Enti locali: termine del 15 aprile 2024 per l’adozione e la pubblicazione dei PIAO

L’Anac, con comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ricorda alle pubbliche amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione, nell’ambito dello stesso PIAO, va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Per i soli ENTI LOCALI, il termine ultimo per l’adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 disposto dal decreto del Ministro dell’interno del 22 dicembre 2023.

Per le amministrazioni e gli enti tenuti all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – PTPCT, all’adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all’integrazione del modello 231, il termine resta fissato al 31 gennaio 2024, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8).
Il comunicato segnala, infine, che nel PNA 2022 è stata introdotta un’importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.
Dopo la prima adozione, infatti è possibile confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo, lo strumento programmatorio adottato nell’anno precedente (Sezione anticorruzione del PIAO, PTPCT, documento che tiene luogo dello stesso o misure integrative del MOG 231).
Si rammenta che ciò è possibile ove, nell’anno precedente:
a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici;
d) per chi è tenuto ad adottare il PIAO, non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.
Tutto ciò, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: proroga al 30 agosto 2023 del PIAO

Con comunicato del Presidente del 20 giugno 2023, l’ANAC ribadisce il termine del 30 agosto 2023 per l’approvazione del PIAO e della sottosezione relativa alla programmazione delle strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza per i soli enti locali,.

L’art. 8, comma 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022 prevede che in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di
trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

A tal riguardo, si ricorda che con decreto ministeriale 30 maggio 2023 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2023 il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci sul PIAO. Linee di indirizzo, schemi e modelli per la sua attuazione

Anci ha pubblicato sul proprio sito istituzione il quaderno operativo che fornisce un quadro aggiornato sulla normativa di riferimento, sulle note e modulistiche e sulle linee guida che regolano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO),  documento unico di programmazione della pubblica amministrazione, introdotto nel 2021, che ha lo scopo di riunire e semplificare gli adempimenti a carico degli enti ispirato ad una logica integrata.

Il Quaderno Anci, redatto dalle aree Affari istituzionali e delle Risorse umane dell’Anci, entra in tutte le caratteristiche di questo importante strumento di programmazione: dall’orientamento delle performance alla costruzione di procedure semplificate, dal miglioramento del management amministrativo all’implementazione dei sistemi informativi evoluti. Il documento, inoltre, fornisce tutta una serie di tappe legate al PIAO, come i termini per l’approvazione del Piano (e le eventuali sanzioni per inadempienza) e gli adempimenti successivi alla sua adozione. Altra parte importante contenuta del Quaderno riguarda gli allegati, che riportano, tra gli altri, lo schema di delibera per l’adozione, lo schema di decreto sindacale di adozione e lo schema sulle attività e l’organizzazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Programmazione del fabbisogno del personale fra PIAO e DUP: i chiarimenti di Arconet nella nuova FAQ

Con la FAQ n. 51 del 16 febbraio 2023, la Commissione Arconet fornisce chiarimenti in merito al fatto che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale sia determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

FAQ 51: A seguito dell’inserimento del piano dei fabbisogni del personale nel PIAO, previsto dall’art. 6 del decreto-legge n. 80/2021, gli stanziamenti del bilancio di previsione degli enti locali riguardanti la spesa del personale devono essere predisposti  sulla base dell’ultimo PIAO approvato o sulla base del DUP o della nota di aggiornamento al DUP?

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, è uno strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011. Al riguardo, si richiamano:

  • l’articolo 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 che descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “ il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”;
  • l’art. 7 del medesimo decreto il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che “ in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.
    Ciò premesso, nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all’approvazione di tale documento contabile.

Ad esempio, gli enti locali che non si avvalsi delle facoltà di rinvio, nel corso del 2022 hanno approvato il DUP 2023-2025, la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, il bilancio di previsione 2023 – 2025 e il PEG 2023-2025. Sulla base del quadro di programmazione definito da tali documenti nell’anno successivo è approvato il PIAO 2023-2025.

Risulta pertanto evidente che in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell’ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce.

Al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Adeguamento principio contabile della programmazione concernente il DUP e il PEG alla disciplina del PIANO

La Commissione Arconet, nell’ultima seduta del 18 gennaio 2023, ha esaminato la proposta di adeguamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, principio contabile della programmazione, concernente il DUP e il PEG alla disciplina del PIAO.

Prima di iniziare l’esame della proposta di aggiornamento la Commissione ricorda che la disciplina del PIAO di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 riguarda gli enti con un numero di dipendenti maggiore di 50, ma l’art. 1, comma 3, del DPR n. 81/2022 prevede che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021” e che il DM n. 132 del 2022 definisce, altresì, le modalità semplificate per l’adozione del PIAO da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti .
Pertanto, la proposta di aggiornamento del DUP alla disciplina del PIAO deve riguardare e dovrà essere estesa anche alle due modalità di DUP semplificato.
Nell’esaminare la proposta di adeguamento dei principi contabili alla disciplina del PIAO si prende atto che tale disciplina ha determinato il venir meno dello stretto collegamento tra la programmazione strategica e quella operativa che caratterizzava la disciplina originaria del DUP e consentiva agli enti locali di definire contestualmente il quadro complessivo della programmazione e le risorse, non solo finanziarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi. Di seguito le proposte di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 condivise dalla Commissione ARCONET che saranno inserite nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo).

La proposta di modifica del principio concernente il PEG alla disciplina del PIAO, discende, invece, dalla considerazione che a seguito dell’eliminazione dal PEG del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e del piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la funzione di tale documento contabile sembra essere limitata a strumento della programmazione finanziaria operativa. Tale affermazione non è del tutto vera, in quanto l’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 prevede che “Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”.
Pertanto, l’art. 169 del TUEL continua a definire gli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Al fine di dare attuazione alla norma, come modificata dal DPR n. 81 del 2022, è necessario distinguere:
– gli obiettivi di gestione, di primo livello o obiettivi generali, cui fa riferimento il PEG;
– gli obiettivi operativi o esecutivi o specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, cui fanno riferimento il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Tale impostazione è coerente con l’art. 3 concernente “Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione, del DL 80 del 2022 che, al comma 1, prevede:
“1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:
a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:
1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;”

La Commissione prende atto che il PIAO indica obiettivi di primo e di secondo livello e delle criticità applicative con particolare riferimento alla programmazione delle risorse per il personale e approva la proposta in esame fermo rimanendo la richiesta di inviare il testo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Funzione pubblica per acquisire eventuali correzioni e/o integrazioni.
Di seguito la proposta di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 concernente il PEG, condivisa dalla Commissione ARCONET che sarà inserita nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo).

 

La redazione PEK SOLUTION

Possibilità di differire al 31 marzo 2023 l’adozione e la pubblicazione del PIAO 2023-2025 e del PTPCT 2023-2025

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicato del 10 febbraio 2023, ricorda che in occasione dell’esame da parte della Conferenza unificata sul Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), era stata rappresentata dalle amministrazioni la necessità di disporre di un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla disciplina del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e alle indicazioni dello stesso PNA, il cui iter di approvazione si è concluso a seguito del parere favorevole del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Tenuto anche conto del differimento al 30 aprile del termine per l’approvazione dei bilanci da parte degli enti locali introdotto con la legge di bilancio, per il 2023 il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per i profili di rispettiva competenza, hanno ritenuto condivisibile la proposta emersa in sede di Conferenza unificata di un differimento del termine per l’adozione del PIAO, e quindi del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), non oltre il 31 marzo 2023. Tale differimento è stato reso effettivo nell’ambito dell’approvazione in sede parlamentare, nelle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato, delle proposte emendative al decreto-legge cosiddetto Milleproroghe (Dl 29 dicembre 2022, n. 198).

Occorre considerare il carattere unitario che connota il PIAO – le cui diverse sezioni sono elaborate secondo un criterio di integrazione e interconnessione – nell’ottica di riconfigurare e integrare in modo progressivo e graduale i piani preesistenti in uno strumento nuovo e omnicomprensivo, come sottolineato dal Consiglio di Stato (pt. 4.1. del parere n. 506 del 2022) e nello stesso PNA. Pertanto, i tempi necessari per la corretta predisposizione dell’intero ciclo di programmazione del PIAO non potranno che essere allineati con quelli per la programmazione della strategia di prevenzione della corruzione, che si esplicita in particolare proprio con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Resta fermo che ciascuna amministrazione o ente potrà provvedere all’adozione del PIAO e del PTPCT anche prima del termine di differimento del 31 marzo 2023.

Al 31 marzo 2023 il termine per predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il PIAO

Al fine di concedere alle amministrazioni un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza per l’anno 2023, il Consiglio dell’Anac ha valutato l’opportunità di differire al 31 marzo 2023 il termine del 31 gennaio previsto per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente a quello del Piao, tenuto anche conto del parere espresso dalla Conferenza Unificata sul punto.

La decisione di Anac è volta a garantire alle pubbliche amministrazioni il tempo necessario per predisporre al meglio il Piano anticorruzione, evitando difficoltà agli enti per i tempi stretti di realizzazione, e far sì che i piani siano preparati adeguatamente, e non frettolosamente e in maniera non approfondita.

Tale esigenza è stata rappresentata dall’Autorità al Ministro per la pubblica amministrazione per quanto concerne il Piano integrato di attività e organizzazione il cui termine di approvazione è pure fissato al 31 gennaio”, precisa Anac. “La proposta è stata condivisa dal Ministro, visti i tempi necessari per la corretta predisposizione dell’intero ciclo di programmazione del Piao, nonché dell’impegno richiesto alle amministrazioni per elaborare un documento integrato con i precedenti strumenti e aggiornato ai recenti interventi normativi.”

“In coerenza con tale impostazione, il Ministro della Funzione Pubblica ha fatto presente che è stata avviata un’iniziativa normativa con la presentazione di un emendamento parlamentare al decreto Milleproroghe nel senso auspicato dall’Autorità. Alla luce di quanto sopra, e in considerazione dell’iter normativo avviato, si ritiene che le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi della legge 190/2012 non possano essere censurati per il ritardo nell’adozione del Ptpct e della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao qualora, anche prima della conclusione dell’iter normativo di cui sopra, facciano affidamento sul termine del 31 marzo 2023 per l’adozione del Ptpct e del Piao. L’Autorità terrà pertanto conto di tale ultimo termine ai fini della propria attività di vigilanza”.
Per i soli enti locali, il termine ultimo per l’approvazione del Piao è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Collegamento tra PIAO e DUP

Nella riunione del 14 dicembre scorso, la Commissione Arconet ha affrontato la mancanza di collegamento tra PIAO e documenti di programmazione finanziaria previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni. Al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell’ente, il DUP deve fare necessariamente riferimento alle risorse umane disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente necessaria per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e alla sua evoluzione nel tempo.
Risulta pertanto evidente che, in occasione dell’approvazione del DUP e del bilancio di previsione, gli enti non possono fare riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale definito nell’ultimo PIAO adottato che riguarda il triennio che decorre dall’esercizio in corso.
Per consentire la determinazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale del triennio successivo è necessario che nel DUP sia inserita la programmazione triennale del personale (aggiornata rispetto all’ultimo PIAO adottato), eventualmente rinviando le indicazioni analitiche non necessarie per la quantificazione delle risorse finanziarie al successivo PIAO.
Al pari di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del DM 30 giugno 2022 per la sottosezione a) sul valore pubblico della Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione che, per gli enti locali, fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione, anche per la sottosezione della Sezione Organizzazione e Capitale umano del PIAO riguardante il piano triennale del fabbisogno del personale, gli enti locali devono fare riferimento alle indicazioni del DUP riguardanti la programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
Al riguardo, il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, invitato in qualità di esperto, condivide la necessità di definire un collegamento tra il PIAO e i documenti di programmazione degli enti territoriali, che ad oggi manca, e segnala che, a tal fine, è in atto una raccolta delle proposte correttive per favorire l’allineamento e l’aggiornamento del PIAO anche con riferimento alla verifica dei fabbisogni. Anche per tali motivazioni solo dal prossimo anno è previsto il funzionamento del portale e l’allineamento dinamico della documentazione inviata.
In conclusione, la Commissione concorda sulla necessità di proseguire con ulteriori riflessioni e approfondimenti al fine di formulare la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato e, in vista dell’approvazione dei bilanci di previsione 2023-2025, si concorda altresì sulla necessità di pubblicare una apposita FAQ sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.

La nota Anci alla circolare della Funzione Pubblica sulle indicazioni operative al Portale PIAO

ANCI ha pubblicato una nota di commento alla Circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021.

La nota ricorda che il PIAO approvato dall’Amministrazione deve essere pubblicato tempestivamente all’interno del Portale PIAO utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale medesimo. A tal fine, la circolare che la trasmissione del PIAO all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento della funzione pubblica non sostituisce la trasmissione attraverso il suddetto portale e pertanto invita tutte le Amministrazioni che avessero proceduto con detta modalità ad effettuare quanto prima, ove non fosse già avvenuto, la trasmissione del documento attraverso l’applicativo on line.

Tutte le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO, che abbiano già provveduto alla sua approvazione, sono tenute a compilare il questionario, che è stato reso disponibile nell’area riservata del Portale PIAO a partire dal 12 ottobre u.s. con scadenza 31 ottobre p.v., eventualmente anche avvalendosi del supporto metodologico e tecnico degli organismi di valutazione. La nota ANCI mette in evidenza soprattutto come i piccoli Comuni non siano tenuti a realizzare l’attività di monitoraggio del PIAO prevista dalla Circolare stessa. 

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del PIAO

Pubblicato in G.U. n. 209 del 07-09-2022 il decreto del 30 giugno 2022, n. 132 che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano integrato di attività e organizzazione è il documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Obiettivo del PIAO è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

 

La redazione PERK SOLUTION