Fondazione commercialisti: Linee guida per la redazione del PEF nelle procedure di partenariato pubblico-privato

La Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti ha pubblicato un documento che approfondisce la tematica dell’elaborazione del piano economico-finanziario nell’ambito delle procedure di partenariato pubblico-privato e rappresenta un aggiornamento delle linee guida pubblicate nel 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, che si è reso necessario soprattutto in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

L’elaborato fa riferimento a recenti provvedimenti emanati dagli standard setter di riferimento (principalmente ANAC, MEF e Ragioneria Generale dello Stato), oltre che ad alcune significative pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato gli argomenti in oggetto, valutando anche argomenti molto specifici che necessitano di spiccate competenze tecniche: dalla gestione dei rischi al costo del capitale, dalla redditività alla sostenibilità finanziaria, ai fini di un adeguato utilizzo del PPP è necessario l’intervento di figure altamente specializzate che riescano a gestire al meglio gli investimenti in oggetto, trovando il giusto equilibrio tra le esigenze dei diversi attori in campo.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Rischio chiusura impianto sportivo per piano economico inadeguato e inidoneo

Con la delibera n. 293 del 21 giugno 2022 ANAC ha sottolineato che il Piano economico finanziario (Pef) posto a base di una gara deve indicare con esattezza le prestazioni a carico del concessionario, e quantificare i costi di gestione e di investimento e la stima dei ricavi in modo da consentire agli operatori economici interessati di presentare offerte consapevoli. Per questo Anac ha ritenuto “inidoneo” il Piano predisposto dal Comune a base della gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali.

Secondo Anac è mancata da parte dell’amministrazione concedente una accurata istruttoria per quantificare i costi di gestione dell’opera e i ricavi. Ad esempio la sovrastima dei potenziali ricavi della concessione: il Comune ha valutato le entrate derivanti dai campus estivi quasi il triplo (73.000 euro) rispetto a quanto effettivamente ricavato dall’attuale gestore nei due anni in cui il servizio è stato svolto (26.232 e 23.131 euro). Non solo. Il Comune non ha considerato che l’indisponibilità, a partire da quest’anno, degli unici locali al coperto idonei ad ospitare il centro estivo potrebbe incidere sulla qualità della proposta e dunque attirare meno utenti. Per ciò che riguarda gli oneri a carico del concessionario, il comune non ha contabilizzato i costi relativi alla gestione del servizio di primo soccorso e all’approntamento del locale dedicato, e ai costi del collaudo, della cantierizzazione e gli oneri di smaltimento e discarica. Inoltre nel Pef non possono essere omessi gli interventi necessari per la messa a norma di impianti e strutture e la stima dei relativi costi.

Per ANAC solo il riavvio della procedura, a partire da una nuova stima di costi e ricavi, consentirebbe ai concorrenti di formulare offerte consapevoli e all’amministrazione concedente di potere contare su una gestione dell’impianto in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici, va esclusa l’impresa che non allega il PEF all’offerta economica

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il piano economico finanziario (PEF) costituisce un elemento significativo della proposta contrattuale, giacché permette all’Amministrazione di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta economica in senso stretto. Segnatamente la funzione del PEF è quella di «dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa» (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. 13 aprile 2018, n. 2214; C.d.S., V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). Esso è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (C.d.S., V, 10 febbraio 2010, n. 653).
Inoltre, la mancanza totale del PEF all’interno della offerta economica non appare sanabile mediante soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti. È quanto ha stabilito il TAR Abruzzo, 17 aprile 2020, n. 132.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION