risorse. Sarà previsto un unico modello di certificazione sia per le risorse assegnate per l’anno 2022 che per quelle che verranno attribuite per l’anno 2023. La rendicontazione avverrà esclusivamente con procedura telematica.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Piccoli comuni: la circolare ministeriale sul fondo per assunzioni segretari e personale nei piccoli Comuni

Con la circolare del Dipartimento degli Affari Interni e Territori n. 84 del 3 luglio 2023 sono state fornite le indicazioni operative per le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle complessive risorse attribuite al Fondo di cui all’articolo 31-bis, co. 5, del decreto-legge n.152/2021, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attuatori di progetti inseriti nel PNRR.

Con il DPCM del 30 dicembre 2022 si è data attuazione all’ articolo 31-bis, co. 5, in cui è stata prevista l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per contribuire alla copertura dell’onere delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con il citato provvedimento sono state ripartite le risorse del fondo in relazione alle richieste degli enti, specificando nell’apposita tabella allegata, oltre all’ammontare del finanziamento corrisposto per ciascuna annualità fino all’anno 2026, nonché le specifiche professionalità suddivise
per categoria di inquadramento e correlate ai progetti indicati dai medesimi enti.

La Circolare chiarisce la possibilità di modificare il profilo professionale da assumere, nell’ambito della medesima categoria professionale ovvero l’Area di
Inquadramento indicate precedentemente nell’istanza. In tal caso, per quanto attiene ai profili di rendicontazione, gli enti dovranno inviare una richiesta di rimodulazione, coerente con le finalità del progetto, del personale da assumere, motivando le mutate e sopravvenute esigenze assunzionali, nei limiti dell’entità del contribuito attribuito ed individuato sulla base della tabella 1 del citato DPCM, per ogni singolo ente e per singola annualità. In ogni caso, non sarà possibile utilizzare il finanziamento ottenuto per l’assunzione di personale da destinare all’attuazione di un progetto differente rispetto a quello autorizzato, in quanto l’assegnazione dei contributi ai Comuni beneficiari è avvenuta con riferimento ai soli progetti dei quali gli enti hanno dichiarato di essere soggetti attuatori. Non sarà inoltre possibile utilizzare le risorse del fondo per incrementare le ore del personale già in servizio, anziché di procedere con nuove assunzioni. La norma, infatti, persegue l’obiettivo di reclutare nuovo personale. L’articolo 31-bis, co. 1, del decreto legge n. 152/2021 specifica, infine, che le risorse del fondo possono essere utilizzate per “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale”.

Con riferimento al contributo destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali ex art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la circolare rammenta che il contributo, pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026, sarà erogato secondo l’ordine di graduatoria predisposta avendo riguardo alle priorità individuate all’art. 4 del DPCM del 1° maggio 2023 e nei limiti delle risorse disponibili. Nell’evidenziare come il diritto all’erogazione del contributo sia in ogni caso condizionato, nell’ipotesi in cui la sede risulti vacante, alla nomina del segretario entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, l’art. 5 del decreto prevede altresì l’obbligo di restituzione del contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria qualora, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario. È previsto, inoltre, l’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa.

I Comuni beneficiari delle risorse sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2024 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione di rendicontazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato. Soltanto per le annualità 2022 e 2023 è prevista un’unica certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2024. La presentazione del rendiconto è un obbligo espressamente previsto dall’art. 158 del TUEL. Per facilitare gli enti nella trasmissione del rendiconto sarà realizzato un modello informatizzato di certificato che sarà reso disponibile, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”). La mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dal citato articolo 158. Entro il 10 febbraio di ogni anno, con comunicato da pubblicarsi sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, saranno fornite indicazioni circa i criteri da seguire per il corretto invio del certificato telematico di rendiconto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Deleghe ai consiglieri comunali nei comuni fino a 3000 abitanti

Conformemente all’art. 2 legge n.191/2009, modificato dal D.L. n. 2/2010, convertito in legge n. 42/2010, nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile al sindaco delegare le proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno nel parere del 27 giugno 2023.

La norma prevede che nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile la delega da parte del sindaco di proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori. La disposizione, che era stata adottata al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, è ancora vigente ed ha costituito la base giuridica per l’affidamento delle funzioni di vice sindaco ai consiglieri dei comuni inferiori a mille abitanti, in vigenza dell’articolo 16, comma 17, lett.a) del d.l. n.138/2011 che aveva soppresso le giunte per tali tipologie di enti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccoli Comuni, nuova fase di stanziamenti per gli incarichi dei segretari comunali

Sul portale del Dipartimento della funzione pubblica Lavoropubblico.gov.it da domani sarà attivo l’applicativo “Contributo per i segretari comunali”, progettato in collaborazione con Formez PA, dove i piccoli Comuni interessati potranno presentare istanza in modalità digitale. La novità arriva a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 1 maggio 2023, che definisce i criteri di riparto, tra i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, delle risorse del Fondo Assunzioni PNRR da 30 milioni di euro annui fino al 2026 (che era stato istituito con il decreto-legge n. 152/2021) anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali. Il provvedimento rende operativa la previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 828) che a partire da quest’anno ha esteso a tale scopo l’impiego del Fondo, già destinato ai piccoli Comuni attuatori di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per assunzioni di professionisti a tempo determinato con qualifica non dirigenziale.

Al Dipartimento della funzione pubblica è demandata l’elaborazione della graduatoria che permetterà di attribuire alle amministrazioni il sostegno per i segretari comunali, quantificato in un ammontare pari a 40mila euro per ogni annualità dal 2023 e per la durata del PNRR fino al 2026. Le candidature sull’apposito applicativo da parte dei piccoli Comuni saranno possibili fino al termine indicato con nota del Dipartimento della funzione pubblica, resa disponibile online. Sul portale Lavoro pubblico saranno pubblicate le indicazioni di dettaglio e la guida alla compilazione del modulo. Per le amministrazioni è prevista anche la possibilità di essere supportate da un servizio di help desk dedicato.

Secondo quanto stabilito dal Dpcm, nell’assegnazione dei contributi si darà priorità ai piccoli Comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante, a partire da quelli che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario: per accedere al sostegno dovranno provvedere alla nomina del segretario entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Funzione pubblica. Seguono, in ordine di preferenza: i piccoli Comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario; quelli aderenti ad una convenzione di segreteria, se ciascuno sotto i 5mila abitanti (in questo caso verranno valutati i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che partecipano alla convenzione e il contributo sarà attribuito collettivamente); infine quelli con segretario titolare non convenzionato.

L’ultima Legge di Bilancio ha stabilito che le risorse del Fondo assunzioni PNRR possano essere utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica per una efficace realizzazione dei progetti del Piano, sempre in favore dei piccoli Comuni. In questo senso, il Dpcm da poco pubblicato individua un finanziamento di un milione di euro per il 2023 e di 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Le iniziative così finanziate saranno svolte da esperti individuati attraverso il Portale del Reclutamento inPA, secondo bando adottato dalla Funzione pubblica d’intesa con ANCI.

A sostegno delle essenziali funzioni del segretario comunale, soprattutto per le amministrazioni che più sono in sofferenza, è intervenuto da ultimo anche il cosiddetto decreto-legge PA (il n. 44/2023). Il testo, per cui è atteso il via libera del Senato dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, prevede l’estensione da 24 a 36 mesi del periodo massimo durante il quale un funzionario di ruolo in un piccolo Comune, secondo gli specifici requisiti previsti, può svolgere le funzioni di vicesegretario comunale. Si stabilisce poi che, sempre fino al 2026, per i Comuni che ne siano sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la spesa per il segretario comunale non rilevi ai fini del rispetto dei limiti per il contenimento delle spese di personale (art. 1, cc. 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 e art. 23, c. 2, del Dlgs n. 75/2017). Tale spesa per il segretario comunale deve essere considerata al netto dell’eventuale contributo previsto proprio dal Fondo assunzioni PNRR.

Il dl n. 44/2023 interviene sul Fondo anche puntualizzando che le risorse assegnate per il 2022 e non utilizzate restano nella disponibilità dei piccoli Comuni beneficiari anche per il 2023. Inoltre, per le assunzioni di professionisti a tempo determinato fino al 2026, la spesa di personale non rileva ai fini dell’art. 23, c. 2, del Dlgs n. 75/2017 in tema di trattamento accessorio (fonte Ministro per la PA).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali

È stato pubblicato in G.U. n. 136 del 13-06-2023 il DPCM 1 maggio 2023, recante “Contributo di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali”.

Il decreto, previsto dall’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è finalizzato a supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026.

il provvedimento prevede che le risorse di cui all’art. 31 -bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, oltre ad integrare l’elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 con ulteriori sei amministrazioni comunali e rideterminare le risorse finanziarie disponibili per l’utilizzo del fondo alla luce degli aumenti contrattuali intervenuti, siano destinate nel modo seguente:

– 1.000.000,00 di euro per l’anno 2023, e 2.500.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti svolte da esperti individuati attraverso il portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica d’intesa con l’ANCI;

– la parte restante, destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026. Il contributo è pari a euro 40.000,00 ed è attribuito con il seguente ordine di priorità:

a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;

c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;

e) comuni con segretario titolare non convenzionato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti

Le disposizioni sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo. Il Ministero dell’interno, con parere del 9 giugno 2023, ricorda che ai sensi del comma 137 dell’art.1 della legge n. 56/2014 nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del TUEL, come modificato dalla legge n. 215/2012, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La normativa va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.

In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere “adeguatamente provata”. Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell’assessore esterno al consiglio, un’ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero del turismo: fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica

Il Ministero del turismo rende noto che con il Decreto interministeriale prot. n. 7726 del 14 aprile 2023 recante “Disposizioni applicative per le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito dall’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale” si è dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi perseguibili sono finalizzati a:

  • accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
  • sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
  • riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
  • potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
  • creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
  • promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
  • ridurre l’impatto ambientale del turismo;
  • incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le misure sono indirizzate ai Comuni, in forma singola o aggregata, come individuati nell’Allegato 1 dell’Avviso pubblico, rispondenti ai seguenti requisiti: popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come da rilevazione ISTAT; vocazione turistica come individuata dalla categorizzazione ISTAT.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Chiarimenti ministeriali in merito al contributo per assunzioni di personale piccoli comuni

In relazione alle numerose richieste di chiarimento relative all’assegnazione delle risorse di cui al comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, “Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all’anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR”, il Ministero dell’interno informa che è in corso di perfezionamento un nuovo DPCM per il riparto delle risorse in questione.

Dopo la formalizzazione e pubblicazione del citato DPCM, sarà emanata apposita circolare esplicativa.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, in G.U. il DPCM relativo al contributo per assunzioni di personale a tempo determinato per i piccoli comuni

È stato pubblicato in G.U. n. 43 del 20-2-2023 il DPCM del 30 dicembre 2022 concernente il riparto delle risorse destinate ad assunzioni a tempo determinato, anni dal 2022 al 2026, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti, ai sensi del  comma 5 dell’articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Le risorse sono ripartite riconoscendo un costo annuo del personale, secondo i valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e di una quota forfettaria del trattamento economico accessorio, distinto per categoria di inquadramento giuridico in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali e riproporzionato in relazione alla percentuale di tempo parziale indicata. In relazione al requisito di professionalità previsto dal richiamato art. 31-bis, nell’ambito del tavolo tecnico di coordinamento sono state ritenute ammissibili ai sensi del comma 5 le assunzioni per le categorie di inquadramento D, C e anche B3, in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative dei piccoli comuni e della possibilità riconosciuta dal CCNL, per comuni privi di posizioni di categoria D, di assegnare posizioni organizzative di elevata responsabilità anche a dipendenti classificati nella categoria B.

I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo
2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualita’ di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualita’ precedente e a riversare al
capitolo 3560, capo XIV, art. 3 «Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 31-bis. Il Ministero dell’interno provvedera’ ad erogare annualmente
i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, del permanere del
requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR. Con successivo decreto saranno ripartite le economie derivanti
dall’attuazione del presente provvedimento, con le modalita’ di cui all’art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Milleproroghe, via libera all’emendamento del Governo sui segretari comunali nei piccoli comuni

Via libera dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato all’emendamento del Governo al Dl 198/2022 (cd Milleproroghe) che per i Comuni fino a 5 mila abitanti estende la possibilità fino a 24 mesi di mantenere la figura del segretario comunale, titolare anche in altre sedi di fascia superiore. La norma agevola così i piccoli Comuni, assicurando loro una figura professionale indispensabile all’attività amministrativa soprattutto in attuazione dei progetti del Pnrr.

«Il Pnrr rappresenta un’occasione unica per il nostro Paese. Bisogna fare squadra e lavorare tutti insieme per creare quelle condizioni che rendano possibile attuare efficacemente i progetti finanziati e utilizzare così al meglio le ingenti risorse disponibili», sottolinea il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, evidenziando che «l’emendamento approvato si muove in questa direzione. Consentirà difatti ai Comuni di piccole dimensioni di poter contare su figure dotate di elevata professionalità, che sapranno fornire un prezioso contributo per realizzare importanti progetti di rilancio e di sviluppo economico e sociale dei territori. Questo strumento si affianca all’impegno già portato avanti dal Viminale per sostenere tutti gli Enti locali, sia con specifici interventi normativi sia con altre iniziative che hanno già permesso negli ultimi mesi di incrementare gli organici dei segretari comunali».

«Con questo emendamento che ho fortemente caldeggiato – commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo – andiamo incontro alle esigenze delle piccole realtà territoriali, che sono quelle che incontrano le maggiori difficoltà nel reperire una figura ad alta specializzazione, non presente nei loro organici. Una attenzione ai territori, che si aggiunge all’intervento inserito in Legge di Bilancio con cui si autorizza per la dotazione dei segretari comunali l’accesso al fondo da 30 milioni di euro all’anno fino al 2026. Si tratta di un altro importante tassello con il quale intendiamo rafforzare la capacità amministrativa e progettuale di questi enti. Siamo infatti consapevoli che il 70% delle risorse del PNRR impatta sulle realtà territoriali e dobbiamo quindi fornire loro tutti gli strumenti necessari per centrare gli obiettivi assegnati. Con questo provvedimento facciamo un ulteriore passo in avanti».