Piccole opere, scade il 30 novembre il termine per l’inserimento CUP su Regis

È fissata al 30 novembre 2024 la data di scadenza per l’inserimento sulla piattaforma Regis dei CUP relativi alle cosiddette “Piccole Opere” di cui all’art.1 commi 29 e seguenti della legge 160/2019.

La scadenza era precedentemente fissata al 30 aprile 2024, e che grazie ad ANCI tramite un emendamento al DL Omnibus i termini sono stati prorogati fino al 30 novembreIl Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni operative tramite comunicato dell’11 ottobre 2024, fornendo altresì chiarimenti sulle modifiche intervenute in merito ai termini per l’aggiudicazione dei lavori.

Le Amministrazioni dovranno procedere con l’adempimento entro e non oltre la scadenza prevista, pena la revoca del finanziamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comunicazione su apertura PRATT per economie piccole opere

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 16 ottobre 2024, informa che nel Manuale di istruzioni semplificato “Piccole opere”, allegato al decreto del 14 maggio 2024, le eventuali economie a conclusione degli interventi possono essere utilizzate per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dall’articolo 1, comma 29 della legge n.160/2019 a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dalla Legge di conversione n. 56/2024 del D.L. n. 19/2024 (entro il 1° novembre 2024)

Viene precisato che:

  • le economie si intendono impegnate con la sottoscrizione del contratto ovvero dell’obbligazione giuridicamente vincolante verso terzi; il termine di conclusione degli interventi derivanti dai CUP “economie” è fissato al 31 dicembre 2026, data entro la quale gli enti sono tenuti a provvedere ad alimentare esclusivamente i dati di monitoraggio su ReGiS (NON di rendicontazione);
  • le economie maturate in diverse annualità dal 2020 al 2024 possono essere cumulate in un unico CUP a condizione che vengano rispettati i termini relativi ai sei mesi dal collaudo dell’ultimo intervento.

La procedura di attivazione (PRATT) per il censimento dei CUP generati da economie verrà attivata a seguito della conclusione dell’attività di inserimento dei CUP prevista al 30 novembre 2024 ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 143/2024, di cui al comunicato dell’11 ottobre 2024. Con successivo comunicato gli Enti saranno informati dell’avvenuta creazione della PRATT “Economie” su ReGiS nonché dei termini per l’inserimento dei CUP nella suddetta PRATT. Si ribadisce che il termine dei 6 mesi è relativo esclusivamente all’impegno delle economie, conseguentemente i CUP su Regis potranno anche essere inseriti successivamente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno, contributi piccole opere: le modifiche introdotte dal decreto Omnibus

Con comunicato dell’11 ottobre 2024, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 29 e ss. L. n. 160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 10-bis “Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, è previsto che:

  1. i comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 30 novembre 2024;
  2. i comuni beneficiari dei contributi, con riferimento alla sola annualità 2024, sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2024;
  3. per le annualità 2020, 2021,2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, laddove sia già intervenuta una stipula del contratto di affidamento lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso.

La data di stipula del contratto di affidamento lavori è verificata attraverso i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare SIMOG dell’ANAC (per le gare bandite entro il 31/12/2023) e per le gare successive sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al D.Lgs 36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso la compilazione del rigo “Data stipula contratto”. Si invitano, pertanto, tutti gli Enti a verificare la corretta valorizzazione del dato sui suddetti sistemi informativi e, laddove assente, ad aggiornarlo tempestivamente;

  1. fermo restando quanto previsto alla lettera c), per tutte le annualità dal 2020 al 2024, in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, il Ministero dell’Interno procede alla revoca del contributo con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2025.

Con riferimento alla possibilità di inserimento dei CUP all’interno delle PRATT di riferimento per le Piccole opere, il comunicato rammenta che a seguito della creazione sul sistema ReGiS del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato”, sono attualmente presenti le seguenti sub Misure:

  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.1 “Piccole opere annualità 2020” (PRATT n.1000000036);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.2 “Piccole opere annualità 2021” (PRATT n.1000000037);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024” (PRATT n.1000000282).

Gli Enti sono tenuti al caricamento dei CUP per gli anni 2020-2021-2022-2023 e 2024, all’interno delle PRATT di riferimento, tenendo conto del rispetto dell’assegnazione massima del contributo concesso per singola annualità e dei termini di aggiudicazione dei lavoristabiliti per singola annualità dal comma 32.

Il costo ammesso dei CUP inseriti ciascuna delle annualità 2020-2024 non potrà superare il finanziamento totale ricevuto dall’Amministrazione.

A titolo di esempio Comune con fascia < 5.000 abitanti:

  • Annualità 2020 (PRATT 1000000036): totale costo ammesso censibile 50.000,00 € (per uno o più CUP);
  • Annualità 2021 (PRATT 1000000037): totale costo ammesso censibile 100.000,00 € (per uno o più CUP);
  • Annualità 2022-2023-2024 (PRATT 1000000282): totale costo ammesso 150.000,00 € (per uno o più CUP).

All’interno delle suddette PRATT NON dovranno essere inseriti i CUP relativi alle economie, per i quali, con successivo comunicato, saranno fornite apposite indicazione di gestione e monitoraggio.

Le richieste di censimento di un nuovo CUP, sulla piattaforma ReGiS, potranno avvenire attraverso la funzionalità “Richiesta Inserimento Nuovo Progetto”, disponibile all’interno della TILE “Anagrafica Progetto” a partire dal giorno 21 ottobre 2024 e fino al 30 novembre 2024.

In vista dell’attivazione della funzione su detta, l’Amministrazione sta procedendo all’attività di bonifica dei dati presenti a sistema. La bonifica, come da file Allegato (vd.si Allegato n. 1 “Bonifica Piccole Opere”), sta interessando:

  1. Modifica importi;
  2. Spostamento tra PRATT;
  3. Eliminazione progetti.

Tenendo conto che l’attività di bonifica sarà completata a seguito della conclusione dell’attività di inserimento dei CUP prevista al 30 novembre 2024 ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 143/2024, si comunica che il termine dei 6 mesi previsto per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi si intende decorrente dalla medesima data del 30 novembre 2024.

Allegati:
Allegato 1
Fascia demografica

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno: Adozione manuali tecnico-operativi semplificati per i Comuni beneficiari dei contributi per le “Piccole e Medie Opere”

La Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’interno, con comunicato del 16 maggio 2024, rende noto che a seguito della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, la Misura M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019 e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018, è stata stralciata dal PNRR, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente.

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56/2024, sono state stabilite “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, tra le quali, rilevanti modifiche alle disposizioni concernenti i contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere).

In particolare, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, le Amministrazioni sono tenute ad adottare procedure semplificate di rendicontazione e controllo. Al riguardo si informano i Comuni beneficiari dei contributi per le “Piccole Opere” e “Medie Opere”, che in data 14 maggio 2024, sono stati approvati, con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno, appositi manuali semplificati preposti a garantire l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di piccola e media portata.

I manuali operativi semplificati, predisposti con il supporto del Ministero dell’economia e delle finanze, costituiscono per gli enti locali un’utile guida tecnico-metodologica per le attività di attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese, dettagliando al loro interno le nuove modalità, le scadenze e le procedure di attuazione nonché i relativi adempimenti sul sistema informatico Regis.

Allegati

 Decreto 14 maggio 2024
 Allegato A): Manuale “Semplificato” di monitoraggio e rendicontazione del Contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio – Medie Opere
 Allegato B): Manuale “Semplificato” di monitoraggio e rendicontazione del Contributo per l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Piccole Opere

Pagamento acconto e/o saldo del contributo per le Piccole Opere

Il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – informa che in data 24 aprile 2024 si è provveduto ad erogare a titolo di acconto e/o saldo del contributo per le Piccole Opere sulla base delle verifiche effettuate sul sistema REGIS alla luce delle disposizioni contenute dall’articolo 33 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19

Le risorse totali erogate ammontano ad euro 109.074.930,09.

Anno Numero enti Importo
2020 1542 21.789.747,50
2022 1318 29.679.212,03
2023 1684 57.605.970,56
Totale 109.074.930,09

Sarà possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, nel corso della prossima settimana.

Relativamente all’anno 2021 le erogazioni saranno disposte appena acquisite le necessarie disponibilità di cassa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccole e Medie Opere – Chiarimenti ministeriali sulle principali novità ed aggiornamenti operativi post revisione del PNRR

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente. Di seguito il Comunicato ministeriale

Medie Opere

Per quanto riguarda l’investimento di “Medie opere”, l’articolo 32 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.145 del 2018. Nello specifico, ai sensi del novellato comma 139-ter, i Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

Altra rilevante novità è quella prevista dalla modifica al comma 143, per effetto della quale il comune beneficiario del contributo sarà tenuto a rispettare i termini ivi indicati con riguardo al momento dell’aggiudicazione dei lavori e non più a quello del loro affidamento (Allegato 1). Con la precisazione che esclusivamente con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine è riferito all’affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto. Si prevede inoltre che, in deroga a quanto precedentemente previsto, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di erogazione delle risorse previste dal comma 144 sono le seguenti: per il 20% a titolo di acconto, per il 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. I relativi passaggi di verifica amministrativa ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento sono rilevati tramite il sistema ReGiS, nelle modalità di seguito descritte.

Ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento successive all’acconto del 20%:

I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Il Comune dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto sulla piattaforma ReGiS nelle modalità dettagliate dal manuale in corso di adozione. Inoltre, il rendiconto delle spese sostenute dal Comune deve essere corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS. Si chiarisce che l’attestazione delle verifiche è esclusivamente di tipo amministrativo-contabile.

  • 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori: il SA deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme certificate di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023), associare il CIG su ReGiS nella sezione “Procedure di aggiudicazione”, mentre non è tenuto a caricare alcuna documentazione;
  • 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori: il Comune deve alimentare correttamente la sezione “Gestione spese”. In generale la richiamata sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto “Modifica” in basso a destra occorre selezionare il tasto “Aggiungi da sistema esterno”. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi” e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asteriscomma Si precisa che le erogazioni effettuate nei confronti dei Comuni beneficiari vengono calcolate tenendo conto dei giustificativi di spesa comprensivi anche degli importi precedentemente assegnati (pari al 30%), determinando così l’ammontare dell’erogazione spettante per singolo Ente che non dovrà in nessun caso essere superiore al 90% del contributo concesso;
  • Saldo del 10%: il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo. Contestualmente, il Comune beneficiario è tenuto a censire le eventuali Economie di progetto, a conclusione dell’opera, nell’apposita tab “Economie” – sezione “Gestione Fonti”.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all’ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Si precisa che i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Fondo per l’avvio delle opere indifferibili

Il contributo del Fondo per l’avvio opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n.50 del 2022 in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, è confermato secondo le procedure previste dal comma 5. Al riguardo si evidenzia, in particolare, che dovranno essere aggiornati i cronoprogrammi da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi, prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In esito al completamento delle procedure di cui al citato comma 5, il Ministero dell’interno ne darà comunicazione ai comuni interessati e potrà attivare i trasferimenti sulla base delle procedure previste dalla Circolare n.31 del 28 novembre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per ulteriori chiarimenti si potrà fare riferimento ai recapiti ivi indicati. In presenza di risorse del Fondo Opere Indifferibili, si chiarisce in ogni caso che il Comune beneficiario è tenuto alla rendicontazione di progetto secondo le indicazioni precedentemente fornite, ovvero per l’intero contributo originariamente assegnato, unitamente alla quota a valere sul FOI. L’Amministrazione procederà ad erogare le somme dovute all’Ente nei limiti dell’importo oggetto di finanziamento originario nelle modalità sopra descritte mentre, per l’ulteriore quota del FOI, si attiveranno i trasferimenti sulla base delle indicazioni fornite con la richiamata Circolare n.31 del 2023.

Piccole opere

Per quanto riguarda l’investimento di “Piccole opere”, l’articolo 33 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali – Piccole Opere», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.160 del 2019. Nello specifico, l’attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull’inserimento, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora i soggetti attuatori non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti ad inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, a pena di revoca del contributo secondo quanto stabilito dal novellato articolo 1, comma 34, entro il 30 aprile 2024.

I Comuni beneficiari dovranno prestare la massima attenzione nell’inserimento dei CUP all’interno delle PRATT disponibili a sistema per le diverse annualità in quanto, a seguito dell’inserimento, laddove vi sia l’esigenza di modificare la PRATT di riferimento, i rendiconti già caricati saranno in automatico eliminati.

Sl sistema ReGiS, le diverse annualità risultano censite in Procedure di Attivazione (PRATT) diverse secondo la seguente modalità:

  • Annualità 2020: 1000000036
  • Annualità 2021: 1000000037
  • Annualità 2022-2023-2024: 1000000282

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi, a pena di revoca del contributo, entro il termine unico del 31 dicembre 2025.

Con le modifiche introdotte al comma 32, viene chiarito che il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più per l’inizio dell’esecuzione bensì per l’aggiudicazione dei lavori. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024.

Gli enti che avessero provveduto in precedenza a richiedere un CUP generato da economie, non sono tenuti all’inserimento sul sistema ReGiS e di conseguenza a provvedere all’alimentazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione. I medesimi CUP non andranno altresì comunicati al Ministero dell’Interno. Il nuovo comma 33 mira a velocizzare l’erogazione dei contributi prevedendo, tra l’altro, una completa e sistematica alimentazione del richiamato sistema di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche ReGiS.

Le nuove modalità di erogazione delle risorse prevedono una prima quota pari al 50% del contributo concesso previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori e per il 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno eroga il 50% di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell’aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonché, l’ulteriore 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

In particolare, per il pagamento:

  • della prima quota pari al 50%, il Comune deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)) e associare il CIG su ReGiS nella sezione “Procedure di aggiudicazione”;
  • per il restante 50%, il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della medesima fase. I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento, il SA non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa poiché la sezione “Gestione Spese” viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto “Modifica” in basso a destra occorre selezionare il tasto “Aggiungi da sistema esterno”. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi” e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco.

La SA dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto, corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS nelle modalità che saranno dettagliate dal Manuale di istruzioni semplificato, attualmente in corso di pubblicazione.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS. Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all’ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccole Opere. Pagamenti a titolo di acconto e rendicontazione

Il Ministero dell’interno, con comunicato dell’8 marzo 2024, comunica che in data 1° marzo 2024 la Direzione Centrale della Finanza Locale ha provveduto ad erogare a titolo di acconto, corrispondente al 50 per cento del contributo per le Piccole Opere, risorse pari ad euro 19.814.708,45 per n.553 enti. Inoltre, all’esito delle attività di verifica sui rendiconti di progetto, espletate da parte dei Presidi Territoriali sul sistema ReGiS si è provveduto anche all’erogazione dell’ulteriore 45 per cento del contributo per le Piccole Opere, per risorse pari ad euro 21.038.697,10 per n.571 enti. Le risorse totali erogate ammontano pertanto ad euro 40.853.405,55.

È possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, consultabili qui. I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

Si precisa che, laddove la rendicontazione di progetto sia in una fase conclusiva, l’ente locale è tenuto alla rendicontazione a sistema ReGiS nelle modalità indicate dal manuale e avendo cura di caricare il certificato di collaudo/regolare esecuzione all’interno della sezione “Anagrafica progetto” – sottosezione “Cronoprogramma/Costi” nella fase 00314 – Collaudo, al fine del pagamento del saldo.

Le eventuali economie di progetto, residue al completamento dell’opera, dovranno essere censite nell’apposita tab. “Economie” presente all’interno della sezione “Gestione Fonti”.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Piccole Opere: Erogato acconto pari al 50% del contributo

Con comunicato del 21 settembre 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che in data 19 settembre 2023 si è provveduto ad erogare a titolo di acconto, corrispondente al 50 per cento del contributo per le piccole opere, risorse pari ad euro 19.913.805,08 per n.658 enti.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

I soggetti attuatori, per ottenere l’erogazione delle ulteriori risorse, devono presentare l’apposito rendiconto, attraverso il sistema di monitoraggio ReGiS, secondo le indicazioni contenute nel Manuale d’istruzione per i Soggetti Attuatori – piccole opere – del 22 novembre 2022, che sarà oggetto di prossimo aggiornamento.

Enti e le opere destinatari dei pagamenti

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Piccole opere: Effettuati pagamenti per euro 32.941.310,17 a favore di n. 1.048 enti

Con comunicato del 24 luglio 2023, il Ministero dell’interno informa che si è provveduto ad erogare, per le piccole opere, risorse pari ad euro 32.941.310,17 per n. 1.048 enti.
I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.
I soggetti attuatori, per ottenere l’erogazione delle ulteriori risorse, devono presentare l’apposito rendicontazione, attraverso il sistema di monitoraggio ReGiS, secondo le indicazioni contenute nel Manuale d’istruzione per i Soggetti Attuatori – piccole opere – del 22 novembre 2022, che sarà oggetto di prossimo aggiornamento a seguito delle predette intervenute modifiche.

Allegati:
Enti e opere destinatari dei suddetti pagamenti

Ministero Interno: Pubblicazione FAQ – PNRR (Piccole Opere)

Sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, le frequently asked questions – (FAQ) riguardanti l’attuazione della misura M2C4I.2.2, linea di finanziamento di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019. I citati quesiti con le relative risposte saranno ostantemente aggiornate in seguito ad eventuali nuovi quesiti non trattati nelle precedenti pubblicazioni.

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 32, come modificato dall’articolo 13 del decreto-legge del 10/09/2021 n. 121, della legge n. 160 del 2019, il Soggetto attuatore dell’intervento di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, è tenuto a:

  • iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (15 novembre per il 2020 e 31 dicembre per il 2021);
  • concludere, per i contributi relativi agli anni 2022-2024, i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge n. 160 del 2019, confluite nell’ambito della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 % delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad interventi di efficientamento energetico. Non è possibile utilizzare i contributi assegnati per la manutenzione straordinaria delle strade. È in corso un approfondimento con i servizi della Commissione europea per verificare la possibilità che i contributi assegnati per la manutenzione straordinaria delle strade siano da considerarsi ammissibili se finalizzati al contenimento di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Per i contributi afferenti alle annualità 2022-2024, le eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’Ente, mentre per i contributi riguardanti il periodo 2020-2022, le economie di progetto sono vincolate fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e sono utilizzabili solo previa generazione di un nuovo CUP che andrà monitorato e rendicontato su Regis nel pieno rispetto dei principi del PNRR. Per i contributi in oggetto non occorre alimentare i dati di monitoraggio sul sistema BDAP-MOP. È infatti sufficiente alimentare correttamente il sistema informatico Regis. Nel caso delle opere afferenti all’annualità 2020 che hanno già ricevuto il 100% del finanziamento, le stesse devono essere ugualmente rendicontate sul sistema Regis. Per le annualità 2022-2024 l’assenza del Cup in ReGis potrebbe dipendere dalla mancata associazione del template dedicato o dal momentaneo mancato aggiornamento del sistema informatico.

In merito all’obbligo di apporre il logo “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” anche agli atti amministrativi (DD, Delibere ecc.), viene precisato che i relativi loghi del PNRR con cui si attesta che il progetto è finanziato su Next Generation EU devono essere apposti su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento. Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo- contabile è mancante dei riferimenti relativi al Pnrr (titolo del progetto, finanziamento Next Generation e Cup), dovrà essere approvato un apposito atto di riconducibilità della documentazione al Pnrr, firmata dal Rup o Dirigente Responsabile.

 

La redazione PERK SOLUTION